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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 Octies CCII – Segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale (1)

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione.

In sintesi

  • L’art. 25-octies CCII impone all'organo di controllo societario e al revisore legale di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata della crisi.
  • La segnalazione presuppone la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII, ossia stato di crisi o di insolvenza secondo la definizione codicistica.
  • L’atto deve essere motivato, trasmesso con mezzi idonei a fornire prova della ricezione e contenere un termine congruo, non superiore a trenta giorni, per l’attivazione dell’organo amministrativo.
  • Permane in capo all’organo di controllo il dovere di vigilanza ex art. 2403 c.c. anche in pendenza delle trattative attivate.
  • La tempestiva segnalazione e la vigilanza costituiscono criteri di attenuazione o esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 2407 c.c. e 15 D.Lgs. 39/2010.
  • La segnalazione è considerata tempestiva ex lege se interviene entro sessanta giorni dalla conoscenza dello stato di crisi.
Funzione e collocazione sistematica dell’art. 25-octies CCII

L’art. 25-octies CCII è collocato nel Capo III del Titolo II della Parte I del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza, dedicato alle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi. La disposizione rappresenta uno dei perni del nuovo sistema di allerta endogena, costruito a seguito dell’abbandono dei meccanismi di allerta esterna originariamente previsti dal D.Lgs. 14/2019 e profondamente rivisitati dal D.Lgs. 83/2022 in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023. La norma si rivolge agli organi che, all’interno della società, hanno funzioni di controllo gestionale e contabile, attribuendo loro un onere di segnalazione qualificata che si innesta nel più ampio sistema di gestione della crisi disegnato dall’art. 3 CCII (assetti adeguati).

I destinatari dell’obbligo: organo di controllo e revisore legale

I soggetti onerati della segnalazione sono l’organo di controllo societario (collegio sindacale, sindaco unico, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sia esso un revisore persona fisica o una società di revisione. Tali soggetti agiscono nell’esercizio delle rispettive funzioni: l’organo di controllo nell’ottica del controllo di gestione e legalità (art. 2403 c.c.), il revisore nell’ottica della revisione contabile (D.Lgs. 39/2010). La segnalazione costituisce esercizio doveroso dei poteri di vigilanza e si affianca, senza sostituirli, agli ordinari obblighi informativi nei confronti dell’organo amministrativo e dell’assemblea.

I presupposti: lo stato di crisi e di insolvenza

La segnalazione presuppone la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII. La lett. a) definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. La lett. b) definisce l’insolvenza nei termini tradizionali dell’art. 5 r.d. 267/1942, oggi trasfusi nel CCII: incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La sussistenza di tali presupposti deve essere accertata sulla base di indicatori oggettivi: squilibri patrimoniali, finanziari, reddituali, ritardi nei pagamenti, indicatori di crisi ex art. 13 CCII (ove ancora rilevanti). La dottrina maggioritaria sottolinea l’importanza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 c.c., quale fonte primaria delle informazioni rilevanti.

Forma e contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere scritta, motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova della ricezione (PEC, raccomandata A/R, consegna brevi manu con ricevuta). Il requisito della motivazione richiede l’indicazione degli indicatori e dei dati che hanno condotto a ritenere sussistenti i presupposti, in modo da consentire all’organo amministrativo di valutare con consapevolezza la situazione e di assumere le opportune iniziative. La segnalazione deve altresì contenere un termine congruo, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo è chiamato a riferire in ordine alle iniziative intraprese. Il termine è elemento essenziale, in quanto scandisce la reazione organizzativa e segna il momento iniziale dell’eventuale ulteriore intervento dell’organo di controllo.

Permanenza del dovere di vigilanza ex art. 2403 c.c.

L’art. 25-octies, comma 1, chiarisce che, anche in pendenza delle trattative attivate a seguito della segnalazione, rimane fermo il dovere di vigilanza dell’organo di controllo ex art. 2403 c.c. Ciò significa che l’invio della segnalazione e l’avvio della composizione negoziata non comportano una sospensione né un’attenuazione degli obblighi di controllo, ma anzi richiedono un monitoraggio rafforzato sull’andamento delle trattative e sull’adozione, da parte dell’organo amministrativo, delle iniziative idonee a superare la crisi. Tizio sindaco unico che, dopo aver segnalato a Caio amministratore unico la sussistenza dello stato di crisi, ometta di vigilare sulla coerenza delle trattative con l’interesse sociale rischia di esporsi a responsabilità nonostante l’intervenuta segnalazione.

