Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza [1].
Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] Il comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili, secondo l’art. 26, comma 24, L. 18 giugno 2009, n. 69.
In sintesi
Se il convenuto non si costituisce, il giudice istruttore può ordinare rinnovazione della citazione oppure estinguere il processo.
Ratio
La contumacia del convenuto solleva questioni di tutela del diritto di difesa. Se il convenuto non si costituisce, il giudice deve verificare che la citazione sia stata regolarmente notificata, poiché nullità nella notificazione comporterebbe violazione del diritto di difesa sancito dalla Costituzione. Se il giudice istruttore rileva un vizio di notificazione, concede all'attore l'opportunità di rinnovare la citazione prima di estinguere il processo. La norma rappresenta un equilibrio tra certezza del giudizio e tutela processuale.
Analisi
L'articolo 291 disciplina tre fasi. Primo comma: se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva nullità nella notificazione della citazione, ordina all'attore di rinnovare la citazione entro termine perentorio. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (il termine originario non viene perso). Secondo comma: se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata in base al primo comma, il giudice applica l'articolo 171 ultimo comma (dichiarazione di contumacia). Terzo comma: se l'attore non esegue la rinnovazione ordinata, il giudice cancella la causa dal ruolo e il processo si estingue ex articolo 307 comma terzo.
Quando si applica
Tutte le cause civili dove il convenuto non compare, indipendentemente dal rito. Particolarmente frequente in materia di recupero crediti e procedure esecutive. La rinnovazione è strumento protettivo del diritto di difesa, specialmente quando l'attore ha commesso errori procedurali nella notificazione.
Connessioni
Articoli 170 c.p.c. (notificazione), 171 c.p.c. (contumacia), 290 c.p.c. (contumacia dell'attore), 307 c.p.c. (estinzione del processo), 303 c.p.c. (interruzione e estinzione).
Domande frequenti
Cosa significa rinnovazione della citazione?
È la ripetizione della notificazione della citazione originaria, eseguita regolarmente secondo le modalità prescritte dall'articolo 170 c.p.c.
Se rinnovo la citazione, il termine per costituirsi ricomincia?
Sì. Con la rinnovazione, il convenuto ha 40 giorni (rito ordinario) per costituirsi. La decadenza originaria non si applica.
Il giudice può ordinare la rinnovazione sempre?
Solo se rileva un vizio che importi nullità della notificazione originaria. Difetti di forma corretti non legittimano la rinnovazione.
Cosa succede se il convenuto ancora non si costituisce dopo rinnovazione?
Il giudice dichiara la contumacia del convenuto e procede secondo l'articolo 171 c.p.c., normalmente condannando il convenuto a norma del merito.
Quanto tempo l'attore ha per rinnovare la citazione?
Termine perentorio fissato dal giudice. Generalmente 30-60 giorni. Se non rinnovata, la causa si estingue per cancellazione dal ruolo.