- Esenta da responsabilità civile, penale e amministrativa il soggetto obbligato che in buona fede omette di eseguire un’operazione o la segnala come sospetta.
- L’esonero opera anche se la segnalazione o l’omissione si rivelano infondate a posteriori, purché il soggetto abbia agito in buona fede.
- La clausola di buona fede richiede che il soggetto obbligato abbia rispettato le procedure interne e valutato seriamente gli elementi di sospetto.
- L’esonero non copre condotte dolose o gravemente colpose che abbiano favorito reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- Costituisce un incentivo essenziale per le segnalazioni di operazioni sospette, riducendo il rischio di azioni risarcitorie da parte dei clienti.
Art. 51 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. I soggetti obbligati che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 52 79 banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato. 3. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 35, non sussiste l’obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo). – 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato. 3. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 8, comma 7, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44; – l’art. 12, comma 11, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 51 Codice del Consumo: Campo di applicazione
- Art. 51 Codice della Strada: Slitte
- Articolo 51 Codice di Procedura Civile: Astensione del giudice
- Articolo 51 Codice di Procedura Penale: Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
Funzione e ratio dell’art. 51
L’art. 51 del D.Lgs. 231/2007 svolge una funzione di tutela procedurale dei soggetti obbligati che adempiono in buona fede agli obblighi antiriciclaggio. La norma è essenziale per il funzionamento del sistema: senza un’adeguata protezione dalla responsabilità civile, i soggetti obbligati sarebbero disincentivati a segnalare operazioni sospette o ad astenersi dall’eseguirle, per timore di azioni risarcitorie da parte dei clienti che vedono bloccate le proprie operazioni o che subiscono il disagio di essere segnalati all’UIF. Con l’esonero da responsabilità, il legislatore ha scelto di privilegiare l’interesse pubblico al contrasto del riciclaggio rispetto all’interesse privato del singolo cliente a vedere eseguita la propria operazione senza ostacoli.
La norma recepisce l’art. 38 della IV Direttiva UE 2015/849, che impone agli Stati membri di prevedere misure di protezione adeguata per i soggetti obbligati e per i loro dipendenti che segnalano in buona fede operazioni sospette o si astengono dall’eseguirle. Il legislatore italiano ha scelto di estendere l’esonero non solo alla segnalazione (SOS), ma anche all’omessa esecuzione dell’operazione, creando così un meccanismo di protezione coerente con l’intero sistema dell’obbligo di astensione (art. 42) e di segnalazione (artt. 35-36).
Ambito soggettivo dell’esonero
L’esonero da responsabilità si applica a tutti i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3: intermediari finanziari, altri operatori finanziari, professionisti (commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, revisori legali), prestatori di servizi relativi a cripto-attività, operatori non finanziari (agenti immobiliari, commercianti in oggetti preziosi, case d'asta). Si estende inoltre ai dipendenti e collaboratori dei soggetti obbligati che, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno segnalato un’operazione sospetta o hanno dato corso alla procedura di astensione, anche se la decisione finale è stata adottata dal soggetto obbligato in quanto tale.
È importante precisare che l’esonero non opera automaticamente per chiunque si limiti a bloccare un’operazione: è necessario che il soggetto abbia agito nell’ambito delle procedure previste dalla normativa antiriciclaggio e nel rispetto dei protocolli interni del soggetto obbligato. Un dipendente che blocca arbitrariamente un’operazione senza seguire le procedure interne non beneficia dell’esonero ex art. 51.
Ambito oggettivo: quali condotte sono coperte
L’esonero copre specificamente due tipologie di condotta.
La prima è la segnalazione di operazione sospetta all’UIF ai sensi degli artt. 35 e 36: il soggetto obbligato che invia in buona fede una SOS non può essere citato in giudizio dal cliente per danni conseguenti alla segnalazione, anche se l’UIF e le Forze di polizia successivamente concludono che l’operazione non era connessa ad attività illecite. Questo esonero è particolarmente rilevante perché la segnalazione implica necessariamente una valutazione soggettiva di sospetto: il soggetto obbligato non ha la certezza della illiceità, ma solo elementi che inducono al sospetto. L’esonero consente di segnalare in presenza di questi elementi senza dover attendere la certezza.
La seconda condotta coperta è l'omessa esecuzione dell’operazione in applicazione dell’obbligo di astensione (art. 42): il soggetto obbligato che si astiene dall’eseguire un’operazione perché non è in grado di completare l’adeguata verifica, o perché l’operazione è sospesa dall’UIF, non è responsabile civilmente nei confronti del cliente per il mancato guadagno o per i danni conseguenti al ritardo o al blocco dell’operazione. L’esonero opera anche per i danni connessi alla risoluzione del rapporto continuativo conseguente all’impossibilità di completare la verifica.
Condizione dell’esonero: la buona fede
Il presupposto imprescindibile dell’esonero è la buona fede del soggetto obbligato. La buona fede non è una clausola di stile, ma un requisito sostanziale che richiede: la valutazione seria e documentata degli elementi di sospetto (non può beneficiare dell’esonero chi segnala in modo automatico, senza una vera analisi della situazione); il rispetto delle procedure interne (il soggetto obbligato deve aver seguito il proprio iter interno di valutazione e segnalazione); l’assenza di dolo o colpa grave nel favorire l’operazione illecita (l’esonero non si applica a chi, pur segnalando, ha contemporaneamente facilitato l’operazione).
