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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 96 TUIR – Interessi passivi

In vigore dal 27/10/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 35

Nota:Per i limiti di deducibilità e la determinazione degli acconti, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 133 a 136, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

“1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo:

a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta;

b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6.

2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e’ deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente.

3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonche’ agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione e’ confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all’erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d’imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra:

a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;

b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta.

6. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, l’eccedenza puo’ essere riportata nei periodi d’imposta successivi.

7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al comma 2 e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo’ essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d’imposta.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne’ da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne’ da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;

b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e’ residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea;

c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione europea.

9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e’ caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attivita’ e passivita’ del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto e’ rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l’ammontare di ricavi o l’ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l’ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.

10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica e’ determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.

11. Ai fini dei commi da 8 a 10:

a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) nel caso di costituzione di una societa’ di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita’ e passivita’ non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla societa’ di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche’ alle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi.

13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi, nonche’ dalle societa’ di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle societa’ di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti e’ integralmente deducibile sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa’ o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, puo’ essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:

a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purche’ non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale;

b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purche’ nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale.

15. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita’ assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dall’articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle societa’ cooperative.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'articolo 96 TUIR disciplina la deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per i soggetti IRES, recependo la direttiva ATAD (UE) 2016/1164 con il D.Lgs. 142/2018: deducibilità integrale fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati di competenza, eccedenza deducibile entro il 30% del risultato operativo lordo (ROL fiscale) della gestione caratteristica.
  • Il ROL fiscale si determina come differenza tra valore e costi della produzione (art. 2425 c.c. lettere A e B) escludendo ammortamenti e canoni di leasing, ponderato per le rettifiche fiscali (art. 96 comma 4): la base è quindi più stringente del ROL contabile e richiede coordinamento con le regole sulla derivazione rinforzata.
  • Le eccedenze indeducibili di interessi passivi e di proventi attivi sono riportabili a tempo indeterminato nei periodi d'imposta successivi (commi 5-6); l'eccedenza di ROL non utilizzata può essere riportata per i 5 anni successivi (comma 7), entro un orizzonte temporale limitato.
  • L'esenzione per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (comma 8) esclude dall'applicazione del 30% gli interessi su prestiti destinati a finanziare opere infrastrutturali europee non garantiti su beni esterni al progetto, con vincoli sul gestore (residenza UE) e sui beni del progetto.
  • Per i soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129) la disciplina prevede meccanismi di compensazione orizzontale: eccedenze di interessi indeducibili di una società possono essere abbattute con eccedenze di ROL o di interessi attivi di altre società del gruppo, ottimizzando l'utilizzo a livello di consolidato.
  • Per il 2026 la L. 199/2025 (legge di bilancio) ha introdotto disposizioni transitorie sui limiti di deducibilità e sul calcolo degli acconti (art. 1, commi 133-136), che il professionista deve coordinare con la disciplina ordinaria dell'art. 96.
L'articolo 96 TUIR e il recepimento della direttiva ATAD

L'articolo 96 del TUIR è una delle norme più complesse e centrali del sistema IRES. Disciplina la deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa secondo un meccanismo che combina la regola del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) con la compensazione tra interessi attivi e passivi. La versione vigente, in vigore dal 27 ottobre 2019, è frutto del recepimento della direttiva (UE) 2016/1164 (cosiddetta direttiva ATAD - Anti-Tax Avoidance Directive) realizzato dal D.Lgs. 142/2018 e ulteriormente affinato dal D.L. 124/2019.

L'obiettivo della direttiva ATAD è contrastare l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti (BEPS) attraverso la limitazione della deducibilità degli oneri finanziari, particolarmente sfruttati nelle operazioni di ottimizzazione fiscale internazionale (capitalizzazione "thin", finanziamenti infragruppo a tassi sproporzionati, leveraged buyout aggressivi). La nuova disciplina ha superato il previgente regime di "thin capitalization" basato su rapporti debito/patrimonio netto, sostituendolo con un parametro di redditività operativa (ROL) ritenuto più equilibrato e coerente con la realtà economica dell'impresa.

