Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa dice l’art. 2086, comma 2 c.c.

«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

Introdotta dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), la norma sposta il baricentro dalla cura della crisi alla sua prevenzione: l’impresa deve “vedere” la crisi prima che diventi irreversibile.

Cosa sono gli “adeguati assetti” in concreto

Tipo di assetto Esempi concreti
Organizzativo Organigramma, deleghe e procure, separazione di funzioni, mansionari
Amministrativo Procedure interne, regole di processo, budget e pianificazione
Contabile Contabilità affidabile e tempestiva, flussi di cassa, indicatori, reporting periodico

Il criterio è la proporzionalità: una micro-impresa non ha bisogno della struttura di una grande società, ma deve comunque avere strumenti minimi che facciano emergere per tempo tensioni di liquidità e segnali di crisi.

Assetti e responsabilità degli amministratori

L’obbligo di istituire assetti adeguati ricade sugli amministratori (cui spetta in via esclusiva la gestione, artt. 2475 e 2380-bis). La loro mancanza o inadeguatezza può fondare la responsabilità ex artt. 2476 (SRL) e 2392 (SpA) per i danni derivati dal ritardo nell’emersione della crisi; in caso di prosecuzione dell’attività dopo la perdita della continuità rileva anche l’art. 2486 per la quantificazione del danno.

Tre casi pratici

Caso 1 – PMI senza pianificazione finanziaria

Scenario. Una piccola SRL non monitora i flussi di cassa.

Inquadramento. Anche per le PMI l’art. 2086 impone strumenti minimi di monitoraggio: l’assenza di un piano di tesoreria e di indicatori espone a una crisi non rilevata per tempo e a responsabilità.

Cosa introdurre

  • budget e piano di cassa;
  • indicatori di allerta;
  • reporting periodico;
  • procedure amministrative scritte.

Caso 2 – Segnali di crisi ignorati

Scenario. Emergono tensioni di liquidità ma non si interviene.

Inquadramento. La norma impone di “attivarsi senza indugio”: ignorare i segnali e proseguire l’attività ordinaria aggrava il dissesto e la posizione degli amministratori.

Cosa fare

  • analisi tempestiva della situazione;
  • valutazione degli strumenti di regolazione della crisi;
  • composizione negoziata se opportuna;
  • verbalizzazione delle scelte.

Caso 3 – Verifica degli assetti dopo un’operazione

Scenario. Dopo una crescita o un’acquisizione la struttura non è aggiornata.

Inquadramento. Gli assetti vanno riadeguati alle nuove dimensioni: l’adeguatezza è dinamica e va verificata nel tempo.

Cosa rivedere

  • organigramma e deleghe;
  • procedure e controlli;
  • sistema informativo/contabile;
  • indicatori aggiornati.

Spunti pratici

Per impostare assetti adeguati e un sistema di allerta puoi far valutare organizzazione e controllo dell’impresa.

Norme collegate

Codice civile: art. 2086 (gestione dell’impresa), art. 2476 (responsabilità amministratori SRL), art. 2486 (poteri dopo la perdita di continuità). Vedi anche organo di controllo e revisore nella SRL.

Fonti affidabili

Domande frequenti

Cosa impone l’art. 2086 c.c.?

Impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi, e di attivarsi senza indugio per il suo superamento (comma 2).

Vale solo per le grandi imprese?

No. L’obbligo riguarda chiunque operi in forma societaria o collettiva, comprese le PMI: gli assetti vanno proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Cosa sono in concreto gli “adeguati assetti”?

Strumenti di organizzazione e controllo proporzionati: organigramma e deleghe, procedure amministrative e contabili affidabili, pianificazione finanziaria, monitoraggio di flussi di cassa e indicatori che segnalino per tempo una crisi.

Cosa rischiano gli amministratori senza adeguati assetti?

La mancata istituzione di assetti adeguati può fondare la responsabilità degli amministratori (artt. 2476 e 2392) per i danni derivati dal ritardo nell’emersione e nella gestione della crisi, anche ai fini dell’art. 2486.

Da quando vige questo obbligo?

Il comma 2 dell’art. 2086 è stato introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha posto al centro la rilevazione tempestiva della crisi.

Domande frequenti

Cosa impone l'art. 2086 c.c.?

Impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per il suo superamento (comma 2).

Vale solo per le grandi imprese?

No. L'obbligo riguarda chiunque operi in forma societaria o collettiva, comprese le PMI: gli assetti vanno proporzionati ('adeguati') alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Cosa sono in concreto gli 'adeguati assetti'?

Strumenti di organizzazione e controllo proporzionati: organigramma e deleghe, procedure amministrative e contabili affidabili, pianificazione finanziaria, monitoraggio di flussi di cassa e indicatori che segnalino per tempo una crisi.

Cosa rischiano gli amministratori senza adeguati assetti?

La mancata istituzione di assetti adeguati può fondare la responsabilità degli amministratori (artt. 2476 e 2392) per i danni derivati dal ritardo nell'emersione e nella gestione della crisi, anche ai fini della quantificazione del danno (art. 2486).

Da quando vige questo obbligo?

Il comma 2 dell'art. 2086 è stato introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha posto al centro la rilevazione tempestiva della crisi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.