Art. 187 c.p.c. – Provvedimenti del giudice istruttore
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al Collegio.
Può rimettere le parti al Collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell’art. 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’art. 183, ottavo comma [1], non concessi prima della remissione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.
Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.
[1] Le parole «di cui all’art. 184» sono così sostituite dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63.
In sintesi
Il giudice istruttore, se la causa è matura, rimette le parti al collegio; può decidere separatamente questioni di giurisdizione, competenza o preliminari.
Ratio della norma
L'art. 187 c.p.c. risponde a un'esigenza di economia processuale: evitare l'assunzione di mezzi di prova quando la causa può essere decisa subito, vuoi perché matura nel merito (documenti sufficienti), vuoi perché esistono questioni preliminari (prescrizione, decadenza, giudicato) o pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza) idonee a definire il giudizio. Il filtro del giudice istruttore consente di accelerare l'esito senza disperdere risorse in attività istruttoria superflua.
Analisi del testo
La norma articola tre ipotesi di rimessione al collegio: (i) causa matura per la decisione di merito senza istruzione probatoria; (ii) questione di giurisdizione o competenza; (iii) questione preliminare di merito potenzialmente definitoria. La rimessione avviene con ordinanza. L'ultimo comma prevede che, se il collegio decide solo le questioni preliminari senza definire la causa, restituisca il fascicolo al giudice istruttore per l'ulteriore istruzione, garantendo continuità del processo.
Quando si applica
Si applica nei procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c.); nelle cause monocratiche le funzioni istruttoria e decisoria coincidono nello stesso giudice (artt. 281-bis ss. c.p.c.). Tipica applicazione: domanda fondata su prova documentale completa, eccezione di prescrizione manifestamente fondata, difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Connessioni con altre norme
Si coordina con l'art. 50-bis c.p.c. sulla composizione collegiale, con l'art. 188 c.p.c. sui provvedimenti istruttori, con l'art. 189 c.p.c. sulla rimessione al collegio per la decisione e con gli artt. 277 e 279 c.p.c. che disciplinano il contenuto della sentenza e la distinzione tra sentenze definitive e non definitive.
Domande frequenti
Cosa significa che la causa è matura per la decisione?
Significa che il materiale probatorio già acquisito (tipicamente documenti) è sufficiente a decidere il merito senza necessità di assumere ulteriori mezzi di prova come testimoni o CTU.
Il giudice istruttore può decidere da solo la causa?
No, nei procedimenti collegiali ex art. 50-bis c.p.c. il giudice istruttore rimette al collegio; nelle cause monocratiche è lo stesso giudice unico a istruire e decidere ai sensi degli artt. 281-bis ss. c.p.c.
Cosa accade se il collegio decide solo la questione preliminare?
Se la decisione preliminare non definisce il giudizio, il collegio pronuncia sentenza non definitiva ex art. 279 c.p.c. e rimette gli atti al giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria.
Quale provvedimento adotta il giudice istruttore per la rimessione?
Il giudice istruttore provvede con ordinanza, a differenza della decisione finale che spetta al collegio con sentenza ai sensi degli artt. 277 e 279 c.p.c.
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