Art. 30 c.p.p. – Proposizione del conflitto
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sul procedimenti in corso.
In sintesi
Il giudice che rileva un conflitto rimette gli atti alla Cassazione con ordinanza. Il conflitto può essere denunciato dal P.M. o dalle parti private.
Ratio
L'articolo disciplina i meccanismi procedurali di trasmissione del conflitto alla Cassazione. Riconosce due canali: uno ufficiale (il giudice stesso rimette su sua percezione) e uno privato (P.M. e parti denunciano). Entrambi sono legittimi e garantiscono che il conflitto sia portato a risoluzione senza intoppi.
L'assenza di effetto sospensivo garantisce che il procedimento davanti ai giudici in conflitto continui, evitando blocchi artificiali.
Analisi
Il comma 1 prevede che il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza (non sentenza) con cui rimette alla Cassazione copia degli atti necessari, indicando le parti e i difensori.
Il comma 2 autorizza il P.M. e le parti private a denunciare il conflitto direttamente mediante dichiarazione scritta e motivata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto. La denuncia deve essere accompagnata da documentazione pertinente. Il giudice trasmette immediatamente alla Cassazione.
Il comma 3 chiarisce che ordinanza e denuncia non hanno effetto sospensivo: il procedimento prosegue davanti ai giudici in conflitto finché la Cassazione non decide.
Quando si applica
La norma si applica allorché emerge un conflitto di competenza e occorre trasmetterlo alla Cassazione per la risoluzione. Si applica sia quando il giudice percepisce il conflitto di sua iniziativa, sia quando P.M. o parti lo denunciano.
Connessioni
L'articolo rimanda all'art. 28 c.p.p. (casi di conflitto), all'art. 29 c.p.p. (cessazione), all'art. 31 c.p.p. (comunicazione al giudice in conflitto), all'art. 32 c.p.p. (risoluzione in Cassazione), e al art. 127 c.p.p. (forme della sentenza della Cassazione).
Domande frequenti
Devo rispettare un termine particolare per denunciare il conflitto?
La legge non specifica un termine particolare per la denuncia di conflitto, quindi dipende dalle regole procedurali generali e dalla pratica. È opportuno denunciare il conflitto non appena si percepisce.
Se il giudice rimette il conflitto alla Cassazione, il processo si ferma?
No, il procedimento prosegue davanti ai giudici in conflitto. La rimessione non ha effetto sospensivo.
Chi firma la denuncia di conflitto?
Il P.M., l'imputato (direttamente o tramite difensore), la parte civile, o chi rappresenta gli altri soggetti processuali secondo le regole ordinarie.
Quali documenti devo allegare alla denuncia?
Quelli necessari a provare l'esistenza del conflitto: copia degli atti che dimostrano che due giudici si dichiarano contemporaneamente competenti o incompetenti.
Posso denunciare il conflitto direttamente alla Cassazione oppure devo passare per il giudice?
La denuncia deve essere presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, che poi la trasmette alla Cassazione. Non è ammessa una presentazione diretta in Cassazione.