← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 234 C.d.S. – Norme transitorie relative al titolo II

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell’autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all’articolo 36, comma 6; entro un anno dall’emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell’anno successivo.

4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello di cui all’articolo 44.

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall’articolo 2, comma 2. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I comuni stabiliscono un periodo transitorio per gli adeguamenti previsti dall'art. 20 riguardo a occupazioni, installazioni e accessi esistenti.
  • Le norme su autorizzazioni e concessioni (artt. 26-27) si applicano solo dopo sei mesi dall'entrata in vigore del Codice; i lavori devono iniziare entro 3 mesi e concludersi entro un anno.
  • Le direttive ex art. 36 co. 6 devono essere emanate entro sei mesi; i piani di traffico adottati entro un anno dalle direttive e attuati nell'anno successivo.
  • La segnaletica di pericolo e di prescrizione deve essere adeguata entro un anno; la restante entro tre anni; i passaggi a livello adeguati entro lo stesso termine annuale.
  • Le norme degli artt. 16, 17 e 18 si applicano solo dopo la delimitazione dei centri abitati (art. 4) e la classificazione delle strade (art. 2 co. 2); fino ad allora vige la disciplina previgente.

L'art. 234 C.d.S. disciplina le norme transitorie per l'adeguamento alla nuova disciplina del titolo II del Codice della Strada del 1992.

Ratio

L'articolo 234 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dal 1° gennaio 1993) costituisce una delle disposizioni transitorie fondamentali dell'intero impianto normativo, specificatamente riferita al titolo II del Codice, dedicato alla costruzione e tutela delle strade, alla loro classificazione, alla disciplina delle occupazioni del suolo stradale e alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati. La funzione precipua di questa norma è quella di assicurare una transizione graduale e ordinata tra il vecchio regime giuridico — imperniato essenzialmente sul Codice della Strada del 1959 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) e sul suo regolamento di esecuzione — e il nuovo sistema introdotto dal legislatore delegato del 1992. La ratio si fonda su un principio cardine del diritto intertemporale: la tutela dell'affidamento dei soggetti che abbiano già intrapreso attività, installazioni o procedure sulla base della normativa previgente, bilanciata con l'esigenza di giungere, entro termini ragionevoli, a una piena conformità al nuovo quadro regolatorio.

La disciplina transitoria è strutturata per fasce temporali differenziate — sei mesi, un anno, tre anni — che rispecchiano la diversa complessità degli adempimenti richiesti ai soggetti pubblici (Stato, enti locali, enti proprietari delle strade) e privati (titolari di autorizzazioni, concessioni, occupazioni). Il legislatore ha dunque operato una graduazione degli obblighi di adeguamento che tiene conto sia della natura tecnica degli interventi necessari, sia delle risorse organizzative e finanziarie degli enti chiamati ad attuarli. È significativo che cinque commi distinti disciplinino altrettante materie specifiche del titolo II, a riprova della densità normativa di quel titolo e della necessità di una gestione differenziata della transizione.

Analisi

Comma 1 — Adeguamenti ex art. 20: occupazioni, installazioni e accessi. Il primo comma attribuisce ai comuni la competenza a stabilire il periodo transitorio necessario per adeguare le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti alle nuove disposizioni dell'art. 20 C.d.S. L'articolo 20 disciplina le occupazioni del suolo, del sottosuolo e dello spazio sovrastante le strade, imponendo il rispetto di prescrizioni tecniche e l'ottenimento di autorizzazioni. Prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, numerosi soggetti privati — gestori di reti di pubblici servizi, titolari di insegne, impianti pubblicitari, tettoie, edicole, chioschi e simili — occupavano il sedime stradale o lo spazio aereo sovrastante in base a titoli rilasciati sotto la disciplina previgente, spesso con requisiti tecnici diversi o meno stringenti. Il primo comma consente il permanere di tali situazioni — "le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti" — per un periodo transitorio la cui durata è rimessa alla discrezionalità di ciascun comune, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di ente proprietario o gestore della strada urbana. Questa scelta legislativa di rimettere la durata del transitorio al comune riflette la diversa situazione locale: realtà urbane di grandi dimensioni, con migliaia di installazioni da censire e riordinare, necessitavano di tempi più lunghi rispetto a comuni di minori dimensioni. Va tuttavia sottolineato che la discrezionalità comunale non è illimitata: il periodo transitorio deve essere "finalizzato agli adeguamenti conseguenti", ossia deve essere strumentale al raggiungimento della conformità, non una deroga a tempo indeterminato. Trascorso il periodo stabilito, le occupazioni, installazioni e accessi non conformi alle prescrizioni dell'art. 20 devono essere rimossi o adeguati, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice.

