Art. 220 C.d.S. – Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.
In sintesi
L'art. 220 C.d.S. disciplina la comunicazione delle violazioni-reato al PM e la trasmissione dei provvedimenti definitivi alla prefettura.
Ratio
L'articolo 220 del Codice della Strada rappresenta il cardine del raccordo tra il sistema sanzionatorio amministrativo e quello penale nella disciplina della circolazione stradale. Il legislatore del 1992, con il D.Lgs. 285/1992, ha inteso costruire un sistema organico che non lasci zone grigie nella repressione degli illeciti stradali: ogni condotta che integri gli estremi di un reato deve essere immediatamente portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria penale, mentre le condotte che, pur inizialmente segnalate come reati, risultino poi di natura meramente amministrativa, devono essere ricondotte nell'alveo procedimentale corretto.
La norma persegue una duplice finalità. Da un lato, garantisce l'effettività della risposta penale alle violazioni più gravi del codice stradale, imponendo all'agente accertatore, sia esso un agente di polizia giudiziaria o un organo di vigilanza, un obbligo giuridico inderogabile di trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica. Dall'altro, assicura che le conseguenze amministrative delle condanne penali (in primis l'annotazione sulla patente) trovino puntuale esecuzione attraverso il canale della prefettura, che funge da snodo tra l'esito processuale penale e il registro delle abilitazioni alla guida.
La ratio profonda dell'articolo risiede dunque nel principio di legalità e di completezza del sistema sanzionatorio: nessuna violazione deve restare senza conseguenze per mera lacuna procedurale, e ciascuna violazione deve essere trattata secondo le forme che le sono proprie.
Analisi
Comma 1, L'obbligo di notizia di reato. Il primo comma richiama espressamente l'art. 347 del codice di procedura penale, che disciplina l'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero. Il rinvio non è casuale: segnala che l'agente o l'organo accertatore che opera nel settore della circolazione stradale assume, in presenza di fatti costituenti reato, la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, con tutti gli obblighi che ne derivano.
Il termine "senza ritardo" corrisponde alla formula dell'art. 347 c.p.p. e impone che la comunicazione avvenga quanto prima, senza indugi ingiustificati. Non è richiesta la flagranza del reato: anche la successiva scoperta di elementi integranti un reato (ad esempio l'accertamento postumo che il conducente era in stato di ebbrezza grave ex art. 186 C.d.S.) obbliga alla trasmissione. La comunicazione avviene normalmente mediante rapporto di polizia giudiziaria o informativa di reato, nei modi stabiliti dall'art. 347 c.p.p. e dalle disposizioni attuative.
È importante sottolineare che i reati previsti dal Codice della Strada sono molteplici: si pensi all'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), alle lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), alla guida in stato di ebbrezza nelle forme più gravi (art. 186, commi 2, lett. b) e c), e 2-bis, C.d.S.), alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), alla fuga dopo un incidente con danni a persone (art. 189, commi 6 e 7, C.d.S.), alla gara di velocità non autorizzata (art. 9-bis C.d.S.) e ad altri ancora. In tutti questi casi scatta l'obbligo del comma 1.
Comma 2, Comunicazione del provvedimento definitivo e annotazione sulla patente. Il secondo comma regola la fase successiva alla conclusione del processo penale. Una volta che la sentenza o il decreto penale di condanna siano diventati definitivi (cioè irrevocabili, non più impugnabili), il cancelliere dell'ufficio giudiziario procedente è tenuto a comunicare il provvedimento al prefetto del luogo in cui il condannato è residente.
La comunicazione è funzionale all'annotazione del provvedimento di condanna sulla patente di guida del trasgressore. L'annotazione è effettuata dalla prefettura e ha una valenza sia documentale sia sanzionatoria aggiuntiva: rappresenta la "memoria" delle violazioni penali nella storia della patente del conducente, rilevante in caso di successive valutazioni amministrative (ad esempio per la verifica dei requisiti in sede di rinnovo o per la valutazione di revoca). Si noti che la comunicazione riguarda sia le sentenze (dibattimentali o abbreviate) sia i decreti penali di condanna, strumento alternativo che chiude molti procedimenti per reati stradali di minore gravità.
