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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 380 CCII – Cause di scioglimento delle societa’ di capitali

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. All’articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “7bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.“.

2. All’articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.“

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 380 CCII modifica l’art. 2484 c.c. introducendo la nuova causa di scioglimento n. 7-bis): apertura di liquidazione giudiziale o controllata.
  • Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2487 e 2487-bis c.c. (nomina dei liquidatori e pubblicità).
  • L’art. 2487-bis c.c. è integrato: il rendiconto sulla gestione è consegnato anche al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.
  • La novella supera l’incertezza sulla qualificazione del fallimento come causa di scioglimento.
  • Le procedure minori (concordato in continuità, accordi di ristrutturazione) non integrano causa di scioglimento.
  • Coordinamento con l’art. 2484 c.c. e con la disciplina della liquidazione concorsuale ex CCII.
La nuova causa di scioglimento n. 7-bis

L’art. 380 CCII colma un vuoto normativo storico, introducendo nell’art. 2484, primo comma, c.c. la nuova causa di scioglimento n. 7-bis) costituita dall’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata. Prima della riforma, l’orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza riteneva che il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) non fosse di per sé causa di scioglimento della società, ma comportasse soltanto il sopravvenire di una procedura concorsuale parallela alla vita sociale. La novella supera questa impostazione, riconoscendo che le procedure liquidatorie concorsuali, per loro natura volte alla dissoluzione del patrimonio sociale, integrano causa di scioglimento ex lege.

Procedure interessate ed esclusioni

La causa di scioglimento opera esclusivamente per le procedure di liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII) e di liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII). Sono escluse, per espressa scelta del legislatore, le procedure di regolazione della crisi a carattere conservativo: composizione negoziata, concordato preventivo (anche liquidatorio), accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento. La ratio è chiara: solo le procedure radicalmente liquidatorie comportano la cessazione dell’attività e giustificano la cessazione della società. Si pensi al caso di Alfa S.p.A., ammessa a concordato preventivo in continuità: la società non si scioglie e prosegue l’attività ai sensi del piano omologato.

Applicabilità degli artt. 2487 e 2487-bis c.c.

Gli artt. 2487 e 2487-bis c.c., in materia di nomina dei liquidatori e di pubblicità della messa in liquidazione, si applicano «in quanto compatibili». Il giudizio di compatibilità è imposto dalla coesistenza di due procedure liquidatorie: quella concorsuale, gestita dal curatore (o liquidatore della liquidazione controllata), e quella societaria, di norma gestita dai liquidatori nominati dall’assemblea. L’orientamento prevalente ritiene che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, l’iniziativa per la nomina dei liquidatori societari resti dell’assemblea, ma le funzioni effettive di gestione del patrimonio siano svolte dal curatore, in regime di spossessamento ex art. 142 CCII. La nomina dei liquidatori societari, in tale contesto, ha funzione essenzialmente residuale: gestione dei beni non acquisiti alla massa attiva, rapporti societari interni, eventuali sopravvenienze.

Il rendiconto al curatore o al liquidatore

L’integrazione dell’art. 2487-bis, terzo comma, c.c. impone agli amministratori cessati dalla carica di consegnare il rendiconto sulla gestione anche al curatore della liquidazione giudiziale o al liquidatore della liquidazione controllata. La norma realizza il coordinamento informativo fra organi societari e organi concorsuali, agevolando le verifiche sulla gestione antecedente l’apertura della procedura. Il rendiconto costituisce documento essenziale per l’esercizio dell’azione di responsabilità ex artt. 2392, 2476 e 2486 c.c., come modificati dall’art. 378 CCII, e per la quantificazione del danno secondo i criteri presuntivi ivi previsti. Si pensi al caso di Tizio, ex amministratore di Beta S.r.l. dichiarata in liquidazione giudiziale: egli dovrà consegnare al curatore il rendiconto della gestione, pena responsabilità per omissione informativa.

Coordinamento sistematico ed effetti pratici

La novella si coordina con gli artt. 2486 c.c. (gestione conservativa post causa di scioglimento) e 152 CCII (cessazione degli organi sociali). Va segnalato che l’apertura della liquidazione giudiziale comporta, accanto allo scioglimento ex art. 2484, n. 7-bis), c.c., anche lo spossessamento del debitore e l’attribuzione al curatore dell’amministrazione del patrimonio: la società resta giuridicamente esistente fino alla cancellazione dal registro delle imprese, ma la sua attività è governata dal CCII. La chiusura della procedura per integrale soddisfacimento dei creditori (ipotesi rara) determina la cessazione dello stato di liquidazione, con possibile revoca della liquidazione e ripresa dell’attività ai sensi dell’art. 234 CCII. Sotto il profilo pratico, gli amministratori in carica al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale conservano taluni residui poteri di rappresentanza processuale per le impugnazioni della sentenza dichiarativa e per la difesa in giudizio della società su questioni estranee al patrimonio acquisito alla massa. Restano altresì titolari degli obblighi pubblicitari residuali, fra cui l’iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2484, terzo comma, c.c., adempimento spesso curato in concreto dal curatore. La giurisprudenza ha precisato che, una volta dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, eventuali atti compiuti dagli amministratori in violazione dello spossessamento sono inopponibili alla procedura ex art. 144 CCII. Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 non hanno modificato la disposizione, che resta cardine del coordinamento fra diritto societario e diritto concorsuale, garantendo coerenza fra cessazione del soggetto giuridico e dissoluzione del patrimonio.

Domande frequenti

L’apertura della liquidazione giudiziale scioglie automaticamente la società?

Sì. L’art. 2484, n. 7-bis), c.c., introdotto dall’art. 380 CCII, prevede lo scioglimento ex lege all’apertura della liquidazione giudiziale o controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2487 e 2487-bis c.c.

Il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione sono causa di scioglimento?

No. Solo la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata integrano causa di scioglimento. Il concordato preventivo (anche liquidatorio), gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata non determinano scioglimento.

Chi nomina i liquidatori se la società è in liquidazione giudiziale?

L’iniziativa resta dell’assemblea, ma la gestione del patrimonio è del curatore in regime di spossessamento ex art. 142 CCII. La nomina dei liquidatori societari ha funzione residuale per beni non acquisiti e rapporti interni.

A chi va consegnato il rendiconto della gestione dopo l’apertura della procedura?

Ai sensi dell’art. 2487-bis, terzo comma, c.c., il rendiconto è consegnato al curatore della liquidazione giudiziale o al liquidatore della liquidazione controllata, oltre che ai liquidatori societari ordinariamente nominati.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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