Comma 2 — Regime transitorio per autorizzazioni e concessioni ex artt. 26-27. Il secondo comma introduce una moratoria di sei mesi dall'entrata in vigore del Codice (1° gennaio 1993) per l'applicazione delle norme sul rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II — in particolare quelle di cui agli artt. 26 e 27 C.d.S., che regolano le autorizzazioni per l'esecuzione di opere, depositi e attività sulle strade e nelle fasce di rispetto, nonché le relative formalità procedimentali. Durante questo semestre iniziale, gli enti competenti potevano continuare ad applicare le procedure previgenti, consentendo un adeguamento progressivo degli apparati amministrativi comunali e provinciali. Le autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al termine dei sei mesi, ma fondate sulla nuova normativa o su quella previgente, sono sottoposte a un regime peculiare: i lavori e le prescrizioni tecniche in esse contenuti devono essere iniziati entro tre mesi e ultimati entro un anno dalla data del titolo abilitativo. Il legislatore introduce così un duplice termine — avvio ed ultimazione — per evitare che le autorizzazioni costituissero un titolo quiescente, utile solo ad acquisire una posizione giuridica tutelata senza l'effettiva realizzazione delle opere. I disciplinari di autorizzazione o concessione possono tuttavia stabilire termini diversi, in deroga a quelli legali, purché ciò sia espressamente previsto: la formula "fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti" conferisce quindi ai disciplinari una flessibilità applicativa che il legislatore ha ritenuto necessaria per adeguarsi alle specificità dei singoli interventi.

Comma 3 — Direttive ex art. 36 co. 6 e piani del traffico. Il terzo comma delinea una sequenza bifasica per la pianificazione del traffico nei centri abitati. L'art. 36 C.d.S. prevede che i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (e facoltativamente gli altri comuni) adottino piani urbani del traffico (PUT), strumenti di pianificazione della mobilità a breve termine che incidono sulla viabilità, sulla sosta, sul trasporto pubblico e sugli interventi di moderazione della velocità. Condizione pregiudiziale all'adozione dei PUT è l'emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), delle direttive tecniche previste dall'art. 36, co. 6, che forniscono le linee guida metodologiche per la redazione dei piani. Il terzo comma dell'art. 234 fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Codice per l'emanazione di tali direttive ministeriali; successivamente, entro un anno dall'emanazione delle direttive, i comuni obbligati devono adottare i propri piani di traffico, da attuare nell'anno successivo ancora. La cascata temporale — sei mesi + un anno + un anno — rispecchia la logica delle norme transitorie a termine progressivo, in cui l'inadempimento di un livello si ripercuote sui livelli successivi. In pratica, le direttive ministeriali sono state emanate con il D.M. 12 aprile 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici, con notevole ritardo rispetto al termine di sei mesi. Ciò ha determinato uno slittamento generalizzato nell'adozione dei PUT da parte dei comuni.

