Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 19-bis1 del DPR 633/1972 limita la detrazione IVA su alcuni beni e servizi a uso promiscuo.
- Veicoli stradali a motore: IVA detraibile al 40% se non utilizzati esclusivamente nell’attività; 100% se formano oggetto dell’attività o per agenti e rappresentanti.
- Carburanti e spese di gestione seguono la stessa misura di detrazione del veicolo cui si riferiscono.
- Telefoni cellulari: la vecchia detrazione forfetaria del 50% (lett. g) è stata abrogata dal 2008; oggi la detrazione segue il principio di inerenza all’attività.
La norma (art. 19-bis1, comma 1, lett. c, DPR 633/1972)
«c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore […] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.»
| Bene/servizio | Detrazione IVA |
|---|---|
| Auto a uso promiscuo | 40% |
| Auto oggetto dell’attività o agenti | 100% |
| Carburanti e gestione del veicolo | Stessa misura del veicolo |
| Telefoni cellulari (dal 2008) | Per inerenza (fino al 100% se uso esclusivo) |
Tre casi pratici
Auto usata anche per scopi privati
Un’impresa acquista un’auto utilizzata sia per lavoro sia privatamente.
Cosa fare: Detrarre l’IVA al 40%: la limitazione forfetaria copre l’uso promiscuo e vale anche per carburanti e manutenzione del veicolo.
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Auto di un agente di commercio
Un agente acquista l’auto necessaria all’attività.
Cosa fare: Detrarre l’IVA al 100%: per agenti e rappresentanti la limitazione del 40% non si applica.
Cellulare aziendale usato anche in privato
Un’impresa acquista smartphone usati in parte per scopi personali dai dipendenti.
Cosa fare: Detrarre l’IVA secondo l’effettiva inerenza: piena se l’uso è esclusivamente aziendale, ridotta in caso di uso promiscuo documentabile.
Spunti pratici
- Il pagamento dei carburanti deve avvenire con mezzi tracciabili (carte di credito/debito/prepagate) per la detrazione.
- La detraibilità IVA è cosa diversa dalla deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi (art. 164 TUIR).
- Per i telefoni l’Agenzia ammette la detrazione integrale solo se si prova l’uso esclusivo nell’attività.
Norme collegate
- Spese escluse dalla base imponibile (art. 15)
- Rimborso del credito IVA (art. 30)
- Auto e beni dell’impresa (art. 90 TUIR)
Fonti affidabili
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1 (testo vigente)
- L. 24 dicembre 2007, n. 244 (abrogazione lett. g sui telefoni)
- TUIR, DPR 917/1986, art. 164 (deducibilità auto)
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