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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 94 CCII – Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all’omologazione, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

2. Fermo il disposto dell’articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

3. L’autorizzazione può essere concessa prima dell’omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al comma 2.

5. L’alienazione e l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.

6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell’atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori. 6 bis. Quando il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, si applica l’articolo 91.

In sintesi

  • Dalla data di deposito della domanda fino all’omologazione, il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
  • Gli atti di straordinaria amministrazione, mutui, alienazioni immobiliari, ipoteche, fideiussioni, transazioni, compiuti senza autorizzazione del giudice delegato sono inefficaci verso i creditori anteriori al concordato.
  • L’autorizzazione è concessa se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; il tribunale può fissare una soglia di valore al di sotto della quale l’autorizzazione non è necessaria.
  • Le alienazioni e gli affitti di azienda o rami d'azienda devono avvenire tramite procedure competitive previo stima e pubblicità adeguata.
  • In caso di urgenza il tribunale può autorizzare la cessione senza pubblicità e procedure competitive, con obbligo di comunicazione successiva ai creditori.
Inquadramento sistematico

L’articolo 94 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il regime gestorio del debitore nel corso della procedura di concordato preventivo, collocandosi nella Sezione III del Capo III del Titolo IV della Parte Prima. La norma riproduce, con aggiornamenti lessicali e strutturali, l’impianto già delineato dall’art. 167 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata ex art. 389 CCII con effetto dal 15 luglio 2022, e trova il proprio completamento sistematico nelle disposizioni sugli effetti protettivi dell’art. 54 e sulla nomina e vigilanza del commissario giudiziale ex artt. 92 e 93.

La conservazione dell’amministrazione e il principio di continuità

Il comma 1 sancisce il principio cardine del concordato preventivo: il debitore non è spossessato dei propri beni né privato della gestione dell’impresa. Il momento rilevante ai fini dell’applicazione della norma è la data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo ai sensi dell’art. 40 CCII, che può consistere anche nella c.d. domanda con riserva di cui all’art. 44, e il regime perdura sino al decreto di omologazione ex art. 112 CCII. La vigilanza del commissario giudiziale, nominato con il decreto di apertura ex art. 47, è il contrappeso istituzionale di tale autonomia gestoria: il commissario controlla la regolarità della procedura, verifica la veridicità dei dati aziendali e riferisce al giudice delegato eventuali irregolarità.

Gli atti di straordinaria amministrazione e la sanzione di inefficacia

Il comma 2 elenca, in via esemplificativa ancorché ampia, le categorie di atti che il debitore non può compiere senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato: mutui (anche in forma cambiaria), transazioni, compromessi arbitrali, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche o di pegno, fideiussioni, rinunce alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni, nonché, in via residuale, «gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione». La sanzione per il compimento non autorizzato di tali atti è l'inefficacia relativa nei confronti dei creditori anteriori al concordato: l’atto rimane valido tra le parti e nei confronti dei creditori sorti successivamente, ma non è opponibile ai creditori preesistenti, la cui posizione è tutelata dalla procedura. Il riferimento all’art. 46 CCII, che la norma espressamente fa salvo, impone di coordinare questo regime con le disposizioni sulle azioni revocatorie esperibili in sede concorsuale.

La qualificazione di un atto come «eccedente l’ordinaria amministrazione» costituisce, nella prassi, questione non sempre agevole. L’orientamento prevalente della dottrina e dei tribunali ricorre al criterio funzionale-teleologico: sono di ordinaria amministrazione gli atti idonei a conservare il patrimonio e a garantire la normale prosecuzione dell’attività produttiva, mentre eccedono tale soglia gli atti che alterano la composizione qualitativa o quantitativa del patrimonio in misura rilevante o che determinano obbligazioni non correlate alla gestione corrente. A titolo esemplificativo, il pagamento dei fornitori abituali nell’ambito dell’attività corrente è atto di ordinaria amministrazione, mentre la dismissione di un macchinario di valore significativo o la concessione di una garanzia a favore di terzi è atto di straordinaria amministrazione.