Comma 4 — Adeguamento della segnaletica e dei passaggi a livello. Il quarto comma affronta uno degli aspetti più visibili e praticamente rilevanti del passaggio al nuovo Codice: la sostituzione della segnaletica stradale e l'adeguamento dei passaggi a livello. Il nuovo Codice e il suo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) hanno ridisegnato il sistema della segnaletica stradale — verticale, orizzontale e luminosa — introducendo nuovi simboli, nuove forme, nuove dimensioni e nuovi criteri di posizionamento. La norma distingue due categorie di segnaletica con termini diversi: (a) la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente, che per la sua influenza diretta sulla sicurezza della circolazione deve essere adeguata entro il termine più breve di un anno; (b) la restante segnaletica (indicazione, direzione, località, turistica, complementare, cantiere), che può essere adeguata nel termine più lungo di tre anni. Fino alla scadenza dei rispettivi termini è espressamente consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente, con ciò escludendo qualsiasi sanzione per la difformità temporanea degli enti proprietari delle strade. Il comma introduce altresì l'obbligo, entro lo stesso termine annuale, di realizzare le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello alle prescrizioni dell'art. 44 C.d.S., che impone la presenza di barriere o semi-barriere, sistemi di segnalazione luminosa e acustica, e la progressiva eliminazione dei passaggi a livello privi di protezione automatica. L'adeguamento dei passaggi a livello rappresentava, ed in parte rappresenta ancora, uno dei nodi infrastrutturali più complessi della rete stradale italiana, richiedendo la cooperazione tra enti stradali e Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato).

Comma 5 — Applicazione differita degli artt. 16, 17 e 18. Il quinto comma ha carattere sistematico di particolare rilievo: gli articoli 16, 17 e 18 C.d.S. — che disciplinano rispettivamente le fasce di rispetto delle strade fuori dai centri abitati, le distanze delle costruzioni dalle strade, e le distanze per le piantagioni — si applicano solo "successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 e alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, co. 2". Questo meccanismo di applicazione condizionata è fondamentale perché le distanze di rispetto variano in funzione della classificazione della strada (autostrada, strada extraurbana principale, strada extraurbana secondaria, strada locale) e del fatto che la strada si trovi all'interno o all'esterno del centro abitato. Senza che queste due operazioni preliminari — delimitazione del centro abitato da parte del comune e classificazione delle strade da parte dell'ente proprietario — siano compiute, non è possibile applicare correttamente le norme sulle fasce di rispetto. In attesa di tali adempimenti, il comma 5 mantiene in vigore "le previgenti disposizioni in materia", ossia quelle del D.P.R. n. 393/1959 e del suo regolamento. Questa scelta evita un vuoto normativo che avrebbe potuto compromettere sia la certezza del diritto per i proprietari frontisti, sia l'attività edilizia nelle zone limitrofe alle strade.

Quando si applica

L'art. 234 C.d.S. ha per sua natura un carattere transitorio e, come tale, le sue disposizioni erano destinate ad esaurire la propria efficacia al compimento dei rispettivi termini. Tuttavia, anche a distanza di oltre trent'anni dall'entrata in vigore del Codice, l'articolo conserva rilevanza pratica e interpretativa in diverse situazioni.

In primo luogo, nell'ambito del contenzioso amministrativo avente ad oggetto autorizzazioni, concessioni, occupazioni o accessi alle strade che trovino la propria origine nel periodo transitorio (1993-1996), i giudici — TAR e Consiglio di Stato — sono talvolta chiamati a verificare se il titolo abilitativo sia stato rilasciato e i lavori eseguiti nel rispetto dei termini di cui al comma 2. La decadenza dell'autorizzazione per mancato avvio (tre mesi) o mancata ultimazione (un anno) dei lavori previsti — in assenza di diversi termini nel disciplinare — è una questione che può emergere in procedimenti di autotutela o in controversie tra privati e amministrazioni stradali.

In secondo luogo, il comma 4 rileva nei procedimenti sanzionatori per installazione di segnaletica non conforme: la norma ha giustificato il permanere, per i termini ivi previsti, della segnaletica del vecchio Codice, e ha altresì posto le basi per la progressiva sostituzione che gli enti proprietari hanno dovuto operare.

In terzo luogo, il comma 5 continua ad assumere rilievo interpretativo ogni volta che si discute dell'applicabilità degli artt. 16, 17 e 18 a strade che, per qualsiasi ragione, non siano ancora state formalmente classificate ai sensi dell'art. 2, co. 2, o per le quali la delimitazione del centro abitato non sia ancora intervenuta da parte del comune. In questi casi — certamente residuali ma non del tutto teorici — la norma transitoria impone l'applicazione della disciplina previgente, con effetti rilevanti in materia edilizia (distanze dei fabbricati dalla carreggiata) e in materia sanzionatoria (competenze degli organi di polizia stradale e limiti di velocità applicabili).

