Art. 62 CCII – Convenzione di moratoria
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonchè sulla convenzione e i suoi effetti; b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione; d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27. Se sono proposte più opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 51.
In sintesi
Inquadramento sistematico e funzione dell’istituto
La convenzione di moratoria disciplinata dall’art. 62 CCII rappresenta uno degli strumenti negoziali di regolazione della crisi più flessibili previsti dall’ordinamento concorsuale, collocato nella Sezione II del Capo I del Titolo IV della Parte I, accanto agli accordi di ristrutturazione e alla transazione fiscale. La norma riprende, con significative integrazioni recate dal D.Lgs. 83/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1023, la disciplina già contenuta nell’art. 182-octies della legge fallimentare, ampliandone i confini soggettivi e procedurali.
La funzione dell’istituto è quella di consentire una gestione temporanea e ordinata della crisi attraverso la concessione di una moratoria che non incida sull’esistenza del credito ma esclusivamente sulle sue modalità di esercizio: dilazione delle scadenze, rinuncia ad atti processuali, sospensione di azioni esecutive e cautelari. La convenzione non costituisce quindi uno strumento di ristrutturazione del debito in senso stretto, bensì uno standstill agreement che congela la posizione dei creditori in attesa che si delinei una soluzione definitiva della crisi, sia essa stragiudiziale o concorsuale.
Ambito soggettivo e perimetro applicativo
L’art. 62, comma 1, ammette alla convenzione di moratoria qualunque imprenditore, anche non commerciale. Si tratta di un’apertura significativa rispetto al passato, poiché consente l’accesso allo strumento anche all’imprenditore agricolo e agli imprenditori sotto soglia, in coerenza con la vocazione universalistica del Codice. La dottrina maggioritaria ritiene che, pur in assenza di un’esplicita previsione, non sussistano ostacoli alla stipulazione di convenzioni di moratoria da parte di soggetti che si trovano in stato di crisi o di pre-crisi, dovendosi escludere un requisito formale di insolvenza conclamata. L’orientamento prevalente valorizza, in proposito, la nozione ampia di crisi accolta dall’art. 2, comma 1, lett. a), CCII, che include la mera probabilità di futura insolvenza.
La logica delle categorie omogenee
Il cuore dell’istituto risiede nella possibilità di estendere gli effetti della convenzione ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria. Ciò avviene in deroga ai principi generali sull’efficacia inter partes del contratto (art. 1372 c.c.) e sulla disciplina del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). La nozione di categoria, mutuata dal concordato preventivo, deve essere costruita secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici dei creditori coinvolti. La pratica professionale e la dottrina suggeriscono di distinguere, ad esempio, le banche dai fornitori strategici, i creditori chirografari da quelli muniti di prelazione, i creditori finanziari da quelli commerciali, fermo restando che un medesimo creditore può essere collocato in categorie diverse in ragione delle differenti tipologie di credito vantate.
I requisiti di efficacia estensiva
Il comma 2 fissa quattro condizioni cumulative per la legittima estensione della convenzione ai non aderenti. In primo luogo, è richiesta la full disclosure: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative o messi nella condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore e sul contenuto della convenzione. La trasparenza informativa costituisce il presidio di garanzia procedurale che giustifica la deroga al principio consensualistico.
In secondo luogo, è necessario il raggiungimento di una maggioranza qualificata del 75% dei crediti della categoria. Il quorum, particolarmente elevato, riflette la natura eccezionale dell’estensione e l’esigenza di assicurare una rappresentatività sostanziale del consenso. Il computo si effettua per ammontare e non per teste, in coerenza con la disciplina concordataria.
In terzo luogo, opera il cosiddetto best interest of creditors test: i non aderenti non devono risultare pregiudicati rispetto a quanto otterrebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione. Si tratta di un parametro di tutela individuale che, sebbene la convenzione abbia natura provvisoria, impone un raffronto comparativo con lo scenario liquidatorio.
Infine, è richiesta l'attestazione di un professionista indipendente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza della condizione di non pregiudizio. L’attestazione costituisce condizione di efficacia dell’estensione e non mero adempimento formale.