Il procedimento autorizzativo

Il comma 3 regola il procedimento di concessione dell’autorizzazione: il giudice delegato vi provvede, sentito il commissario giudiziale, valutando se l’atto sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il criterio è teleologico-finalistico e presuppone una valutazione prognostica: non è sufficiente la mera utilità dell’atto per il debitore, occorrendo invece che esso contribuisca a migliorare, o quantomeno a non pregiudicare, le aspettative soddisfacenti dei creditori rispetto al piano concordatario. Il commissario giudiziale esprime un parere non vincolante ma di regola determinante nella valutazione del giudice.

Il comma 4 introduce una disposizione di semplificazione procedurale: il tribunale può, con decreto, fissare un limite di valore al di sotto del quale non è richiesta l’autorizzazione del comma 2. Tale soglia è rimessa alla discrezionalità del tribunale e può essere modulata in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’impresa in crisi. La ratio è evidentemente deflattiva: evitare che il procedimento autorizzativo si appesantisca di istanze per atti di modesta entità economica, rallentando l’ordinaria operatività aziendale.

Le procedure competitive per la cessione di azienda

Il comma 5 introduce uno dei principi fondamentali del CCII in materia di dismissioni concordatarie: le alienazioni e gli affitti di azienda, rami d'azienda o specifici beni, quando autorizzati ai sensi del comma 2, devono essere effettuati tramite procedure competitive, previa stima e adeguata pubblicità. Tale prescrizione, in linea con i principi di trasparenza e par condicio propri delle procedure concorsuali, garantisce che il prezzo realizzato rifletta il valore di mercato e che tutti i potenziali acquirenti abbiano pari opportunità di partecipare. La stima deve essere affidata a un professionista indipendente e la pubblicità deve raggiungere una platea di soggetti adeguata alle caratteristiche dell’asset.

Il comma 6 prevede una deroga a tale regime in caso di urgenza: il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti di cui al comma 5 senza pubblicità e senza procedure competitive quando il rispetto di tali formalità comprometterebbe irreparabilmente l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. La deroga è eccezionale e residuale; di regola, l’urgenza deve essere documentata e non dipendere da negligenza del debitore. Il provvedimento urgente non esonera dall’obbligo di adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori successivamente al compimento dell’atto.

Il comma 6-bis, introdotto dal correttivo D.Lgs. 83/2022, dispone che quando il piano concordatario prevede l’offerta proveniente da un soggetto già individuato per l’affitto o il trasferimento dell’azienda, si applica l’art. 91 CCII, che disciplina la procedura competitiva con offerente preselezionato (il c.d. «stalking horse»). In tal caso, l’offerta del soggetto individuato costituisce la base d'asta e il procedimento mira comunque ad acquisire eventuali offerte migliorative, contemperando trasparenza e celerità.

Coordinamento con le altre disposizioni del CCII

La norma va letta in coordinamento con l’art. 46 CCII (azioni revocatorie), l’art. 54 (misure protettive), l’art. 91 (procedura competitiva con offerente preselezionato), l’art. 92 (nomina commissario) e l’art. 112 (omologazione). Complessivamente, l’art. 94 costruisce un sistema di vigilanza attenuata che, a differenza dello spossessamento tipico della liquidazione giudiziale, mantiene il debitore al centro della gestione, limitando la sua autonomia solo negli atti a maggiore impatto patrimoniale e con un sistema di controllo incentrato sul giudice delegato e sul commissario giudiziale.

Domande frequenti

Cosa succede se il debitore compie un atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione durante il concordato preventivo?

L’atto è inefficace nei confronti dei creditori anteriori al concordato, ma rimane valido tra le parti e verso i creditori sorti dopo la domanda (art. 94, co. 2 CCII).

Chi deve autorizzare la vendita di un immobile durante il concordato preventivo?

Il giudice delegato, sentito il commissario giudiziale, autorizza la vendita se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 94, co. 3 CCII).

Le alienazioni di azienda nel concordato devono sempre seguire procedure competitive?

Sì, salvo urgenza documentata: in tal caso il tribunale può autorizzare la cessione senza pubblicità, con obbligo di comunicazione successiva ai creditori (art. 94, co. 5-6 CCII).

Il tribunale può esonerare il debitore dall’obbligo di autorizzazione per alcuni atti?

Sì: con decreto il tribunale può fissare un limite di valore al di sotto del quale l’autorizzazione del giudice delegato non è richiesta (art. 94, co. 4 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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