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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 121 CCII – Presupposti della liquidazione giudiziale

In vigore dal 15 luglio 2022 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

In sintesi

  • La liquidazione giudiziale sostituisce il vecchio fallimento ed è la procedura concorsuale liquidatoria del CCII.
  • Si applica solo agli imprenditori commerciali che NON dimostrino di possedere congiuntamente i tre requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d) (impresa sotto soglia).
  • Il debitore deve trovarsi in stato di insolvenza, cioè nell’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  • Le tre soglie dimensionali sono cumulative: attivo annuo ≤ 300.000 €, ricavi annui ≤ 200.000 €, debiti complessivi anche non scaduti ≤ 500.000 €.
  • Restano esclusi consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e imprenditori sotto soglia, che accedono a strumenti propri (sovraindebitamento, liquidazione controllata).

L’articolo 121 individua i presupposti soggettivi e oggettivi della liquidazione giudiziale, l’istituto che ha sostituito il "fallimento" della vecchia legge fallimentare. La norma è concettualmente semplice, due righe di testo, ma è il cuore stesso del sistema concorsuale liquidatorio italiano, perché traccia il confine tra chi finisce davanti al tribunale fallimentare e chi accede ai più tutelanti procedimenti da sovraindebitamento.

Il presupposto soggettivo: l’imprenditore commerciale "sopra soglia"

La liquidazione giudiziale è una procedura riservata. Si applica esclusivamente all'imprenditore commerciale, con due esclusioni significative:

  • Imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 c.c., chi esercita coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Resta escluso dalla liquidazione giudiziale anche se di dimensioni rilevanti; in caso di insolvenza accede al concordato minore o alla liquidazione controllata.
  • Imprenditore "sotto soglia", chi possiede congiuntamente tutti e tre i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi annui non superiori a 200.000 €, debiti complessivi (anche non scaduti) non superiori a 500.000 €. Le tre soglie sono cumulative: basta superarne una sola, anche di un solo euro, per rientrare nel perimetro della liquidazione giudiziale. La verifica si compie sui tre esercizi antecedenti la domanda (o sull’intera durata se inferiore a tre anni).

L’onere della prova del possesso dei requisiti grava sul debitore: è lui a dover dimostrare di essere "sotto soglia". In assenza di documentazione contabile, la presunzione opera contro l’imprenditore.

Il presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza

L’insolvenza è definita dall’art. 2, comma 1, lett. b) come lo stato del debitore "che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". È una definizione che riprende, con minimi adattamenti lessicali, l’art. 5 della vecchia legge fallimentare e su cui esiste una giurisprudenza consolidata.

Tre elementi caratterizzano l’insolvenza ai fini dell’art. 121:

  • Esteriorità, non basta una difficoltà interna, occorre che si manifesti all’esterno con segnali oggettivi (inadempimenti, protesti, esecuzioni infruttuose, fuga del debitore, chiusura del locale).
  • Regolarità, l’insolvenza non richiede l’impossibilità assoluta di pagare, ma l’incapacità di pagare "regolarmente", cioè nei tempi e nei modi normalmente accettati dal mercato. Un’impresa che paga sistematicamente con sei mesi di ritardo è insolvente anche se in astratto i debiti vengono onorati.
  • Strutturalità, deve trattarsi di un’incapacità non transitoria, non una semplice illiquidità momentanea. La crisi (art. 2, comma 1, lett. a) si distingue proprio per il carattere prospettico, non ancora conclamato.

L’insolvenza si distingue nettamente dalla "crisi": la prima è uno stato attuale di incapacità manifesta, la seconda è la probabilità prospettica di arrivare all’insolvenza. La distinzione conta perché determina quali strumenti del codice sono accessibili: la liquidazione giudiziale richiede insolvenza, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione possono essere richiesti già in stato di crisi.

