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Art. 315 BIS c.c.
In vigore
Diritti e doveri del figlio (1) Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa.
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In sintesi
Art. 315-bis c.c. riconosce al figlio diritti di mantenimento, educazione e ascolto da parte dei genitori.
Ratio della norma
L'art. 315-bis c.c., introdotto dalla legge n. 219 del 2012 (riforma della filiazione), ha lo scopo di codificare in modo organico i diritti e i doveri del figlio, indipendentemente dalla natura del rapporto tra i genitori. La norma riflette i principi costituzionali di tutela della famiglia e del minore (artt. 29, 30 e 31 Cost.) nonché le indicazioni provenienti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989. L'intento del legislatore è stato quello di superare la distinzione tra filiazione legittima e naturale, riconoscendo a tutti i figli un nucleo uniforme di diritti fondamentali.
Analisi del testo
Il primo comma individua quattro diritti del figlio: mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale. Tali diritti devono essere garantiti dai genitori 'nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni', introducendo così un principio di personalizzazione dell'intervento genitoriale. Il secondo comma tutela il diritto alla bigenitorialità e ai rapporti con la famiglia allargata, di rilevante impatto nelle situazioni di separazione e divorzio. Il terzo comma — uno dei più applicati in sede processuale — sancisce il diritto all'ascolto del minore: la soglia dei dodici anni è presuntiva, ma anche il minore di età inferiore va ascoltato se capace di discernimento, secondo la valutazione caso per caso del giudice. Il quarto comma prevede obblighi a carico del figlio: rispetto verso i genitori e contributo al mantenimento familiare in proporzione alle proprie capacità, sostanze e reddito, limitatamente al periodo di convivenza.
Quando si applica
La norma si applica in linea generale a tutti i figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori da esso, in virtù del principio di unicità dello stato di filiazione. Il terzo comma trova applicazione tipicamente nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e adozione, nei quali il giudice è tenuto a sentire il minore che abbia compiuto dodici anni ovvero, se di età inferiore, che risulti capace di discernimento. Il quarto comma rileva soprattutto nei rapporti intrafamiliari durante la convivenza, e può avere riflessi in sede di determinazione del mantenimento o in caso di controversie tra conviventi familiari.
Connessioni con altre norme
L'art. 315-bis si raccorda con numerose disposizioni del codice civile e di leggi speciali: l'art. 316 c.c. in materia di responsabilità genitoriale, l'art. 337-ter c.c. sull'affidamento dei figli in caso di crisi coniugale, l'art. 336-bis c.c. che disciplina le modalità di ascolto del minore, e l'art. 147 c.c. relativo agli obblighi nascenti dal matrimonio. Sul piano processuale, il diritto all'ascolto è richiamato anche dall'art. 336-bis c.c. e dall'art. 473-bis.4 c.p.c. (nel rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022). A livello sovranazionale, la norma si coordina con l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e con l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 315-bis del codice civile?
L'art. 315-bis c.c. elenca i diritti fondamentali del figlio (mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, ascolto) e i suoi doveri verso i genitori, tra cui il rispetto e il contributo al mantenimento familiare durante la convivenza.
Cosa stabilisce il comma 3 dell'art. 315-bis c.c. sull'ascolto del minore?
Il terzo comma stabilisce che il figlio minore che ha compiuto dodici anni — e anche quello di età inferiore se capace di discernimento — ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, inclusi i procedimenti di affidamento e separazione.
Cosa prevede il comma 4 dell'art. 315-bis c.c.?
Il quarto comma prevede che il figlio debba rispettare i genitori e contribuire, in relazione alle proprie capacità, sostanze e reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. L'obbligo riguarda sia i figli minorenni sia quelli maggiorenni ancora conviventi.
L'art. 315-bis si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Sì. In seguito alla riforma della filiazione (legge n. 219 del 2012), la norma si applica in linea generale a tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, in base al principio di unicità dello stato di filiazione.
Qual è il collegamento tra l'art. 315-bis e i procedimenti di separazione o divorzio?
Nei procedimenti di separazione e divorzio, il secondo comma tutela il diritto del figlio alla bigenitorialità e ai rapporti con i parenti, mentre il terzo comma impone al giudice di ascoltare il minore che abbia almeno dodici anni prima di adottare decisioni sull'affidamento.
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