Art. 560 c.p.c. – Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la
sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce
titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi
dell’articolo 485.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
Il Giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile
pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello
stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando
provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario se questi non lo esentano.
Il Giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode
deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il
custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione all’amministrazione e
alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per
conseguirne la disponibilità.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un
assegno alimentare sulle rendite nei limiti dello stretto necessario.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve
adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni
previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
In sintesi
Il giudice dispone la liberazione dell'immobile pignorato con provvedimento che costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Ratio
L'art. 560 c.p.c. completa la disciplina della custodia dell'immobile pignorato, regolando i momenti critici della procedura: la fase di commercializzazione (visite dei potenziali acquirenti), la transizione verso l'aggiudicazione e il rilascio del bene all'aggiudicatario. La norma bilancia l'interesse del debitore a conservare temporaneamente l'abitazione con l'esigenza della procedura di giungere a una vendita efficace al miglior prezzo possibile.
La previsione dell'assegno alimentare per il debitore privo di altri mezzi introduce un temperamento umanitario alla logica puramente satisfattiva dell'esecuzione forzata.
Analisi
Il primo comma ribadisce la natura non impugnabile di tutti i provvedimenti sulla custodia e introduce la regola per cui l'ordinanza di autorizzazione al rilascio costituisce già titolo esecutivo, senza necessità di un ulteriore procedimento. Il secondo comma impone al custode (debitore o terzo) di rendere il conto a norma dell'art. 593 c.p.c.
Il terzo comma disciplina la liberazione dell'immobile, che il giudice dispone obbligatoriamente in tre situazioni: quando non autorizza il debitore ad abitarvi, quando revoca un'autorizzazione già concessa, e al momento dell'aggiudicazione o assegnazione. Il quarto comma chiarisce che il custode esegue il rilascio anche dopo il decreto di trasferimento, nell'interesse dell'aggiudicatario, salvo esonero di quest'ultimo.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i procedimenti di espropriazione immobiliare, con particolare rilevanza nella fase finale della procedura. La questione dell'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile riguarda quasi sempre il debitore che utilizza il bene pignorato come abitazione principale. Il provvedimento di liberazione è essenziale per garantire all'aggiudicatario la disponibilità materiale del bene acquistato.
L'assegno alimentare sulle rendite è un istituto residuale, applicabile solo quando il debitore dimostri concretamente di non avere altri mezzi di sostentamento e quando l'immobile produca rendite sufficienti.
Connessioni
L'art. 560 si coordina con l'art. 559 c.p.c. (custodia dei beni pignorati), l'art. 569 c.p.c. (ordinanza che autorizza la vendita), l'art. 586 c.p.c. (decreto di trasferimento) e l'art. 593 c.p.c. (resa del conto del custode). La possibilità per l'aggiudicatario di essere sentito ai sensi dell'art. 485 c.p.c. dopo l'aggiudicazione è espressamente richiamata.
Sul piano sostanziale, il provvedimento di liberazione si differenzia dallo sfratto per finita locazione: è un atto esecutivo autonomo che non richiede un separato processo di cognizione, derivando direttamente dalla procedura esecutiva in corso.
Domande frequenti
Il debitore può restare nell'immobile pignorato fino alla vendita?
Il giudice può autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'immobile pignorato, ma può anche non concedere o revocare tale autorizzazione. In ogni caso, al momento dell'aggiudicazione, il giudice dispone obbligatoriamente la liberazione dell'immobile.
Come viene eseguito il rilascio dell'immobile dopo l'aggiudicazione?
Il provvedimento di liberazione è titolo esecutivo per il rilascio e viene eseguito direttamente dal custode della procedura, anche dopo l'emissione del decreto di trasferimento. L'aggiudicatario non deve avviare un separato procedimento di sfratto, salvo che decida di esonerare il custode dall'esecuzione.
Il custode terzo deve rendere il conto della propria gestione?
Sì, sia il debitore custode che il terzo nominato custode sono tenuti a rendere il conto della propria gestione ai sensi dell'art. 593 c.p.c., includendo la rendicontazione dei frutti e dei canoni eventualmente riscossi.
Il debitore pignorato può ricevere un sostegno economico dalla procedura?
Sì, in via eccezionale. Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice dell'esecuzione può concedergli un assegno alimentare sulle rendite dell'immobile pignorato, limitato allo stretto necessario per il mantenimento.
L'aggiudicatario può essere coinvolto nelle decisioni sulla custodia?
Sì, dopo l'aggiudicazione l'aggiudicatario deve essere sentito ai sensi dell'art. 485 c.p.c. prima di eventuali provvedimenti sulla custodia. Inoltre, l'aggiudicatario può esonerare il custode dall'esecuzione del rilascio, preferendo gestire autonomamente il recupero del possesso dell'immobile.