Art. 382 CCII – Cause di scioglimento delle societa’ di persone
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. All’articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.“.
2. All’articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.“.
3. All’articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.“.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e finalità della disposizione
L’art. 382 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) interviene su tre snodi normativi del codice civile in materia di società di persone, allineandone la disciplina alle nuove procedure concorsuali introdotte dal CCII. La ratio dell’intervento è eminentemente sistematica: il legislatore delegato ha voluto assicurare coerenza terminologica e funzionale tra il diritto societario e il diritto della crisi, evitando che la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e l’introduzione della liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII) lasciassero zone d'ombra applicative. La portata pratica della norma è significativa, poiché le società di persone, società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, costituiscono ancora una porzione rilevante del tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto nelle attività agricole, artigiane e professionali.
La modifica all’art. 2272 c.c.: liquidazione controllata come causa di scioglimento
L’aggiunta del n. 5-bis) all’art. 2272, primo comma, c.c. introduce l’apertura della procedura di liquidazione controllata tra le cause di scioglimento della società semplice. La disposizione integra il preesistente n. 5), che già contemplava le altre cause concorsuali. La liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268-277 CCII, è la procedura concorsuale liquidatoria riservata ai debitori che non superano le soglie di fallibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (debitori «minori»): vi rientrano tipicamente le società semplici esercenti attività agricola, i professionisti associati e le micro-imprese. L’apertura della procedura determina lo scioglimento ipso iure della società, con conseguente apertura della fase di liquidazione del patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2275 ss. c.c. La disposizione ha portata anche per i creditori sociali, che potranno far valere le proprie ragioni nel concorso aperto sul patrimonio della società.
La modifica all’art. 2288 c.c.: esclusione di diritto del socio
La nuova formulazione dell’art. 2288, primo comma, c.c. dispone che «È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata». La disposizione opera in via automatica, senza necessità di delibera assembleare o di accertamento giudiziale: il provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del socio determina di per sé l’estromissione dalla compagine sociale. La ratio è duplice: tutelare la società dall’ingerenza del curatore o del liquidatore nel suo funzionamento, e proteggere i creditori personali del socio insolvente, che concorreranno sul valore della quota di liquidazione e non sui beni sociali. L’estensione della procedura a un socio illimitatamente responsabile (ipotesi disciplinata dall’art. 256 CCII per la liquidazione giudiziale) è oggi possibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge: la riforma ha infatti abrogato l’estensione automatica del fallimento ai soci illimitatamente responsabili che caratterizzava il r.d. 267/1942. Si pensi a Tizio, socio accomandatario di una s.a.s., assoggettato a liquidazione giudiziale per debiti personali: l’effetto sarà la sua esclusione di diritto dalla società, con liquidazione della quota in favore della procedura.
La modifica all’art. 2308 c.c.: scioglimento della s.n.c. per liquidazione giudiziale
L’art. 2308, primo comma, c.c. è riscritto per stabilire che la società in nome collettivo si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’art. 2272, «per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale». La novella sostituisce il riferimento al «fallimento», non più presente nel sistema concorsuale, con quello alla liquidazione giudiziale, in coerenza con la nuova terminologia. Si noti che la disposizione menziona la sola liquidazione giudiziale e non la liquidazione controllata: ciò perché la s.n.c., in quanto società commerciale che esercita attività d'impresa di natura non piccola, è di regola assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, salvo il caso in cui non superi le soglie dimensionali, nel qual caso troverà applicazione la liquidazione controllata e, per il rinvio operato dall’art. 2272 n. 5-bis) c.c., richiamato dalla s.n.c. ex art. 2293 c.c., anche tale procedura produrrà effetto estintivo. Il sistema, nel suo complesso, garantisce che ogni procedura concorsuale liquidatoria che colpisca la società determini il suo scioglimento.
Profili applicativi e coordinamento normativo
Le modifiche introdotte dall’art. 382 CCII vanno coordinate con la disciplina della liquidazione del patrimonio sociale (artt. 2275-2283 c.c.) e con quella della successione del curatore o del liquidatore concorsuale nei rapporti pendenti. Secondo l’orientamento prevalente, l’apertura della liquidazione giudiziale a carico della società sospende le ordinarie operazioni liquidatorie e affida la gestione del patrimonio agli organi della procedura concorsuale, secondo le regole degli artt. 142 ss. CCII. Per i soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e s.a.s., resta ferma la possibilità di accedere autonomamente all’esdebitazione ai sensi degli artt. 278 ss. CCII una volta chiusa la procedura. Caio, socio di una s.n.c. dichiarata insolvente, potrà chiedere l’esdebitazione personale al ricorrere dei presupposti, fermo restando che l’esclusione di diritto dalla società prevista dall’art. 2288 c.c. opererà automaticamente in caso di estensione della procedura ai sensi dell’art. 256 CCII. La giurisprudenza di merito formatasi nei primi anni di applicazione del CCII conferma il carattere automatico dell’esclusione e la sua opponibilità erga omnes dalla data del provvedimento di apertura.
Domande frequenti
Quando si scioglie una società semplice per effetto del nuovo n. 5-bis) dell’art. 2272 c.c.?
La società semplice si scioglie ipso iure all’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, procedura riservata ai debitori sotto le soglie di fallibilità dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
L’esclusione del socio assoggettato a liquidazione giudiziale è automatica o richiede una delibera?
È automatica: il nuovo art. 2288 c.c. prevede l’esclusione «di diritto» del socio dalla data di apertura o estensione della procedura, senza necessità di delibera assembleare o accertamento giudiziale.
Cosa accade ai creditori personali del socio escluso ai sensi dell’art. 2288 c.c.?
I creditori personali concorrono sul valore della quota di liquidazione spettante al socio escluso, che entra nella massa attiva della procedura concorsuale aperta nei suoi confronti, e non sui beni sociali.
La società in nome collettivo si scioglie anche per liquidazione controllata?
Sì: l’art. 2308 c.c. richiama l’art. 2272, che oggi include la liquidazione controllata al n. 5-bis); per il rinvio dell’art. 2293 c.c. anche la s.n.c. si scioglie all’apertura di tale procedura, ove dimensionalmente applicabile.