Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 15 del DPR 633/1972 elenca le somme che non concorrono a formare la base imponibile IVA.
- Le anticipazioni in nome e per conto della controparte, se regolarmente documentate, sono escluse da IVA (fuori campo).
- Sono esclusi anche interessi moratori e penalità, gli sconti e abbuoni previsti contrattualmente e le somme a titolo di rivalsa IVA.
- È diverso dal riaddebito di costi sostenuti in nome proprio, che invece concorre alla base imponibile.
La norma (art. 15, DPR 633/1972)
«Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono […]; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; […] 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.»
| Somma | Trattamento IVA |
|---|---|
| Anticipazione in nome e per conto documentata | Fuori campo IVA (art. 15) |
| Riaddebito di costo sostenuto in nome proprio | Imponibile |
| Interessi moratori e penalità | Esclusi |
| Sconti e abbuoni contrattuali | Esclusi |
Tre casi pratici
Imposta di bollo o di registro anticipata
Un professionista anticipa per il cliente bolli o diritti pagati a enti pubblici.
Cosa fare: Riaddebitare la somma come anticipazione ex art. 15, fuori campo IVA, conservando la documentazione intestata al cliente.
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Spese di trasporto sostenute in proprio
Un fornitore paga un trasporto a proprio nome e lo riaddebita al cliente.
Cosa fare: Il riaddebito concorre alla base imponibile e va assoggettato a IVA: non è un’anticipazione in nome e per conto.
Penale per ritardato pagamento
Il contratto prevede interessi moratori a carico del cliente in ritardo.
Cosa fare: Gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile IVA: vanno addebitati senza imposta.
Spunti pratici
- La differenza chiave è in nome di chi è sostenuta la spesa: in nome del cliente (escluso) o in nome proprio (imponibile).
- Le anticipazioni vanno documentate con giustificativi intestati alla controparte.
- La rivalsa IVA non fa parte della base imponibile: è l’imposta stessa addebitata in fattura.
Norme collegate
- Fattura e fattura elettronica (art. 21)
- Detrazione IVA su auto e telefoni (art. 19-bis1)
- Reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR)
Fonti affidabili
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15 (testo vigente)
- Agenzia delle Entrate, prassi sulle anticipazioni in nome e per conto
- DPR 633/1972, art. 13 (base imponibile)
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