Limiti contenutistici della moratoria
Il comma 3 traccia i confini invalicabili dell’estensione: ai non aderenti non possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento di affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. La ratio è quella di evitare che la convenzione si trasformi in uno strumento di compressione di obblighi positivi a carico di chi non ha aderito, riducendone gli effetti alla sola dimensione dilatoria o sospensiva. Significativa è l’eccezione relativa alla prosecuzione del godimento di beni in locazione finanziaria già stipulata, che non è considerata nuova prestazione: il legislatore ha inteso tutelare la continuità operativa dell’impresa, evitando interruzioni che pregiudicherebbero anche gli stessi creditori.
Profili procedurali: comunicazione e opposizione
Il comma 4 impone la comunicazione della convenzione e della relazione dell’attestatore ai creditori non aderenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso il domicilio digitale. La forma rituale della comunicazione assolve a una funzione di certezza temporale, essendo il dies a quo del termine per opposizione. Entro trenta giorni dalla comunicazione, ciascun creditore non aderente può proporre opposizione davanti al tribunale competente ex art. 27 CCII, ossia presso il foro della sede principale degli affari del debitore. In caso di opposizioni plurime, si applica il principio di concentrazione mediante riunione.
Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, contro la quale è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII. La scelta della forma della sentenza, anziché del decreto, sottolinea la natura decisoria del provvedimento, che incide su diritti soggettivi patrimoniali, e ne assicura la stabilità sotto il profilo del giudicato.
Rapporti con gli altri strumenti di regolazione della crisi
La convenzione di moratoria si pone in rapporto di alternatività e complementarità con gli altri strumenti del Titolo IV. Esemplificando, può precedere o accompagnare le trattative di un accordo di ristrutturazione ex artt. 57-61 CCII, fungendo da meccanismo di stabilizzazione del passivo durante la fase negoziale. Può altresì inserirsi nel percorso della composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss.), pur restando istituto autonomo, e non preclude il successivo accesso al concordato preventivo. La dottrina avverte tuttavia che la convenzione non determina, di per sé, gli effetti protettivi tipici dell’apertura di una procedura concorsuale o della composizione negoziata: le misure protettive vere e proprie ex art. 18 CCII restano riservate alle altre cornici procedurali.
Effetti pratici e cautele per il debitore
Sotto il profilo operativo, la convenzione di moratoria si configura come uno strumento di rapida implementazione, particolarmente utile quando il debitore necessita di guadagnare tempo per perfezionare un piano di risanamento più articolato. Si pensi al caso di Tizio S.r.l., impresa manifatturiera con esposizione bancaria frazionata tra cinque istituti: la convenzione consente di sospendere le segnalazioni e le azioni di rientro mentre si negozia un accordo ex art. 57 CCII. L’imprenditore deve tuttavia prestare attenzione alla corretta perimetrazione delle categorie e al rispetto del principio di buona fede informativa, pena il rischio di opposizioni vittoriose con conseguente inefficacia dell’estensione.
Domande frequenti
La convenzione di moratoria può essere stipulata da imprenditori agricoli?
Sì. L’art. 62, comma 1, CCII ammette espressamente la convenzione tra l’imprenditore anche non commerciale e i suoi creditori, includendo quindi l’imprenditore agricolo e i soggetti sotto soglia.
Qual è il quorum richiesto per estendere la convenzione ai creditori non aderenti?
Occorre che i creditori aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della medesima categoria, calcolato per ammontare. Il consenso deve essere supportato da informativa completa preventiva ai non aderenti.
La convenzione può imporre nuovi finanziamenti ai creditori non aderenti?
No. L’art. 62, comma 3, esclude espressamente l’imposizione di nuove prestazioni, affidamenti o finanziamenti. Resta salva solo la prosecuzione di leasing già in essere, non considerata nuova prestazione.
Entro quale termine il creditore non aderente può opporsi alla convenzione?
Entro 30 giorni dalla comunicazione della convenzione e della relazione dell’attestatore, mediante opposizione al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, che decide con sentenza in camera di consiglio.
Chi attesta i requisiti previsti per l’efficacia della convenzione?
Un professionista indipendente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, che certifica veridicità dei dati aziendali, idoneità della convenzione e non pregiudizio per i non aderenti rispetto alla liquidazione giudiziale.