Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 7-bis del DPR 633/1972 stabilisce quando una cessione di beni si considera effettuata in Italia ai fini IVA.
- Conta il luogo in cui si trova il bene al momento della cessione: territoriale se il bene è esistente nel territorio dello Stato.
- I beni immobili sono sempre territoriali se situati in Italia.
- Sulla territorialità si innestano i regimi di non imponibilità per le cessioni intra-UE e per le esportazioni.
La norma (art. 7-bis, comma 1, DPR 633/1972)
«1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.»
| Cessione | Regime IVA |
|---|---|
| Bene esistente in Italia, cessione interna | Imponibile in Italia |
| Cessione intra-UE a soggetto passivo | Non imponibile (tassazione a destino) |
| Esportazione fuori UE | Non imponibile (art. 8) |
| Bene esistente all’estero | Fuori campo (non territoriale) |
Tre casi pratici
Vendita di merce a cliente UE
Un’azienda italiana vende beni a una società spagnola con trasporto in Spagna.
Cosa fare: Cessione intra-UE non imponibile: emettere fattura senza IVA, verificare il numero VIES del cliente e presentare l’INTRASTAT.
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Esportazione verso Paese extra-UE
Un’impresa spedisce beni a un cliente svizzero.
Cosa fare: Operazione non imponibile come esportazione (art. 8): conservare la prova doganale di uscita dei beni dal territorio UE.
Bene già situato all’estero
Un’impresa rivende un bene che si trova in un magazzino estero senza farlo entrare in Italia.
Cosa fare: Operazione non territoriale: verificare gli obblighi IVA nel Paese in cui si trova il bene, eventualmente con identificazione locale.
Spunti pratici
- La prova del trasporto è essenziale per la non imponibilità delle cessioni intra-UE ed export.
- Le cessioni a bordo di navi, aerei o treni e quelle di energia/gas hanno regole proprie (commi 2 e 3).
- L’iscrizione al VIES è condizione per operare cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità.
Norme collegate
- Territorialità dei servizi (art. 7-ter)
- Reverse charge e autofattura (art. 17)
- Fattura e fattura elettronica (art. 21)
Fonti affidabili
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-bis (testo vigente)
- DPR 633/1972, art. 8 (esportazioni non imponibili)
- D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie)
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Domande frequenti
Quando una cessione di beni è territoriale in Italia?
Quando il bene è immobile situato in Italia o mobile esistente nel territorio dello Stato al momento della cessione.
Come si fattura una vendita a un cliente UE?
Come cessione intracomunitaria non imponibile, senza IVA, previa verifica del VIES e con INTRASTAT.
E l'esportazione fuori UE?
È non imponibile ai sensi dell'art. 8, a condizione di provare l'uscita dei beni dal territorio doganale.