Il comma 3, infine, rileva nella verifica dell'obbligo di adozione del piano urbano del traffico da parte dei comuni obbligati: il termine per l'adozione era già scaduto da decenni, sicché i comuni inadempienti non possono oggi invocare il regime transitorio per giustificare la mancata approvazione del PUT, che rimane un obbligo giuridico pienamente vigente ai sensi dell'art. 36 C.d.S.

Connessioni

L'art. 234 C.d.S. si inserisce in un sistema di norme transitorie più ampio, completato dagli artt. 230 (disposizioni abrogate), 231 (norme transitorie generali), 232 (norme relative al titolo I), 233 (norme relative al titolo III e seguenti) e 235 (entrata in vigore). Le connessioni sistematiche con le disposizioni del titolo II sono molteplici e strutturali.

Art. 2 C.d.S. (Definizione e classificazione delle strade): la classificazione delle strade di cui al co. 2 è il presupposto logico e giuridico dell'applicabilità degli artt. 16, 17 e 18, come espressamente stabilito dal comma 5 dell'art. 234. La classificazione opera su base funzionale (autostrade, strade extraurbane principali, secondarie, locali, strade urbane di scorrimento, di quartiere, locali) ed è operata dagli enti proprietari — Anas, regioni, province, comuni — mediante atti formali soggetti a pubblicazione.

Art. 4 C.d.S. (Delimitazione dei centri abitati): il comune è tenuto a delimitare il centro abitato mediante delibera del consiglio comunale, con conseguente installazione della segnaletica di ingresso e uscita (art. 37). La delimitazione ha effetti decisivi sulla disciplina della circolazione (limiti di velocità, segnaletica, competenze degli organi di polizia) e sulle distanze delle costruzioni.

Artt. 16, 17, 18 C.d.S. (Fasce di rispetto e distanze): queste norme disciplinano le fasce di rispetto stradale, le distanze minime da rispettare per le costruzioni, i muri, le piantumazioni e le recinzioni, con prescrizioni differenziate in funzione della classificazione della strada e della collocazione rispetto al centro abitato. La loro applicazione differita, disposta dal comma 5, ha avuto notevoli implicazioni in materia edilizia nel periodo transitorio.

Art. 20 C.d.S. (Occupazioni di suolo, di soprasuolo e di sottosuolo stradale): disciplina il regime autorizzativo delle occupazioni temporanee e permanenti del sedime stradale, prevedendo l'obbligo di autorizzazione per qualsiasi opera, installazione o impianto che interferisca con la sede stradale. Il comma 1 dell'art. 234 ha consentito la prosecuzione delle occupazioni preesistenti per il periodo transitorio stabilito dai comuni.

Artt. 26-27 C.d.S. (Autorizzazioni per accessi e per esecuzione di opere): l'art. 26 disciplina il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di opere nelle fasce di rispetto stradale, mentre l'art. 27 regola le modalità di esecuzione dei lavori autorizzati. Il comma 2 dell'art. 234 ha previsto una moratoria semestrale per l'applicazione di queste norme, accompagnata da termini perentori per l'avvio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 36 C.d.S. (Piani di traffico): la norma impone ai comuni con più di 30.000 abitanti l'adozione del piano urbano del traffico (PUT), aggiornabile ogni due anni. Il comma 3 dell'art. 234 ha definito la tempistica per l'emanazione delle direttive ministeriali (poi adottate con D.M. 12 aprile 1995) e per la successiva adozione dei piani comunali.

Art. 44 C.d.S. (Passaggi a livello): la norma disciplina i requisiti tecnici e le dotazioni di sicurezza dei passaggi a livello tra strade e ferrovie (o altri sistemi su rotaia), prevedendo sistemi di barriere, segnalazione e protezione automatica. Il comma 4 dell'art. 234 ha fissato in un anno il termine per l'adeguamento dei passaggi a livello esistenti alle nuove prescrizioni.

