- Disciplina i criteri che il MEF e le autorità di vigilanza devono applicare nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.
- I criteri includono gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, capacità finanziaria, vantaggio ottenuto e cooperazione con le autorità.
- Per violazioni di minore gravità, la sanzione degli artt. 56 c. 1 e 57 c. 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.
- Si applicano le disposizioni sulla continuazione e sulla reiterazione delle violazioni di cui alla L. 689/1981.
Art. 67 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Criteri per l’applicazione delle sanzioni(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile; g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Norme di coordinamento). – 1. All’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio si intende il presente decreto. 2. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per soggetti indicati all’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.“.
Stesso numero, altri codici
- Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento
- Articolo 67 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 67 Codice del Consumo: Ulteriori obbligazioni delle parti
- Articolo 67 Codice della Strada: Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode
- Articolo 67 Codice di Procedura Penale: Incertezza sull’età dell’imputato
Funzione dell’art. 67 nel sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2007
L’art. 67 del D.Lgs. 231/2007 (riscritto dal D.Lgs. 90/2017 in recepimento della IV Direttiva AML) disciplina i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste nel Titolo V del decreto. La norma è di fondamentale importanza sistematica: senza criteri di commisurazione della sanzione chiari e vincolanti per le autorità, il sistema sanzionatorio sarebbe esposto a censure di arbitrarietà e irragionevolezza. L’art. 67 introduce un sistema di parametri analitici che le autorità competenti (il MEF e le autorità di vigilanza di settore) sono obbligate a considerare nella determinazione concreta della sanzione.
Prima della riscrittura del 2017, l’art. 67 disciplinava le norme di coordinamento tra il D.Lgs. 231/2007 e il D.Lgs. 109/2007 (antiterrorismo finanziario). Il cambio di contenuto testimonia ancora una volta la portata della riforma del 2017, che ha razionalizzato l’impianto sanzionatorio del decreto.
Soggetti competenti e ambito di applicazione (comma 1)
Il comma 1 individua i soggetti cui si rivolgono i criteri: il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, Banca d'Italia-UIF, ADM, OAM e altri), per i profili di rispettiva competenza. L’ambito di applicazione comprende tutte le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni accessorie previste nel Titolo V del D.Lgs. 231/2007.
I criteri di commisurazione della sanzione
Il comma 1 elenca otto criteri di commisurazione, applicabili tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o una persona giuridica:
Riduzione della sanzione per violazioni di minore gravità (comma 2)
Il comma 2 prevede che, a fronte di violazioni ritenute di minore gravità in applicazione dei criteri del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 56 c. 1 e 57 c. 1 possa essere ridotta da un terzo a due terzi. Si tratta di una fattispecie attenuata che si sovrappone all’applicazione dei criteri generali: l’autorità competente può ridurre significativamente la sanzione quando la valutazione complessiva dei criteri indichi una violazione di scarsa offensività.
La previsione è sistematicamente coerente con l’approccio proporzionale del decreto: non tutte le violazioni degli obblighi antiriciclaggio hanno la stessa gravità oggettiva, e la sanzione deve riflettere questa differenziazione. Una violazione procedurale formale (es. ritardo nell’aggiornamento di dati identificativi già completi) non è comparabile a una violazione sostanziale (es. omessa segnalazione di un’operazione palesemente sospetta).
Concorso formale e continuazione delle violazioni (comma 3)
Il comma 3 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 8-bis della L. 689/1981 in materia di concorso formale, continuazione e reiterazione delle violazioni. Il concorso formale ricorre quando la stessa condotta viola più disposizioni di legge: in questo caso si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. La continuazione ricorre quando più violazioni della stessa disposizione sono connesse da un medesimo disegno unitario: in questo caso si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La reiterazione (art. 8-bis L. 689/1981) si verifica quando, nei cinque anni precedenti, il medesimo soggetto ha già commesso violazioni della stessa indole: la sanzione è aumentata fino al doppio.
Profilo pratico per il professionista e il compliance officer
La conoscenza dei criteri dell’art. 67 è essenziale non solo per anticipare il trattamento sanzionatorio in caso di violazione, ma anche per strutturare la propria difesa nel procedimento sanzionatorio. In particolare, è fondamentale documentare: l’adozione di procedure di compliance adeguate (lett. g); la cooperazione con le autorità (lett. f); l’assenza di benefici economici dalla violazione (lett. d); l’assenza di precedenti (lett. h). Per le persone giuridiche, la dimostrazione che la violazione è avvenuta nonostante la presenza di un sistema di compliance adeguato può orientare l’autorità verso l’applicazione dei criteri attenuanti e, nei casi limite, verso la riduzione della sanzione ai sensi del comma 2.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
Linee guida operative agli uffici del MEF per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo V del D.Lgs. 231/2007. Chiarisce i criteri ex art. 67 per la quantificazione: gravita della violazione, grado di responsabilita, capacita finanziaria, comportamento successivo, ed esplicita il rapporto fra le fattispecie 'qualificate' e quelle 'base' nonche l'operativita del cumulo giuridico ex L. 689/1981.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itCircolare MEF Dipartimento del Tesoro del 6 luglio 2017 (D.Lgs. 90/2017)
Agenzia delle Entrate
Indicazioni operative successive al recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio: chiarisce l'abolitio criminis di alcune fattispecie pre-2017, le regole di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 1 L. 689/1981 e l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori divenuti privi di base legale. Riferimento operativo per individuare la disciplina sanzionatoria applicabile ratione temporis.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Quali criteri usa il MEF per determinare l’importo delle sanzioni antiriciclaggio?
L’art. 67 c. 1 elenca otto criteri: gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, capacità finanziaria del responsabile, entità del vantaggio ottenuto, pregiudizio cagionato a terzi, livello di cooperazione con le autorità, adozione di adeguate procedure di compliance, e precedenti violazioni del decreto.
È possibile ottenere una riduzione della sanzione antiriciclaggio?
Sì. Il comma 2 dell’art. 67 prevede che per violazioni di minore gravità, valutate in base ai criteri del comma 1, la sanzione degli artt. 56 c. 1 e 57 c. 1 possa essere ridotta da un terzo a due terzi. Anche la cooperazione spontanea con le autorità e l’assenza di precedenti sono criteri che orientano verso una sanzione più contenuta.
Come viene considerata la presenza di un sistema di compliance nella determinazione della sanzione?
L’art. 67 c. 1 lett. g) prevede che l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio, commisurate alla natura dell’attività e alle dimensioni del soggetto, sia un criterio rilevante ai fini della commisurazione della sanzione. Questo incentiva l’investimento in compliance, poiché può attenuare la sanzione anche quando la singola violazione non sia stata impedita.
Cosa accade se lo stesso soggetto viola più volte le norme antiriciclaggio?
La reiterazione è un criterio di aggravamento ai sensi dell’art. 67 c. 1 lett. h). Inoltre, il comma 3 richiama l’art. 8-bis della L. 689/1981: in caso di violazioni della stessa indole commesse nei cinque anni precedenti, la sanzione può essere aumentata fino al doppio. La continuazione di violazioni connesse da un medesimo disegno è regolata dall’art. 8 della stessa legge.