Art. 120 ter decies T.U.B. – Servizi di consulenza (1).
In vigore dal 01/07/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1
“1. Il servizio di consulenza e’ riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza puo’ essere qualificato come indipendente solo se e’ reso dai consulenti di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o piu’ operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l’importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;
c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.”
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.
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In sintesi
La consulenza creditizia immobiliare nel Capo I-bis TUB
L'art. 120-ter decies TUB disciplina il servizio di consulenza nel settore del credito immobiliare ai consumatori, recependo l'art. 22 della Direttiva 2014/17/UE (MCD) nel testo introdotto dal D.Lgs. 72/2016. Si tratta di una disposizione strutturalmente analoga a quella prevista per la consulenza in materia di investimenti dalla MiFID II, con gli adattamenti necessari al contesto creditizio.
Riserva di attività e soggetti abilitati
Il comma 1 stabilisce che il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito, categorie definite dall'art. 120-quinquies TUB. Ciò significa che soggetti non iscritti negli albi e nei registri previsti dalla normativa bancaria non possono legittimamente prestare consulenza in materia di mutui e finanziamenti immobiliari. La riserva tutela il consumatore dall'accesso a raccomandazioni fornite da soggetti privi di requisiti professionali e patrimoniali.
La consulenza «indipendente»: una qualificazione rigorosa
Il comma 2 introduce una distinzione rilevante: il servizio può essere qualificato come indipendente solo se prestato dai consulenti di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis TUB. Il consulente indipendente non può percepire compensi dal finanziatore in relazione al prodotto raccomandato e deve valutare un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, non limitandosi alla gamma del soggetto che lo remunera. Questa qualificazione risponde alla preoccupazione del legislatore europeo per i conflitti di interesse che possono alterare le raccomandazioni a svantaggio del consumatore.
Obblighi comportamentali nella prestazione del servizio
Il comma 3 elenca quattro obblighi comportamentali:
a) Agire nel migliore interesse del consumatore: obbligo di priorità dell'interesse del cliente, analogo al duty of care del diritto anglosassone. Non si tratta di un obbligo di risultato, ma di un obbligo di condotta che impone di subordinare interessi commerciali propri o di terzi all'interesse del consumatore.
b) Raccogliere informazioni aggiornate: il consulente deve acquisire dati aggiornati sulla situazione personale, finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore. L'aggettivo «aggiornati» implica che informazioni raccolte in passato non possono essere riutilizzate senza verifica, soprattutto in caso di cambiamenti della situazione del cliente.
c) Fornire una raccomandazione personalizzata su supporto durevole: la raccomandazione deve essere personalizzata (non standardizzata), adeguata ai bisogni concreti del consumatore, fornita per iscritto o su supporto equivalente e deve includere anche eventuali servizi accessori (assicurazioni, polizze vita abbinate) e i rischi per il consumatore per tutta la durata del contratto raccomandato. Il riferimento ai rischi è particolarmente significativo: impone al consulente di modellare scenari avversi (aumento dei tassi variabili, perdita di lavoro) e di darne conto nella raccomandazione.
d) Considerare un numero sufficientemente ampio di prodotti: il finanziatore deve considerare la propria gamma; il mediatore creditizio deve ampliare la visuale al mercato. L'«ampiezza sufficiente» non è definita numericamente ma deve essere tale da garantire che la raccomandazione sia genuinamente comparativa.
Obblighi informativi precontrattuali
Il comma 4 impone di fornire al consumatore, prima dell'inizio del servizio, tre informazioni su supporto durevole: la gamma di prodotti considerati, il compenso dovuto per la consulenza (o il metodo di calcolo se non ancora determinato) e, ove consentito, eventuali compensi percepiti dai finanziatori. Queste informazioni permettono al consumatore di valutare ex ante il potenziale conflitto di interesse del consulente.
Sanzioni e raccordo sistematico
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 120-ter decies espone il finanziatore o l'intermediario a sanzioni amministrative da parte della Banca d'Italia. A livello civilistico, la violazione degli obblighi di condotta può rilevare ai fini della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o contrattuale, qualora la raccomandazione inidonea abbia determinato il consumatore a concludere un contratto inadeguato alle proprie esigenze.
Domande frequenti