Sul piano del diritto intertemporale, l'art. 234 va letto in combinato disposto con l'art. 230 C.d.S., che abroga espressamente il D.P.R. n. 393/1959 e le sue successive modificazioni, e con l'art. 231, che contiene le disposizioni transitorie generali. Particolarmente rilevante è il principio — ricavabile dall'intero sistema transitorio — per cui le situazioni giuridiche sorte sotto la vigenza del vecchio Codice restano regolate dalla normativa previgente fino all'esaurimento degli effetti, salvo che le nuove norme siano più favorevoli per il privato o che il legislatore non abbia espressamente disposto l'applicazione immediata delle nuove prescrizioni.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 234 del Codice della Strada?

L'art. 234 C.d.S. contiene le norme transitorie relative al titolo II del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), disciplinando cinque ambiti: il periodo transitorio per l'adeguamento di occupazioni, installazioni e accessi ex art. 20; la moratoria semestrale per le autorizzazioni e concessioni ex artt. 26-27; l'emanazione delle direttive sui piani di traffico ex art. 36 co. 6; l'adeguamento della segnaletica e dei passaggi a livello; l'applicazione differita degli artt. 16-18 sulle fasce di rispetto.

Entro quanto tempo doveva essere adeguata la segnaletica stradale dopo il nuovo Codice del 1992?

Ai sensi del comma 4 dell'art. 234, la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente doveva essere adeguata entro un anno dall'entrata in vigore del Codice (1° gennaio 1993), mentre la restante segnaletica (indicazione, direzione, località e simili) aveva a disposizione tre anni. Fino alla scadenza dei rispettivi termini era consentito il permanere della segnaletica vecchia; in caso di sostituzione anticipata, i nuovi segnali dovevano essere immediatamente conformi alle nuove norme.

Le norme sulle fasce di rispetto stradale (artt. 16-18 C.d.S.) si applicavano subito dal 1993?

No. Il comma 5 dell'art. 234 prevede che gli artt. 16, 17 e 18 C.d.S. — sulle fasce di rispetto, le distanze delle costruzioni e delle piantagioni — si applichino solo dopo che il comune ha delimitato il centro abitato (art. 4) e l'ente proprietario ha classificato le strade (art. 2, co. 2). Fino al completamento di questi adempimenti si applica la disciplina previgente del D.P.R. n. 393/1959.

Cosa succedeva alle autorizzazioni per lavori stradali rilasciate prima del luglio 1993?

Il comma 2 dell'art. 234 stabilisce che i lavori e le prescrizioni fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate prima del decorso del termine semestrale dovevano essere iniziati entro tre mesi e ultimati entro un anno dalla data del titolo. I disciplinari di autorizzazione o concessione potevano tuttavia stabilire termini diversi, in deroga a quelli legali, con piena validità.

Entro quando i comuni dovevano adottare il piano urbano del traffico (PUT)?

Secondo il comma 3 dell'art. 234, le direttive ministeriali ex art. 36 co. 6 dovevano essere emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore del Codice; i comuni obbligati (oltre 30.000 abitanti) dovevano poi adottare il PUT entro un anno dall'emanazione delle direttive e attuarlo nell'anno successivo. Le direttive ministeriali sono state effettivamente emanate con D.M. 12 aprile 1995, con considerevole ritardo rispetto al termine legale.

Chi stabiliva la durata del periodo transitorio per le occupazioni e installazioni su strade comunali?

Il comma 1 dell'art. 234 attribuisce ai comuni la competenza a stabilire la durata del periodo transitorio entro il quale restano consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. La discrezionalità comunale è tuttavia funzionale all'adeguamento alle nuove prescrizioni dell'art. 20 C.d.S., non a una proroga a tempo indeterminato.

Qual era il termine per adeguare i passaggi a livello alle nuove norme del Codice della Strada del 1992?

Il comma 4 dell'art. 234 fissava in un anno dall'entrata in vigore del Codice (1° gennaio 1993, quindi entro il 31 dicembre 1993) il termine per realizzare le opere necessarie all'adeguamento dei passaggi a livello alle prescrizioni dell'art. 44 C.d.S., che impone sistemi di barriere, segnalazione luminosa e acustica per tutti i passaggi a livello sulla rete stradale nazionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.