Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 720 c.p.c. – Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 719 - Art. 719 c.p.c.: Termine per l’impugnazione→Cod. proc. civ. art. 721 - Art. 721 c.p.c.: Provvedimenti conservativi nell’interesse dello→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 718 c.p.c.: Legittimazione all’impugnazione→Art. 722 c.p.c.: Domanda per dichiarazione d’assenza→Art. 717 c.p.c.: Nomina del tutore e del curatore provvisorio→Art. 723 c.p.c.: Fissazione dell’udienza di comparizione→Art. 716 c.p.c.: Capacità processuale dell’interdicendo e dell’i→Articolo 724 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Art. 715 c.p.c.: Impedimento a comparire dell’interdicendo o del
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione segue le stesse norme procedurali della pronuncia originaria, con diritto di intervento e impugnazione per i soggetti legittimati.
Ratio
L'articolo 720 c.p.c. disciplina il procedimento di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione, istituti di protezione delle persone prive in tutto o in parte della capacità di agire. La norma adotta un principio di simmetria procedurale: il procedimento di revoca ricalca esattamente quello della pronuncia, garantendo uniformità e coerenza nel sistema di tutela. Questo approccio riflette la natura eccezionale della limitazione della capacità giuridica, che richiede identiche garanzie sia nella fase di istituzione che in quella di scioglimento.
La riforma del diritto della famiglia e della capacità giuridica, avviata con la legge n. 6/2004 sull'amministrazione di sostegno, ha ridimensionato l'utilizzo pratico di questi istituti, ma la norma conserva piena rilevanza per i procedimenti residui.
Analisi
Il primo comma stabilisce il rinvio dinamico alle norme della pronuncia (artt. 712-719 c.p.c.), evitando duplicazioni normative. Il secondo comma introduce una legittimazione processuale speciale: i soggetti individuati dall'art. 712 c.p.c. (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, pubblico ministero) possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, anche se non erano parti nel procedimento originario. La facoltà di impugnare la sentenza di revoca è riconosciuta in modo autonomo, a prescindere dalla partecipazione al giudizio: si tratta di una legittimazione straordinaria all'impugnazione, derogatoria rispetto al principio generale per cui solo chi è stato parte può impugnare.
Quando si applica
La norma opera ogni volta che si chieda la cessazione dello stato di interdizione o di inabilitazione, tipicamente quando vengono meno le condizioni che avevano giustificato la misura (guarigione, miglioramento delle condizioni psico-fisiche, accertamento che il soggetto non era privo della capacità necessaria). La legittimazione ad agire in revoca spetta all'interdetto o all'inabilitato stesso, tramite il tutore o il curatore, nonché al pubblico ministero.
In pratica, il procedimento si radica presso il tribunale competente per territorio e si svolge in camera di consiglio, con l'esame del soggetto interessato e l'acquisizione di documentazione medica aggiornata.
Connessioni
La norma richiama gli artt. 712-719 c.p.c. per il procedimento e si coordina con gli artt. 414-432 c.c. (interdizione) e 415-432 c.c. (inabilitazione). Rileva anche l'art. 404 c.c. (amministrazione di sostegno), che in molti casi ha sostituito i due istituti tradizionali. Sul piano delle impugnazioni, il richiamo all'appello e al ricorso per cassazione segue le regole generali del rito camerale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio era stato interdetto dieci anni fa a causa di una grave forma di depressione psicotica. Dopo un lungo percorso terapeutico, le sue condizioni sono notevolmente migliorate e il medico curante certifica la piena capacità di intendere e volere. Il tutore di Tizio propone ricorso ex art. 720 c.p.c. per la revoca dell'interdizione. Il fratello di Tizio, che aveva partecipato al procedimento originario, si costituisce per opporsi alla revoca, sostenendo che il miglioramento è temporaneo. Il tribunale dispone una perizia psichiatrica e, all'esito, accoglie la domanda di revoca con sentenza impugnabile.
Caso 2: Caia era stata inabilitata per prodigalità grave
Dopo la morte del coniuge, circostanza che aveva favorito il comportamento dissipatorio, Caia ha dimostrato per tre anni una gestione oculata del patrimonio. Propone ricorso per revoca dell'inabilitazione. Il cugino Sempronio, pur non avendo partecipato al giudizio originario, viene a conoscenza del procedimento e interviene opponendosi, temendo che Caia possa sperperare l'eredità comune. Il tribunale, valutata la documentazione prodotta e sentita Caia, revoca l'inabilitazione; Sempronio impugna la sentenza ai sensi dell'art. 720, secondo comma, c.p.c.
Domande frequenti
Chi può chiedere la revoca dell'interdizione?
La domanda di revoca può essere proposta dall'interdetto stesso (tramite il tutore), dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado e dal pubblico ministero, ossia gli stessi soggetti legittimati a promuovere l'interdizione.
Quali prove occorre presentare per ottenere la revoca dell'interdizione?
È necessario dimostrare che sono venute meno le condizioni che avevano giustificato la misura. In pratica si producono certificati medici aggiornati, relazioni psichiatriche e ogni documentazione che attesti il recupero delle capacità cognitive e volitive del soggetto.
Un parente che non ha partecipato al giudizio originario può opporsi alla revoca?
Sì. L'articolo 720, secondo comma, c.p.c. prevede espressamente che i soggetti legittimati alla pronuncia dell'interdizione possano intervenire nel giudizio di revoca per opporsi, anche se non avevano partecipato al procedimento originario.
Quanto dura il procedimento di revoca dell'interdizione?
Non esiste un termine fisso. I tempi variano da tribunale a tribunale e dipendono dalla complessità della perizia psichiatrica eventualmente disposta. In media il procedimento si conclude entro sei-dodici mesi dalla presentazione del ricorso.
Con la riforma sull'amministrazione di sostegno è ancora utile chiedere la revoca dell'interdizione?
Sì, per i soggetti già interdetti prima che l'amministrazione di sostegno diventasse lo strumento preferenziale. La revoca consente di uscire dallo stato di incapacità totale e, se necessario, accedere alla misura più flessibile dell'amministrazione di sostegno.