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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 340 CCII – Esercizio abusivo di attivita’ commerciale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

In sintesi

In sintesi

  • Punisce chi esercita un’impresa commerciale pur essendo in stato di inabilitazione per effetto di condanna penale.
  • Pena: reclusione fino a due anni e multa non inferiore a 103 euro.
  • Trattasi di reato proprio del soggetto colpito da pena accessoria interdittiva.
  • Tutela la fiducia del mercato e l’effettività delle pene accessorie ex artt. 32-bis e 35-bis c.p.
  • L’esercizio rilevante è quello professionale, abituale e organizzato dell’attività di impresa.
  • Coordinamento con artt. 2195 c.c. (imprese commerciali) e 216 ss. CCII (reati fallimentari).
Bene giuridico tutelato e collocazione sistematica

L’art. 340 CCII riproduce sostanzialmente l’art. 232 della previgente legge fallimentare (R.D. 267/1942) e si colloca nel TITOLO IX, CAPO II, dedicato ai reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale. La norma sanziona chi continui o intraprenda l’esercizio di un’impresa commerciale nonostante l’inabilitazione discendente da una condanna penale. Il bene giuridico protetto è duplice: da un lato l’effettività delle pene accessorie interdittive previste dagli artt. 32-bis e 35-bis c.p. (interdizione dai pubblici uffici e da una professione o arte), dall’altro la tutela del mercato e dei terzi che entrino in contatto con un soggetto giuridicamente inidoneo a operare come imprenditore.

Soggetto attivo e presupposto dell’inabilitazione

Si tratta di un reato proprio: può commetterlo soltanto chi sia stato dichiarato inabilitato all’esercizio dell’impresa per effetto di una condanna penale definitiva. L’inabilitazione, secondo l’orientamento prevalente, comprende sia le pene accessorie principali (artt. 28-37 c.p.) sia le interdizioni specifiche derivanti da reati fallimentari ex artt. 322 e 323 CCII. Tizio, condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta con pena accessoria di interdizione decennale dall’esercizio di imprese commerciali, che successivamente apra una nuova attività commerciale a proprio nome o per interposta persona, integra il delitto di cui all’art. 340 CCII.

Condotta tipica e nozione di esercizio dell’impresa

La condotta sanzionata consiste nell’esercitare un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., quindi un’attività economica organizzata, professionale e diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. La giurisprudenza di legittimità, secondo l’orientamento prevalente, richiede sistematicità e abitualità: non rilevano singoli atti isolati o operazioni occasionali. Risponde del reato anche chi eserciti l’impresa per il tramite di prestanome o di una società di comodo, in applicazione dei principi sulla cosiddetta «titolarità sostanziale» dell’attività (art. 147 CCII per estensione concettuale). L’amministratore di fatto di una S.r.l. costituita appositamente per consentire a Caio, inabilitato, di proseguire la propria attività commerciale, può essere chiamato a rispondere unitamente al beneficiario.

Elemento soggettivo, trattamento sanzionatorio e prescrizione

Il delitto richiede il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di esercitare l’impresa nella consapevolezza dello stato di inabilitazione. La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa non inferiore a 103 euro: si tratta di pena alternativa edittale che consente, nei casi meno gravi, l’applicazione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. e dell’oblazione discrezionale solo se ricorrano i presupposti dell’art. 162-bis c.p. La prescrizione, in assenza di aggravanti, matura nel termine ordinario di sei anni dall’ultimo atto di esercizio, trattandosi di reato a condotta abituale o eventualmente permanente secondo l’orientamento prevalente.

Rapporti con altre fattispecie e profili pratici

Va distinto dall’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione), che riguarda professioni regolamentate e non l’attività di impresa, e dai reati di bancarotta ex artt. 322 ss. CCII, applicabili solo a chi sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale. Sempronio, già interdetto, che apra un nuovo esercizio commerciale dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, può rispondere in concorso anche di esercizio abusivo dell’impresa rispetto al divieto ex art. 143 CCII. In sede di compliance, gli amministratori e i sindaci che vengano a conoscenza dello stato di inabilitazione di un socio o di un amministratore di fatto devono attivarsi prontamente per evitare profili di concorso ex art. 110 c.p., curando l’adozione di delibere di revoca e segnalazioni alle autorità competenti. Sul piano civilistico, l’inabilitazione comporta nullità degli atti di esercizio compiuti nel periodo interdittivo solo se così espressamente previsto dalla sentenza di condanna; salvo diversa previsione, gli atti restano validi verso i terzi di buona fede ex art. 1153 c.c. e ai sensi dei principi sull’apparenza giuridica, ferma restando la responsabilità dell’inabilitato. La giurisprudenza, secondo l’orientamento prevalente, esclude che l’eventuale riabilitazione ex art. 178 c.p. abbia effetto retroattivo sulle condotte già integrate, ferma l’estinzione delle pene accessorie pro futuro.

Aspetti procedurali e ruolo della Camera di Commercio

Il delitto si persegue d'ufficio. La competenza appartiene al tribunale ordinario in composizione monocratica. Nella prassi, l’accertamento dello stato di inabilitazione e dell’effettivo esercizio dell’impresa avviene tramite incrocio dei dati del Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.), del casellario giudiziale e delle banche dati camerali. La Camera di Commercio, ricevuta notizia di una condanna interdittiva, deve aggiornare le risultanze del Registro e segnalare eventuali iscrizioni successive incompatibili; il conservatore può rifiutare l’iscrizione di nuove posizioni a carico dell’inabilitato. Per il professionista che assista un soggetto colpito da pene accessorie, è essenziale verificare preventivamente la portata e la durata dell’interdizione e suggerire forme di intestazione conformi alla legge, evitando schemi simulatori che esporrebbero a responsabilità penale tanto l’inabilitato quanto il prestanome ex art. 110 c.p.

Domande frequenti

Chi può essere autore del reato di esercizio abusivo di attività commerciale ex art. 340 CCII?

Solo chi sia stato dichiarato inabilitato all’esercizio dell’impresa commerciale per effetto di una condanna penale definitiva, comprese le pene accessorie interdittive ex artt. 32-bis e 35-bis c.p. e quelle previste dagli artt. 322 e 323 CCII.

L’esercizio dell’impresa tramite prestanome rileva ai fini dell’art. 340 CCII?

Si: secondo l’orientamento prevalente la norma colpisce anche l’esercizio sostanziale per interposta persona o tramite società di comodo, in coerenza con i principi sulla titolarità effettiva dell’attività di impresa.

Quali pene sono previste dall’art. 340 CCII per l’esercizio abusivo dell’impresa?

La reclusione fino a due anni e la multa non inferiore a 103 euro. La pena consente, nei casi meno gravi, la sospensione condizionale ex art. 163 c.p. ove ricorrano i presupposti.

Singoli atti commerciali isolati possono integrare il reato di cui all’art. 340 CCII?

No: l’orientamento prevalente richiede sistematicità e abitualità tipiche dell’attività di impresa ex art. 2195 c.c.; gli atti occasionali restano fuori dal perimetro penale della norma.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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