La disposizione va coordinata con l'art. 226 C.d.S. e con le norme del Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) che disciplinano i registri e le comunicazioni tra autorità giudiziaria, prefettura e Motorizzazione Civile. In questo sistema, la prefettura non si limita ad annotare: può anche disporre, nei casi previsti dalla legge, la sospensione o la revoca della patente.
Comma 3, Reati contro la persona derivanti da violazioni del codice. Il terzo comma introduce una fattispecie specifica: quando la violazione del Codice della Strada non solo integra di per sé un reato, ma dà altresì origine a un reato contro la persona (tipicamente lesioni o omicidio), l'obbligo di notizia al PM è rafforzato e reso esplicito. Il comma ribadisce il rinvio all'art. 347 c.p.p. e al meccanismo del comma 1, ma la sua autonomia testuale sottolinea la particolare gravità di queste situazioni e la conseguente necessità di un intervento immediato della magistratura penale.
In pratica, questa disposizione riguarda soprattutto gli incidenti stradali con feriti o vittime: l'agente che interviene sul luogo dell'incidente è tenuto a riferire al PM non appena acquisisce la notizia che uno o più soggetti hanno subito lesioni o sono deceduti in conseguenza di una condotta di guida che integra una violazione del codice. Il coordinamento con gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio e lesioni stradali gravi) è in questo senso fondamentale.
Comma 4, La restituzione degli atti e il meccanismo di depenalizzazione in concreto. L'ultimo comma disciplina il caso inverso rispetto ai precedenti: l'autorità giudiziaria, esaminata la notizia di reato ricevuta, può ritenere che il fatto non integri un reato ma costituisca soltanto un illecito amministrativo. In tal caso il giudice o il PM non archiviano sic et simpliciter, ma restituiscono gli atti all'ufficio o comando che ha trasmesso la notizia di reato, affinché si proceda in via amministrativa secondo le norme del Capo I del Titolo VI del Codice della Strada (artt. 200 e ss.), che disciplina l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative.
Il meccanismo è di straordinaria importanza pratica: garantisce che il cambio di qualificazione giuridica del fatto, da reato a illecito amministrativo, non comporti l'impunità. I termini di contestazione e notificazione della violazione amministrativa (normalmente 90 giorni per gli illeciti stradali, salvo eccezioni) non decorrono dall'originaria data dell'accertamento, bensì dalla data in cui l'ufficio o comando riceve la restituzione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria. Questo correttivo è essenziale per evitare che la qualificazione penale iniziale, e i conseguenti tempi processuali, azzerino di fatto la possibilità di sanzionare amministrativamente il fatto.
Il comma 4 trova applicazione anche nei casi di declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato contestato, sempre che la condotta presenti autonomi estremi di illecito amministrativo. In tali ipotesi la giurisprudenza ha chiarito che la restituzione degli atti è doverosa, e i termini per l'azione amministrativa decorrono dalla data di ricezione.
Quando si applica
L'art. 220 C.d.S. si applica in tutte le situazioni in cui un agente o organo accertatore, polizia stradale, carabinieri, polizia municipale nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, guardia di finanza, rileva una condotta che integra, o potrebbe integrare, un reato previsto dal Codice della Strada o comunque connesso alla circolazione stradale.
I casi più frequenti in cui la norma viene in rilievo sono:
La norma non si applica invece alle violazioni puramente amministrative, che non presentano alcun profilo penale: in questi casi l'organo accertatore procede direttamente con la contestazione amministrativa senza dover coinvolgere l'autorità giudiziaria.
Connessioni
L'art. 220 C.d.S. si inserisce in un sistema normativo articolato, con il quale va letto in stretta correlazione:
Domande frequenti
Cosa deve fare concretamente l'agente di polizia stradale quando accerta una violazione che costituisce reato?