La buona fede si presume, ma può essere superata da prova contraria. In caso di contestazione giudiziaria, spetta al cliente (o a chi agisce in sua vece) dimostrare che il soggetto obbligato non ha agito in buona fede, ovvero che la segnalazione o l’astensione erano arbitrarie, discriminatorie, o non avevano alcun fondamento ragionevole negli elementi disponibili al momento della decisione.
Limiti dell’esonero: dolo e colpa grave
L’esonero non opera quando il soggetto obbligato ha agito con dolo o con colpa grave che ha favorito un reato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In questi casi, la segnalazione o l’astensione potrebbero essere state utilizzate come schermo per coprire una condotta fraudolenta: ad esempio, il soggetto obbligato che segnala una SOS apparentemente in buona fede ma contemporaneamente continua a eseguire operazioni connesse alla stessa attività illecita, sfruttando la segnalazione per creare l’apparenza di un comportamento conforme. Un secondo limite riguarda la violazione del segreto della segnalazione (art. 39): il soggetto obbligato che rivela al cliente di averlo segnalato (tipping off) perde la protezione dell’art. 51 e può essere responsabile civilmente e penalmente per i danni conseguenti alla rivelazione.
Interazione con il diritto civile
Dal punto di vista civilistico, l’esonero dell’art. 51 costituisce una norma speciale che deroga ai principi generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. In particolare, il soggetto obbligato che rifiuta di eseguire un’operazione ordinata dal cliente in un rapporto continuativo (ad esempio un ordine di bonifico bancario) potrebbe in via di principio incorrere nell’inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. L’art. 51 esclude questa responsabilità quando l’inadempimento è motivato dall’obbligo antiriciclaggio. Allo stesso modo, la segnalazione all’UIF non configura violazione del segreto bancario o professionale, in quanto è un obbligo legale che prevale sulle obbligazioni contrattuali di riservatezza.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per commercialisti, notai e avvocati, l’art. 51 è una norma di fondamentale importanza pratica perché consente di adempiere agli obblighi antiriciclaggio senza il timore costante di essere convenuti in giudizio dai clienti per il blocco delle operazioni o per la segnalazione all’UIF. In concreto, quando il professionista decide di non procedere con una pratica perché non ha ricevuto la documentazione sulla fonte dei fondi, o decide di segnalare come sospetta un’operazione che il cliente considera assolutamente normale, l’esonero dell’art. 51 lo protegge dalle conseguenze legali di questa scelta, purché abbia agito con la diligenza richiesta e abbia documentato la valutazione effettuata. Questa protezione non deve però essere intesa come licenza di segnalare senza un minimo di valutazione: la segnalazione deve sempre basarsi su un fondamento ragionevole.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
La circolare illustra il procedimento sanzionatorio per le violazioni delle limitazioni all'uso del contante (art. 49) e dei titoli al portatore (art. 50), nonche' l'obbligo di comunicazione al MEF entro 30 giorni ex art. 51. Chiarisce le modalita' operative di trasmissione delle segnalazioni tramite il sistema SIAR e i rapporti con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
L’art. 51 protegge il soggetto obbligato anche se la segnalazione si rivela infondata?
Sì. L’esonero opera anche se la segnalazione o l’omissione dell’operazione si rivelano a posteriori infondate, purché il soggetto abbia agito in buona fede al momento della decisione. Non è necessaria la certezza dell’illiceità: è sufficiente la valutazione seria di elementi che inducono al sospetto, nel rispetto delle procedure interne del soggetto obbligato.
Il cliente può citare in giudizio la banca o il professionista per averlo segnalato all’UIF?
No, se il soggetto obbligato ha agito in buona fede. L’art. 51 esclude la responsabilità civile, penale e amministrativa per la segnalazione di operazione sospetta e per l’omessa esecuzione dell’operazione. Il cliente non può ottenere risarcimento per il blocco dell’operazione o per i danni reputazionali conseguenti alla segnalazione, purché questa sia stata effettuata in buona fede sulla base di elementi ragionevoli.
L’esonero vale anche per i dipendenti del soggetto obbligato?
Sì. L’esonero si estende ai dipendenti e collaboratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno segnalato un’operazione sospetta o hanno dato avvio alla procedura di astensione. Il dipendente che segue le procedure interne del proprio datore di lavoro e segnala correttamente l’operazione è protetto dalla stessa norma che tutela il soggetto obbligato nel suo insieme.
Quando l’esonero dell’art. 51 non si applica?
L’esonero non opera quando il soggetto obbligato ha agito con dolo o colpa grave che ha favorito un reato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Non si applica neppure quando il soggetto ha violato il segreto della segnalazione (tipping off ex art. 39), rivelando al cliente di averlo segnalato all’UIF. In entrambi i casi, il soggetto può essere responsabile civilmente e penalmente.
Come si coordina l’art. 51 con il segreto professionale del professionista?
La segnalazione all’UIF non viola il segreto professionale perché è un obbligo legale che prevale sulle obbligazioni contrattuali di riservatezza verso il cliente. L’art. 51 rafforza questa posizione escludendo la responsabilità civile per la segnalazione. Il segreto professionale rimane invece opponibile per le finalità non rientranti negli obblighi antiriciclaggio (ad esempio, richieste di informazioni da parte di terzi privati non autorizzati).