Il meccanismo della deducibilità: compensazione interessi e regola del 30% ROL

Il sistema dell'art. 96 si fonda su due regole sequenziali. Il primo livello è la compensazione tra interessi attivi e passivi: gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e di quelli riportati da periodi precedenti (commi 1-2). In altre parole, gli interessi attivi "compensano" gli interessi passivi senza generare alcuna limitazione, riconoscendo la fisiologica natura simmetrica dei flussi finanziari nell'impresa.

Il secondo livello opera sull'eccedenza di interessi passivi rispetto agli attivi: tale eccedenza è deducibile entro il 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL fiscale) del periodo d'imposta, sommato al 30% del ROL eventualmente riportato da periodi precedenti. La regola del 30% ROL realizza un ancoraggio della deducibilità degli interessi alla redditività operativa effettiva dell'impresa: imprese con ROL elevato possono dedurre più interessi, imprese con ROL modesto vedono ridursi proporzionalmente la deducibilità degli oneri finanziari.

La definizione di ROL fiscale: il comma 4

Il ROL fiscale è definito al comma 4 dell'art. 96 come la differenza tra valore e costi della produzione di cui all'art. 2425 c.c., lettere A) e B), con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (n. 10 lett. a-b) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Le voci sono assunte "nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa": il ROL è dunque fiscale, non contabile, e va depurato delle componenti la cui rilevanza fiscale differisce da quella civilistica (es. ammortamenti fiscalmente eccedenti, costi indeducibili come compensi amministratori non corrisposti, sopravvenienze attive in deroga).

Per i soggetti IAS/IFRS adopter si assumono le voci di conto economico corrispondenti, con applicazione coordinata della derivazione rinforzata ex art. 83 TUIR. Il calcolo del ROL fiscale è uno degli aspetti più tecnici della disciplina e richiede una rilevazione analitica delle componenti di conto economico con relative variazioni fiscali, di norma supportata da un prospetto dedicato nel modello Redditi SC.

Il riporto delle eccedenze: interessi passivi indeducibili, attivi non utilizzati, ROL

L'art. 96 prevede tre distinti istituti di riporto, ciascuno con regole proprie. Il riporto degli interessi passivi indeducibili (commi 5-6) è a tempo indeterminato: gli interessi passivi e oneri finanziari che eccedono in un periodo il limite combinato (interessi attivi + 30% ROL + ROL riportato) sono dedotti nei periodi successivi quando si determinano le condizioni di capienza. Non vi è scadenza temporale e la posizione si trascina finché non viene assorbita.

Il riporto delle eccedenze di interessi attivi (comma 6) opera in modo simmetrico: se in un periodo gli interessi attivi superano la somma degli interessi passivi (e degli interessi passivi riportati da periodi precedenti), l'eccedenza è riportabile a tempo indeterminato nei periodi successivi e si somma agli attivi del periodo di utilizzo. La regola consente di valorizzare i picchi di proventi finanziari (es. anni di forte rendimento di liquidità), spendendoli in periodi di maggior bisogno di deducibilità.

Il riporto delle eccedenze di ROL (comma 7) è invece limitato a 5 anni: il 30% di ROL non utilizzato in un periodo (perché eccedente il fabbisogno di deducibilità degli interessi) può essere portato in incremento del 30% di ROL dei 5 successivi periodi d'imposta. Trascorsi i cinque anni l'eccedenza si perde definitivamente, sicché il commercialista deve presidiarne attentamente il monitoraggio per evitare "scadenze" di posizioni potenzialmente utili.

Le esenzioni: progetti infrastrutturali e regole speciali

Il comma 8 dell'art. 96 introduce un'esenzione integrale dal regime di limitazione del 30% ROL per gli interessi passivi e oneri finanziari relativi a prestiti che presentano cumulativamente specifiche caratteristiche: (a) sono utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine; (b) i prestiti non sono garantiti né da beni del gestore diversi da quelli del progetto né da soggetti diversi dal gestore; (c) il gestore del progetto è residente fiscale in uno Stato dell'Unione europea; (d) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto e quelli collegati sono adeguatamente identificabili.

L'esenzione recepisce una specifica previsione della direttiva ATAD volta a tutelare gli investimenti in infrastrutture europee, riconoscendo la peculiarità di tali finanziamenti (lunga durata, basso rischio, alto rapporto debito/equity) che mal si conciliano con il vincolo del 30% ROL. La definizione di "progetto infrastrutturale pubblico" e l'identificazione dei beni connessi sono questioni applicative delicate che richiedono spesso il ricorso a interpello.

Il consolidato fiscale: meccanismi di compensazione di gruppo

I commi da 13 a 14 dell'art. 96 disciplinano il regime applicabile in caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale ex artt. 117-129 TUIR. Il sistema prevede meccanismi sofisticati di compensazione orizzontale tra le società del gruppo: (a) l'eccedenza di interessi passivi indeducibili generata in una società può essere abbattuta dal reddito complessivo del consolidato se altre società del gruppo presentano eccedenze di ROL non utilizzate o eccedenze di interessi attivi non sfruttate; (b) gli interessi passivi infragruppo all'interno del consolidato sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi passivi corrispondenti verso soggetti esterni al consolidato (cosiddetta "neutralizzazione infragruppo").

La disciplina consolidato è di norma il principale beneficio del regime opzionale degli artt. 117-129 e giustifica spesso da sola l'adesione al consolidato per i gruppi con strutture di finanziamento articolate. Il commercialista deve monitorare attentamente la generazione di eccedenze a livello di singola società e la loro fruizione a livello di gruppo, gestendo i prospetti del consolidato e le ripartizioni interne.

Il coordinamento con altre regole di indeducibilità: comma 15

Il comma 15 dell'art. 96 conferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste da altre disposizioni del TUIR e da norme speciali. Si tratta in particolare di: art. 90 comma 2 TUIR (indeducibilità delle spese degli immobili patrimonio); art. 110 comma 7 TUIR (regime del transfer pricing per operazioni infragruppo internazionali, con disconoscimento degli interessi non a valore normale); art. 1 comma 465 L. 311/2004 sull'indeducibilità degli interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative oltre soglie tassative.

La regola di "applicazione prioritaria" significa che, prima di applicare il limite del 30% ROL, vanno applicate le regole di indeducibilità assoluta. Gli interessi disconosciuti per transfer pricing o per legge cooperative non concorrono nemmeno al calcolo del limite ATAD: sono indeducibili in via diretta e non si trascinano nei riporti successivi.

Le disposizioni transitorie 2025-2026

Per il 2026 la L. 199/2025 (legge di bilancio) ha introdotto disposizioni transitorie agli artt. 1 commi 133-136 sui limiti di deducibilità degli interessi passivi e sul calcolo degli acconti d'imposta. Le disposizioni richiedono al commercialista un attento coordinamento con la disciplina ordinaria dell'art. 96 per la determinazione del reddito 2026 e per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo degli acconti, con eventuale impatto sulla pianificazione finanziaria delle imprese a forte indebitamento.

Profili applicativi: dichiarazione, prospetti, contenzioso

Sul piano operativo l'art. 96 TUIR è una delle norme che genera il maggior carico di lavoro tecnico in sede di dichiarazione dei redditi. Il modello Redditi SC contiene specifici prospetti (quadro RF, sezione interessi passivi) per il calcolo della deducibilità, il riporto delle eccedenze, la determinazione del ROL fiscale. Il commercialista deve tenere una contabilità storica delle eccedenze (interessi passivi indeducibili, interessi attivi non utilizzati, ROL non utilizzato) per ciascun periodo, monitorando la scadenza quinquennale dell'eccedenza ROL.