Cosa cambia rispetto al fallimento

Sul piano sostanziale la liquidazione giudiziale è continuativa rispetto al fallimento: stesso schema (apertura, accertamento del passivo, liquidazione, riparto), stesse competenze (tribunale, curatore, giudice delegato), strutturalmente lo stesso istituto. I cambiamenti sono tre, e tutti rilevanti:

  • Terminologia, sparisce il termine "fallito", carico di disvalore sociale. L’art. 349 dispone che in tutta la legislazione previgente i termini "fallimento", "fallito", "fallimentare" siano sostituiti con i corrispondenti termini della nuova procedura.
  • Maggiori filtri di accesso, il legislatore vuole che la liquidazione giudiziale sia l’extrema ratio, dopo che si siano valutati gli strumenti di regolazione (composizione negoziata, concordato preventivo, piano di ristrutturazione, accordi di ristrutturazione).
  • Esdebitazione, gli artt. 278-283 prevedono un’esdebitazione "di diritto" più favorevole per il debitore persona fisica, anche prima della chiusura della procedura (esdebitazione "incapiente" ex art. 283), risolvendo uno dei punti più criticati del vecchio sistema.
Chi sta sotto soglia: la liquidazione controllata

Per l’imprenditore commerciale sotto soglia, per l’imprenditore agricolo, per il professionista e per il consumatore lo strumento liquidatorio corrispondente è la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII), che è una procedura concorsuale a tutti gli effetti ma con organi più snelli (OCC al posto del curatore) e un perimetro applicativo più ampio. La liquidazione controllata sostituisce il vecchio "fallimento del consumatore" introdotto dalla legge 3/2012.

Iniziativa per l’apertura

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta dal debitore stesso (autoistanza), da uno o più creditori, dal pubblico ministero nei casi dell’art. 38 (procedimenti penali in corso, fuga del debitore, ecc.) e dagli organi di amministrazione e controllo della società in stato di insolvenza. Il tribunale competente è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), nozione comunitaria mutuata dal Regolamento UE 2015/848.

Effetti dell’apertura

Con la sentenza di apertura (art. 49 CCII) il debitore è spossessato del proprio patrimonio (art. 142), che passa sotto la gestione del curatore. Si interrompono le azioni esecutive individuali, si forma lo stato passivo, si liquidano gli attivi, si distribuisce il ricavato secondo le cause di prelazione. La procedura si chiude con la ripartizione finale o, prima, per insufficienza dell’attivo o per chiusura concordata. La persona fisica può conseguire l’esdebitazione che cancella i debiti residui.

Domande frequenti

Cos'è la liquidazione giudiziale e in cosa differisce dal vecchio fallimento?

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale liquidatoria che ha sostituito il fallimento con il CCII. Sul piano operativo è continuativa al fallimento (stesso curatore, stesso tribunale, stesso schema), ma cambia la terminologia (sparisce "fallito"), si rafforzano i filtri d'accesso a favore degli strumenti di regolazione della crisi e si introduce un’esdebitazione più favorevole.

Chi può essere sottoposto a liquidazione giudiziale?

Solo l’imprenditore commerciale che si trovi in stato di insolvenza e che NON possieda congiuntamente i tre requisiti dell’impresa sotto soglia (art. 2, comma 1, lett. d CCII): attivo annuo ≤ 300.000 €, ricavi annui ≤ 200.000 €, debiti complessivi ≤ 500.000 €. Restano esclusi consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e imprenditori sotto soglia.

L’imprenditore agricolo può essere sottoposto a liquidazione giudiziale?

No, l’imprenditore agricolo è escluso dalla liquidazione giudiziale a prescindere dalle dimensioni. In caso di insolvenza accede al concordato minore (artt. 74-83), alla liquidazione controllata (artt. 268-277) o agli accordi di ristrutturazione. È una scelta sistematica del CCII coerente con l’art. 2135 c.c.

Cosa significa essere in "stato di insolvenza"?

L’insolvenza, ex art. 2, comma 1, lett. b CCII, è l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata da fatti esteriori come inadempimenti, protesti, esecuzioni infruttuose, fuga del debitore. Si distingue dalla crisi (mera probabilità prospettica): l’insolvenza è uno stato attuale e strutturale, non una difficoltà transitoria.

Cosa succede all’imprenditore sotto soglia che è insolvente?

L’imprenditore commerciale sotto soglia in stato di insolvenza accede alla liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII), procedura concorsuale a tutti gli effetti ma con organi più snelli (OCC al posto del curatore) e formalità ridotte. Può inoltre accedere agli strumenti di regolazione del sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione del debito del consumatore o piano di ristrutturazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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