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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 720 c.p.c. – Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

In sintesi

  • La revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si svolge con le stesse norme processuali della pronuncia originaria.
  • I soggetti che avevano diritto di promuovere l'interdizione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi.
  • L'intervento è ammesso anche per coloro che non hanno partecipato al giudizio originario.
  • I medesimi soggetti possono impugnare la sentenza di revoca, indipendentemente dalla partecipazione al giudizio.

La revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione segue le stesse norme procedurali della pronuncia originaria, con diritto di intervento e impugnazione per i soggetti legittimati.

Ratio

L'articolo 720 c.p.c. disciplina il procedimento di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione, istituti di protezione delle persone prive in tutto o in parte della capacità di agire. La norma adotta un principio di simmetria procedurale: il procedimento di revoca ricalca esattamente quello della pronuncia, garantendo uniformità e coerenza nel sistema di tutela. Questo approccio riflette la natura eccezionale della limitazione della capacità giuridica, che richiede identiche garanzie sia nella fase di istituzione che in quella di scioglimento.

La riforma del diritto della famiglia e della capacità giuridica, avviata con la legge n. 6/2004 sull'amministrazione di sostegno, ha ridimensionato l'utilizzo pratico di questi istituti, ma la norma conserva piena rilevanza per i procedimenti residui.

Analisi

Il primo comma stabilisce il rinvio dinamico alle norme della pronuncia (artt. 712-719 c.p.c.), evitando duplicazioni normative. Il secondo comma introduce una legittimazione processuale speciale: i soggetti individuati dall'art. 712 c.p.c. (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, pubblico ministero) possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, anche se non erano parti nel procedimento originario. La facoltà di impugnare la sentenza di revoca è riconosciuta in modo autonomo, a prescindere dalla partecipazione al giudizio: si tratta di una legittimazione straordinaria all'impugnazione, derogatoria rispetto al principio generale per cui solo chi è stato parte può impugnare.

Quando si applica

La norma opera ogni volta che si chieda la cessazione dello stato di interdizione o di inabilitazione, tipicamente quando vengono meno le condizioni che avevano giustificato la misura (guarigione, miglioramento delle condizioni psico-fisiche, accertamento che il soggetto non era privo della capacità necessaria). La legittimazione ad agire in revoca spetta all'interdetto o all'inabilitato stesso, tramite il tutore o il curatore, nonché al pubblico ministero.

In pratica, il procedimento si radica presso il tribunale competente per territorio e si svolge in camera di consiglio, con l'esame del soggetto interessato e l'acquisizione di documentazione medica aggiornata.

Connessioni

La norma richiama gli artt. 712-719 c.p.c. per il procedimento e si coordina con gli artt. 414-432 c.c. (interdizione) e 415-432 c.c. (inabilitazione). Rileva anche l'art. 404 c.c. (amministrazione di sostegno), che in molti casi ha sostituito i due istituti tradizionali. Sul piano delle impugnazioni, il richiamo all'appello e al ricorso per cassazione segue le regole generali del rito camerale.

Domande frequenti

Chi può chiedere la revoca dell'interdizione?

La domanda di revoca può essere proposta dall'interdetto stesso (tramite il tutore), dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado e dal pubblico ministero, ossia gli stessi soggetti legittimati a promuovere l'interdizione.

Quali prove occorre presentare per ottenere la revoca dell'interdizione?

È necessario dimostrare che sono venute meno le condizioni che avevano giustificato la misura. In pratica si producono certificati medici aggiornati, relazioni psichiatriche e ogni documentazione che attesti il recupero delle capacità cognitive e volitive del soggetto.

Un parente che non ha partecipato al giudizio originario può opporsi alla revoca?

Sì. L'articolo 720, secondo comma, c.p.c. prevede espressamente che i soggetti legittimati alla pronuncia dell'interdizione possano intervenire nel giudizio di revoca per opporsi, anche se non avevano partecipato al procedimento originario.

Quanto dura il procedimento di revoca dell'interdizione?

Non esiste un termine fisso. I tempi variano da tribunale a tribunale e dipendono dalla complessità della perizia psichiatrica eventualmente disposta. In media il procedimento si conclude entro sei-dodici mesi dalla presentazione del ricorso.

Con la riforma sull'amministrazione di sostegno è ancora utile chiedere la revoca dell'interdizione?

Sì, per i soggetti già interdetti prima che l'amministrazione di sostegno diventasse lo strumento preferenziale. La revoca consente di uscire dallo stato di incapacità totale e, se necessario, accedere alla misura più flessibile dell'amministrazione di sostegno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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