Il contenzioso tributario ha sviluppato una crescente casistica sull'art. 96: questioni di qualificazione tra interessi passivi e oneri finanziari di natura non finanziaria (es. interessi su debiti commerciali, interessi su finanziamenti soci); applicazione del transfer pricing al disconoscimento di interessi infragruppo internazionali; corretta determinazione del ROL fiscale; gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) e del trasferimento delle eccedenze. La giurisprudenza tributaria si sta consolidando ma residuano ampi margini di incertezza interpretativa, soprattutto per fattispecie complesse di pianificazione finanziaria internazionale.

Per i soggetti finanziari (banche, intermediari finanziari, holding pure) il regime dell'art. 96 è derogato da disposizioni speciali (art. 96 comma 9 e seguenti, di cui la disposizione richiamata è solo una parte): per le banche si applicano deduzioni forfettarie del 95% degli interessi passivi (regime ridotto); per le imprese di assicurazione e per le società che esercitano in via prevalente attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria si applicano regole specifiche. Il commercialista deve verificare la qualificazione del soggetto cliente per individuare il regime applicabile.

Domande frequenti

Come funziona il limite del 30% ROL alla deducibilità degli interessi passivi IRES?

Gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati sono deducibili dal reddito d'impresa fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati di competenza (e di quelli riportati da periodi precedenti); l'eccedenza è deducibile entro il 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica fiscale, sommato al 30% del ROL eventualmente riportato dai periodi precedenti (entro 5 anni). Le eccedenze indeducibili di interessi passivi sono riportabili a tempo indeterminato; le eccedenze di interessi attivi e di ROL hanno regole specifiche di riporto.

Cos'è il "ROL fiscale" ai sensi dell'art. 96 comma 4 TUIR?

È la differenza tra valore e costi della produzione di cui all'art. 2425 c.c. lettere A) e B), con esclusione degli ammortamenti (n. 10 lett. a e b) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Le voci sono assunte nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa: il ROL è dunque "fiscale" (non contabile) e va depurato delle componenti con rilevanza fiscale differente. Per i soggetti IAS/IFRS si assumono le voci di conto economico corrispondenti, in coerenza con la derivazione rinforzata.

Per quanto si riportano le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di ROL non utilizzato?

Le eccedenze di interessi passivi indeducibili (commi 5-6) sono riportabili a tempo indeterminato nei periodi d'imposta successivi, finché non vengono assorbite. Le eccedenze di interessi attivi non utilizzati (comma 6) sono parimenti riportabili a tempo indeterminato. Le eccedenze di ROL non utilizzato (comma 7) sono invece riportabili solo per i 5 periodi d'imposta successivi: trascorsi i 5 anni l'eccedenza si perde definitivamente. Il commercialista deve presidiare il monitoraggio delle eccedenze ROL per evitare scadenze.

Esistono esenzioni dal limite del 30% ROL?

Sì, per i progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (comma 8). Sono esclusi dall'applicazione del 30% ROL gli interessi su prestiti che presentano cumulativamente: (a) sono utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine; (b) non sono garantiti da beni del gestore diversi da quelli del progetto né da terzi; (c) il gestore è residente fiscale in uno Stato UE; (d) i beni del progetto sono identificabili. La definizione di "progetto infrastrutturale pubblico" è oggetto di interpello in caso di dubbi applicativi.

Il consolidato fiscale offre vantaggi nella gestione degli interessi passivi?

Sì. I commi 13-14 dell'art. 96 prevedono meccanismi di compensazione orizzontale tra le società del consolidato: (a) gli interessi passivi infragruppo sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi passivi verso soggetti esterni al consolidato ("neutralizzazione infragruppo"); (b) le eccedenze di interessi passivi indeducibili di una società possono essere abbattute dal reddito complessivo di consolidato se altre società presentano eccedenze di ROL o di interessi attivi non utilizzati. La compensazione è uno dei principali vantaggi del regime opzionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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