Ai sensi dell'art. 220, comma 1, C.d.S., l'agente è tenuto a trasmettere senza ritardo una informativa di reato (o rapporto di polizia giudiziaria) al pubblico ministero competente per territorio, secondo le modalità previste dall'art. 347 del codice di procedura penale. Ciò significa redigere un atto scritto che descriva il fatto, le circostanze di tempo e luogo, le generalità dell'autore e degli eventuali testimoni, e gli elementi probatori raccolti. In caso di reato per cui è previsto l'arresto in flagranza (ad esempio guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), l'agente provvede anche all'arresto e ne dà immediata notizia al PM.
Cosa si intende per "sentenza o decreto definitivi" ai fini dell'art. 220, comma 2, C.d.S.?
Sono definitivi i provvedimenti che non sono più soggetti a impugnazione ordinaria: la sentenza diventa definitiva quando sono decorsi i termini per proporre appello o ricorso per Cassazione senza che sia stata impugnata, oppure quando la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Il decreto penale di condanna diventa definitivo alla scadenza del termine di quarantacinque giorni per proporre opposizione senza che questa sia stata presentata. Solo a quel punto il cancelliere è tenuto a comunicare il provvedimento al prefetto affinché proceda all'annotazione sulla patente.
L'annotazione sulla patente ha conseguenze pratiche oltre a quella documentale?
Sì. L'annotazione sulla patente dei provvedimenti definitivi di condanna ha rilievo su più piani:
La prefettura, oltre ad annotare, coordina le comunicazioni con la Motorizzazione Civile (MIT) e con l'archivio nazionale dei veicoli.
Da quando decorrono i termini per la contestazione amministrativa quando gli atti vengono restituiti dall'autorità giudiziaria?
L'art. 220, comma 4, C.d.S. stabilisce espressamente che i termini per la contestazione e la notificazione dell'illecito amministrativo decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando che aveva trasmesso la notizia di reato. Non rileva dunque la data dell'originario accertamento. Questo meccanismo è fondamentale per evitare che i tempi del procedimento penale, talvolta lunghi, determinino la decadenza dell'azione amministrativa, garantendo così l'effettività della risposta sanzionatoria.
L'art. 220 C.d.S. si applica anche alla polizia municipale?
Sì. La polizia municipale, nell'esercizio delle funzioni di polizia stradale conferitele dall'art. 12 C.d.S. e nell'ambito del proprio territorio di competenza, riveste anche la qualità di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c.p.p. Pertanto, quando agenti della polizia municipale accertano violazioni del C.d.S. che integrano un reato (ad esempio guida in stato di ebbrezza grave, fuga dopo incidente con feriti), sono soggetti agli stessi obblighi imposti dall'art. 220 C.d.S. agli altri organi di polizia stradale: devono trasmettere la notizia di reato al PM senza ritardo e, in caso di restituzione degli atti, procedere alla contestazione amministrativa nei termini decorrenti dalla ricezione.
Cosa accade se il reato si prescrive prima della sentenza definitiva? La condotta resta priva di conseguenze?
No. In caso di prescrizione del reato, il giudice o il PM che rileva che il fatto integra comunque un illecito amministrativo è tenuto, ai sensi dell'art. 220, comma 4, C.d.S., a restituire gli atti all'ufficio o comando accertatore affinché si proceda in via amministrativa. I termini per la contestazione decorrono dalla data di ricezione degli atti. La declaratoria di prescrizione del reato non preclude dunque automaticamente la sanzione amministrativa, purché il fatto presenti autonomi estremi di violazione amministrativa del Codice della Strada.
Chi è il "prefetto del luogo di residenza" destinatario della comunicazione del cancelliere?
Il riferimento è al prefetto della provincia in cui il trasgressore risulta ufficialmente residente secondo i registri anagrafici al momento della comunicazione. Non rileva il luogo in cui è avvenuta la violazione né quello in cui ha sede il tribunale che ha emesso il provvedimento. In questo modo la prefettura competente è quella che ha più facilmente accesso ai dati anagrafici del condannato e che può coordinarsi con gli uffici locali per l'annotazione sulla patente e per eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate