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Art. 202 CCII – Effetti della domanda
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La domanda di cui all’articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell’articolo 235.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L’art. 202 CCII costituisce una norma di raccordo tra il diritto processuale concorsuale e il diritto sostanziale civile. La disposizione, di contenuto apparentemente semplice, essendo composta da un unico comma, svolge una funzione essenziale: equiparare la domanda di ammissione al passivo alla domanda giudiziale ordinaria ai fini della produzione degli effetti sostanziali e processuali previsti dal codice civile e dal codice di procedura civile.
Nel sistema del R.D. 267/1942, una disposizione analoga era contenuta nell’art. 93. Il CCII ne ha confermato l’impostazione, adeguandola al nuovo quadro normativo e in particolare al riferimento alla liquidazione giudiziale in luogo del fallimento.
Effetti della domanda giudiziale: quadro generale
Il richiamo agli «effetti della domanda giudiziale» ha un contenuto composito. In primo luogo, va richiamato l’art. 2943 c.c., che disciplina l’interruzione della prescrizione: la domanda di ammissione al passivo produce l’effetto interruttivo della prescrizione del credito, con la conseguenza che il termine prescrizionale inizia a decorrere nuovamente dalla data di trasmissione del ricorso al curatore.
In secondo luogo, va considerato l’art. 2945 c.c.: per effetto dell’interruzione, se il procedimento si chiude con un provvedimento definitivo, la prescrizione non decorre per tutta la durata del giudizio. Nel contesto concorsuale, la «pendenza del giudizio» si estende, come precisa l’art. 202 stesso, fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura.
Decorrenza e cessazione degli effetti
Gli effetti della domanda giudiziale decorrono dal momento della trasmissione del ricorso via PEC al curatore, in applicazione del principio generale per cui la domanda giudiziale produce effetti dalla data della notifica (o, per analogia sistematica, dalla data di comunicazione al soggetto passivo del contraddittorio). L’orientamento prevalente ritiene che l’effetto interruttivo si produca al momento della trasmissione al curatore e non al momento del deposito del ricorso in cancelleria, distinzione rilevante in caso di invio a ridosso della scadenza prescrizionale.
Quanto alla cessazione degli effetti, la norma prevede una durata eccezionalmente ampia: gli effetti persistono «per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura». Il riferimento all’art. 235 CCII è centrale: tale articolo disciplina le ipotesi in cui, dopo la chiusura della liquidazione, alcuni procedimenti o operazioni continuano (ad esempio, giudizi di impugnazione dello stato passivo ancora pendenti, azioni revocatorie non concluse). In questi casi, la domanda di ammissione continua a produrre i propri effetti fino alla definizione di tali attività residuali.
Effetti sui crediti con interessi
Per i crediti produttivi di interessi, la domanda di ammissione al passivo svolge la funzione di atto interruttivo della prescrizione anche con riferimento agli interessi maturati e non ancora esigibili al momento della apertura della liquidazione. È tuttavia necessario distinguere: gli interessi che maturano dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale seguono il regime dell’art. 154 CCII (crediti postergati e interessi sul credito chirografario), con conseguente inopponibilità alla massa dei creditori per la parte eccedente il tasso legale, salvo che si tratti di crediti privilegiati.
Rapporto con la litispendenza e la continenza
La qualificazione della domanda di ammissione come «domanda giudiziale» non comporta automaticamente l’applicazione delle regole sulla litispendenza ex art. 39 c.p.c.: il procedimento di accertamento del passivo si svolge innanzi al giudice delegato e non dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione. Tuttavia, qualora sia pendente un giudizio ordinario instaurato prima dell’apertura della liquidazione per l’accertamento dello stesso credito, l’orientamento prevalente ritiene che il creditore debba presentare comunque domanda di ammissione al passivo, con possibile sospensione del giudizio ordinario in attesa dell’esito del procedimento concorsuale.
Applicazione alla restituzione e rivendicazione
Gli effetti di cui all’art. 202 si producono anche per le domande di restituzione e rivendicazione di beni, equiparando tali azioni reali alle domande giudiziali ordinarie. Ciò è particolarmente rilevante per la rivendicazione, che ha natura petitoria e deve essere esercitata nel rispetto dei termini di prescrizione del diritto vantato. La domanda di rivendicazione presentata nel procedimento concorsuale interrompe dunque la prescrizione del diritto reale fatto valere.
Domande frequenti
La domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione del credito?
Sì: l’art. 202 CCII equipara la domanda al passivo alla domanda giudiziale, producendo l’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. dalla data di trasmissione al curatore.
Fino a quando producono effetti le domande di ammissione al passivo?
Gli effetti perdurano per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura ex art. 235 CCII.
Se era già pendente un giudizio ordinario per lo stesso credito, è comunque necessario insinuarsi al passivo?
Secondo l’orientamento prevalente sì: il creditore deve presentare domanda di ammissione al passivo, potendosi poi sospendere il giudizio ordinario in attesa dell’esito del procedimento concorsuale.
L’art. 202 CCII si applica anche alle domande di rivendicazione di beni?
Sì: gli effetti della domanda giudiziale si producono anche per le domande di restituzione e rivendicazione, interrompendo la prescrizione del diritto reale fatto valere.