Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa dice l’art. 1453 c.c.

È la norma cardine dei rimedi contro l’inadempimento. Il testo è il seguente:

«Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.»

La norma dà alla parte non inadempiente una scelta strategica: insistere per avere la prestazione (adempimento) oppure liberarsi dal vincolo (risoluzione). In entrambi i casi resta fermo il diritto al risarcimento del danno.

Non ogni inadempimento scioglie il contratto (art. 1455)

Il filtro essenziale è la gravità. L’art. 1455 c.c. stabilisce:

«Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.»

La valutazione è insieme oggettiva (entità dello scostamento dalla prestazione dovuta) e soggettiva (incidenza sull’interesse concreto del creditore ed equilibrio del contratto). Un ritardo lieve o una difformità marginale, di regola, non bastano: una risoluzione affrettata può trasformare in inadempiente proprio chi l’ha invocata.

Le quattro strade per risolvere

Oltre alla risoluzione chiesta al giudice (art. 1453), il codice prevede tre forme di risoluzione di diritto, che operano senza una sentenza costitutiva.

Strada Norma Come funziona
Risoluzione giudiziale art. 1453 c.c. Si chiede al giudice; la sentenza accerta l’inadempimento e scioglie il contratto
Diffida ad adempiere art. 1454 c.c. Intimazione scritta con termine non inferiore a 15 giorni; scaduto invano, il contratto è risolto di diritto
Clausola risolutiva espressa art. 1456 c.c. Le parti indicano in contratto gli inadempimenti che producono la risoluzione automatica, una volta dichiarata la volontà di avvalersene
Termine essenziale art. 1457 c.c. Se il termine è essenziale e scade, il contratto si risolve salvo che il creditore esiga ancora l’adempimento entro 3 giorni

Una via spesso decisiva è la diffida ad adempiere (art. 1454): una raccomandata/PEC che intima l’adempimento entro un termine congruo (almeno 15 giorni, salvo diversa pattuizione o usi) avvertendo che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto.

Cambiare domanda e chiedere i danni (jus variandi)

L’art. 1453 consente di iniziare la causa chiedendo l’adempimento e poi passare alla risoluzione (non viceversa). Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 11 aprile 2014, n. 8510) hanno chiarito che, esercitando questo jus variandi, la parte può domandare anche la restituzione della prestazione eseguita e il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del contratto. Dal momento della domanda di risoluzione, inoltre, l’inadempiente non può più sanare adempiendo tardivamente (comma 3).

Cosa accade dopo: gli effetti

La risoluzione per inadempimento ha di regola effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c.): ciascuna restituisce quanto ricevuto. Fanno eccezione i contratti a esecuzione continuata o periodica, per i quali la risoluzione non tocca le prestazioni già eseguite. Restano salvi i diritti dei terzi. A monte, chi è a sua volta esposto può sospendere la propria prestazione con l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).

Tre casi pratici

Caso 1 – Fornitore consegna la merce stagionale fuori tempo

Scenario. Un negozio ordina merce per una campagna stagionale; il fornitore consegna a stagione finita.

Inquadramento. Se la data era essenziale per l’operazione commerciale, si applica l’art. 1457 (termine essenziale): scaduto il termine, il contratto si risolve, salvo che il creditore dichiari entro 3 giorni di volere ancora la prestazione. Va provato il termine, la finalità e il margine perso.

Cosa conservare

  • ordine con data e finalità;
  • prova del carattere essenziale del termine;
  • solleciti;
  • margine/vendite perse.

Caso 2 – Consulente che non consegna il progetto

Scenario. Il consulente incassa l’acconto ma non consegna report e deliverable.

Inquadramento. Conviene una diffida ad adempiere (art. 1454) con termine di almeno 15 giorni; decorso invano, il contratto è risolto di diritto e si possono chiedere restituzione dell’acconto e danni.

