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Art. 315 CCII – Risoluzione e annullamento del concordato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 251.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Funzione della norma e raccordo con l’art. 250 CCII
L’art. 315 CCII disciplina la patologia esecutiva del concordato nella liquidazione coatta amministrativa, replicando per quanto compatibile lo schema previsto per la liquidazione giudiziale dagli articoli 250 e 251 CCII. Il legislatore ha inteso garantire ai creditori uno strumento reattivo nel caso in cui la proposta concordataria, omologata e divenuta efficace, non venga adempiuta secondo i tempi e i contenuti pattuiti. La risoluzione, in particolare, presuppone un inadempimento «di non scarsa importanza» secondo l’orientamento prevalente, mutuato dall’art. 1455 c.c. e adattato alla natura collettiva del concordato. La pronuncia avviene con sentenza in camera di consiglio, garantendo il contraddittorio fra commissario, debitore e creditori istanti.
Soggetti legittimati e termini
Sono legittimati a proporre il ricorso per risoluzione il commissario liquidatore, in quanto organo di vigilanza sull’esecuzione, e i singoli creditori concordatari, anche uno soltanto. Il rinvio all’art. 250, commi 2-6, CCII implica che il ricorso vada proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Decorso tale termine, l’azione si prescrive e il concordato consolida i propri effetti esdebitatori. Si pensi al caso di Tizio, creditore chirografario, che riceve solo una parte della percentuale promessa: egli può attivarsi senza dover dimostrare l’insolvenza sopravvenuta, essendo sufficiente l’inadempimento qualificato. Diversamente, se la proposta prevedeva la cessione dei beni e questi sono stati integralmente liquidati pur con un ricavo inferiore alle previsioni, l’orientamento prevalente esclude la risoluzione, ricadendo l’evento nell’alea naturale del concordato di cessio bonorum.
Annullamento per dolo del proponente
Il comma 2 estende alla liquidazione coatta amministrativa la disciplina dell’annullamento di cui all’art. 251 CCII, presupponendo la scoperta che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata. La legittimazione attiva spetta al commissario o ai creditori, mentre il termine è di sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento. La differenza rispetto alla risoluzione è sostanziale: l’annullamento incide sulla validità genetica del concordato, mentre la risoluzione opera sul piano funzionale dell’inadempimento. Caio, ad esempio, scopre dopo l’omologa che la società in LCA aveva occultato un cespite immobiliare di rilevante valore: in tal caso lo strumento corretto è l’annullamento, non la risoluzione.
Effetti della pronuncia: riapertura della LCA
Il comma 3 stabilisce che, risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità di vigilanza adotta i provvedimenti necessari. Si verifica una sorta di «reviviscenza» della procedura concorsuale, che riprende dallo stato in cui si trovava al momento dell’omologazione, fatti salvi gli atti di esecuzione medio tempore compiuti. I creditori anteriori al concordato concorrono per l’intero credito originario, dedotto quanto eventualmente percepito in esecuzione della proposta risolta. I creditori sorti durante l’esecuzione del concordato sono trattati come crediti prededucibili, secondo l’orientamento prevalente che applica analogicamente l’art. 254 CCII.
Profili pratici e coordinamento
Sotto il profilo operativo, il commissario riprende la gestione liquidatoria sotto la direzione dell’autorità amministrativa di vigilanza ai sensi degli artt. 296 e ss. CCII, mentre il giudice delegato, ove nominato, conserva le funzioni di controllo sugli atti che incidono sui diritti dei creditori. Sempronio, terzo acquirente di un bene aziendale ceduto in esecuzione del concordato, conserva l’acquisto se in buona fede e a titolo oneroso, secondo i principi generali in materia di stabilità degli atti esecutivi. La norma va coordinata con l’art. 314 CCII sulla chiusura del concordato e con la disciplina specifica dei singoli settori (banche, assicurazioni, intermediari finanziari), che possono prevedere ulteriori adempimenti in capo all’autorità di vigilanza.
Domande frequenti
Chi può chiedere la risoluzione del concordato nella liquidazione coatta amministrativa?
Sono legittimati il commissario liquidatore e ciascun creditore concordatario, anche singolo. Il ricorso si propone al tribunale entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato omologato.
Quale differenza esiste tra risoluzione e annullamento del concordato in LCA?
La risoluzione presuppone un inadempimento di non scarsa importanza ed opera sul piano esecutivo. L’annullamento, ex art. 251 CCII, presuppone dolosa esagerazione del passivo o sottrazione dell’attivo e incide sulla validità genetica della proposta.
Cosa accade ai creditori dopo la risoluzione del concordato in LCA?
Si riapre la liquidazione coatta. I creditori anteriori concorrono per l’intero credito originario, dedotto quanto percepito in esecuzione del concordato risolto. I crediti sorti durante l’esecuzione sono trattati come prededucibili secondo l’orientamento prevalente.
Gli atti compiuti in esecuzione del concordato poi risolto restano validi?
Sì. Gli atti esecutivi compiuti medio tempore restano fermi e i terzi acquirenti in buona fede e a titolo oneroso conservano l’acquisto. Solo gli effetti futuri del concordato vengono meno con la pronuncia di risoluzione o annullamento.