Effetti sulla responsabilità degli organi di controllo

Il comma 2 dell’art. 25-octies attribuisce alla segnalazione tempestiva e alla vigilanza sull’andamento delle trattative un effetto di attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci) e dall’art. 15 D.Lgs. 39/2010 (responsabilità del revisore). Si tratta di un meccanismo premiale che incentiva l’attivazione tempestiva, riconoscendo all’organo di controllo e al revisore una sorta di safe harbour, sempre che vi sia stata effettiva e diligente attivazione. L’orientamento prevalente esclude tuttavia che la segnalazione operi come scriminante automatica: essa va valutata in concreto, alla luce delle condotte successive e della coerenza tra l’azione di controllo e gli indicatori a disposizione.

La presunzione di tempestività ex lege

L’art. 25-octies, comma 2, ultimo periodo, introduce una presunzione legale di tempestività: la segnalazione si considera in ogni caso tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’organo di controllo o di revisione, delle condizioni di crisi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a). Il termine, di natura sostanziale, è funzionale a creare un parametro oggettivo cui ancorare il giudizio di diligenza. La dottrina maggioritaria precisa che la conoscenza rilevante è quella effettiva e qualificata, da accertarsi sulla base degli elementi documentali e informativi a disposizione dell’organo (relazioni periodiche, flussi di cassa, indicatori ex art. 3 CCII).

Coordinamento con la Direttiva UE 2019/1023 e i correttivi

L’art. 25-octies si pone in attuazione del principio di anticipata emersione della crisi sancito dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (considerando 22 e art. 3), che impone agli Stati membri di garantire strumenti di allerta precoce. Il D.Lgs. 83/2022 ha riformulato la disposizione, sostituendo i meccanismi di allerta esterna inizialmente previsti con un sistema endogeno fondato sui controlli interni. Il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) è intervenuto con limitati aggiustamenti, confermando l’impianto e rafforzando il coordinamento con gli obblighi di adeguatezza degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.

Rapporti con gli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.

La disciplina dell’art. 25-octies si salda strettamente con l’obbligo, gravante sull’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi (art. 2086, comma 2, c.c.). L’esistenza di un sistema interno di monitoraggio finanziario, fondato su budget di tesoreria, analisi dei flussi di cassa prospettici e indicatori di cui all’art. 3 CCII, è condizione perché l’organo di controllo possa rilevare in tempo utile la sussistenza dei presupposti per la segnalazione. La dottrina maggioritaria sottolinea come l’omessa segnalazione, in presenza di evidenze documentali di crisi, costituisca un indizio di mancata vigilanza sull’adeguatezza degli assetti, rilevante ai fini delle azioni di responsabilità ex art. 2407 c.c. e art. 2476 c.c.

Profili operativi e documentali

Sotto il profilo operativo, l’organo di controllo che intenda effettuare la segnalazione deve preliminarmente documentare gli elementi di fatto su cui si fonda la valutazione di sussistenza dei presupposti. È buona prassi raccogliere copia delle relazioni dell’organo amministrativo, dei rendiconti finanziari, delle situazioni contabili infrannuali e delle eventuali segnalazioni ricevute dai creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies CCII. Tale documentazione, oltre a sostanziare la motivazione della segnalazione, costituisce elemento probatorio essenziale ai fini della valutazione di tempestività e diligenza. Sempronio sindaco che, in presenza di evidenti indici di crisi, ometta di formalizzare per iscritto la segnalazione confidando nella conoscenza informale della situazione da parte dell’amministratore, rischierebbe di non poter beneficiare dell’esimente di cui al comma 2.

Domande frequenti

Chi è tenuto alla segnalazione ex art. 25-octies CCII?

L’organo di controllo societario (collegio sindacale, sindaco unico) e il soggetto incaricato della revisione legale, ciascuno nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e revisione contabile.

Quali sono i presupposti della segnalazione?

La sussistenza dello stato di crisi o di insolvenza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII, accertata in base a indicatori oggettivi finanziari, patrimoniali e reddituali.

Quale termine deve essere assegnato all’organo amministrativo?

Un termine congruo, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire all’organo di controllo in merito alle iniziative intraprese per gestire la crisi.

Quando la segnalazione è considerata tempestiva?

Sempre se interviene entro sessanta giorni dalla conoscenza qualificata delle condizioni di crisi da parte dell’organo di controllo o di revisione, ai sensi dell’art. 25-octies, comma 2, CCII.

La segnalazione esonera da responsabilità ex art. 2407 c.c.?

No, ma costituisce elemento di attenuazione o esclusione della responsabilità ex artt. 2407 c.c. e 15 D.Lgs. 39/2010, da valutarsi in concreto unitamente alla vigilanza esercitata sulle trattative.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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