Cosa conservare

  • incarico e acconto;
  • elenco deliverable promessi;
  • diffida con termine;
  • prova del mancato riscontro.

Caso 3 – Cliente che salta le rate

Scenario. Il cliente paga la prima rata e salta le tre successive.

Inquadramento. Va verificata l’eventuale clausola risolutiva espressa (art. 1456); in assenza, si valuta la gravità complessiva (art. 1455) del mancato pagamento. Spesso conviene combinare messa in mora e dichiarazione di avvalersi della clausola.

Cosa conservare

  • piano dei pagamenti;
  • rate scadute e solleciti;
  • testo della clausola risolutiva;
  • saldo dovuto.

Spunti pratici

Prima di sciogliere un contratto o chiedere i danni puoi far analizzare contratto, inadempimento e strategia.

Norme e fonti collegate

Codice civile: art. 1453 (risoluzione per inadempimento), art. 1454 (diffida ad adempiere), art. 1455 (importanza dell’inadempimento), art. 1456 (clausola risolutiva espressa), art. 1457 (termine essenziale), art. 1458 (effetti), art. 1460 (eccezione di inadempimento), art. 1218 (responsabilità del debitore).

Fonti affidabili

Domande frequenti

Posso risolvere il contratto per qualunque ritardo?

No. L’art. 1455 c.c. esclude la risoluzione se l’inadempimento ha scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte: serve un inadempimento grave.

Devo per forza fare causa per risolvere?

No. Oltre alla risoluzione giudiziale (art. 1453) puoi usare la diffida ad adempiere (art. 1454), la clausola risolutiva espressa (art. 1456) o il termine essenziale (art. 1457), che producono la risoluzione di diritto.

Quanto tempo devo dare con la diffida ad adempiere?

Un termine non inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione o un termine minore congruo secondo la natura del contratto o gli usi (art. 1454 c.c.).

Ho chiesto l’adempimento: posso cambiare e chiedere la risoluzione?

Sì. È lo jus variandi dell’art. 1453: dalla domanda di adempimento si può passare alla risoluzione (non il contrario) e si possono chiedere restituzioni e danni (Cass. SS.UU. 8510/2014).

Posso chiedere anche i danni?

Sì. Il risarcimento del danno spetta in ogni caso, sia che si scelga l’adempimento sia la risoluzione, purché si provino danno e nesso con l’inadempimento.

Cosa succede alle prestazioni già eseguite?

La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458): si restituisce quanto ricevuto, salvo i contratti a esecuzione continuata o periodica per le prestazioni già eseguite.

Domande frequenti

Posso risolvere il contratto per qualunque ritardo?

No. L'art. 1455 c.c. esclude la risoluzione se l'inadempimento ha scarsa importanza rispetto all'interesse dell'altra parte: serve un inadempimento grave.

Devo per forza fare causa per risolvere?

No. Oltre alla risoluzione giudiziale (art. 1453) puoi usare la diffida ad adempiere (art. 1454), la clausola risolutiva espressa (art. 1456) o il termine essenziale (art. 1457), che producono la risoluzione di diritto.

Quanto tempo devo dare con la diffida ad adempiere?

Un termine non inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione o un termine minore congruo secondo la natura del contratto o gli usi (art. 1454 c.c.).

Ho chiesto l'adempimento: posso cambiare e chiedere la risoluzione?

Sì. È lo jus variandi dell'art. 1453: dalla domanda di adempimento si può passare alla risoluzione (non il contrario) e si possono chiedere restituzioni e danni (Cass. SS.UU. 8510/2014).

Posso chiedere anche i danni?

Sì. Il risarcimento del danno spetta in ogni caso, sia che si scelga l'adempimento sia la risoluzione, purché si provino danno e nesso con l'inadempimento.

Cosa succede alle prestazioni già eseguite?

La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458): si restituisce quanto ricevuto, salvo i contratti a esecuzione continuata o periodica per le prestazioni già eseguite.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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