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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 347 c.p.p. – Obbligo di riferire la notizia del reato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto (108-bis att.), gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore (350, 352, 3532, 354) della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (61), la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’art. 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia (221 coord.).

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire al PM senza ritardo la notizia di reato per iscritto
  • Deve indicare gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova e la documentazione relativa
  • Se sono stati compiuti atti che richiedono assistenza del difensore, la comunicazione va trasmessa entro 48 ore
  • Deve fornire generalità, domicilio e identificazione della persona indagata e della persona offesa
  • In caso di urgenza (art. 275 comma 3), la comunicazione può avvenire anche oralmente, seguita dalla comunicazione scritta

La polizia giudiziaria comunica al PM gli elementi della notizia di reato per iscritto, entro 48 ore se sono stati compiuti atti che richiedono assistenza difensore.

Ratio

L'articolo rappresenta il meccanismo attraverso il quale la conoscenza fattuale di un fatto criminoso, acquisita dai soggetti della polizia giudiziaria, viene trasmessa al PM quale organo preposto all'esercizio dell'azione penale. È il cardine della separazione tra funzione investigativa (polizia) e funzione di accusazione (PM), garantendo che il PM acquisisca tempestivamente notizia dei reati commessi nel territorio di sua competenza e possa esercitare il controllo sull'operato della polizia.

Analisi

L'articolo si articola in quattro commi (più il comma 2-bis aggiunto successivamente). Il comma 1 impone la trasmissione « senza ritardo » per iscritto dei « elementi essenziali del fatto » e della documentazione probatoria. Il comma 2 specifica i dati anagrafici da comunicare (generalità, domicilio, elementi identificativi della persona indagata, della persona offesa e dei testimoni). Il comma 2-bis introdotto dalla L. 155/2005 pone un vincolo temporale stringente: 48 ore dal compimento di atti che richiedono assistenza del difensore (art. 350 ss., art. 61 c.p.p.). Il comma 3 ammette la comunicazione orale quando sussistono « ragioni di urgenza » e per specifici delitti (art. 275 comma 3), purché seguita da comunicazione scritta. Il comma 4 prescrive l'indicazione del giorno e dell'ora di acquisizione della notizia di reato (rilevante per il computo dei termini).

Quando si applica

Si applica al momento esatto in cui la polizia giudiziaria acquisisce una notizia di reato: ad esempio, ricevimento di una querela, referto ospedaliero di lesioni, segnalazione anonima verificata, controllo su strada che scopre un furto. Filano, carabiniere, riceve una segnalazione di rapina; acquisisce la notizia alle 15:30 del 10 maggio e raccoglie sommarie informazioni. Deve redigere un rapporto scritto (verbale) e trasmetterlo al PM senza ritardo (il giorno stesso o il giorno successivo), indicando che la rapina è stata riferita da testimone X, le generalità del denunciante, le possibili testimonianze.

Connessioni

Strettamente collegato all'art. 55 (funzioni della polizia giudiziaria), art. 335 (registrazione della notizia di reato), art. 348 (assicurazione delle fonti di prova), art. 350-354 (sommarie informazioni e perquisizioni), art. 61 c.p.p. (assistenza del difensore), art. 97 (designazione del difensore d'ufficio), art. 370 (deleghe del PM), art. 275 comma 3 (delitti di gravità eccezionale), art. 108-bis att. (forma della comunicazione).

Domande frequenti

La polizia può comunicare oralmente la notizia di reato?

Sì, ma solo se sussistono « ragioni di urgenza » (art. 275 comma 3) oppure per i delitti di gravità eccezionale. La comunicazione orale deve comunque essere seguita da quella scritta « senza ritardo ».

Che cosa si intende per «elemento essenziale del fatto»?

Gli elementi essenziali sono: la descrizione sommaria del fatto (data, luogo, modalità), l'identificazione della persona offesa, l'identificazione del presunto autore, le fonti di prova (testimoni, documenti, tracce), le attività investigative già compiute.

Se non vengono rispettati i 48 giorni (quando applicabili), gli atti sono inutilizzabili?

La violazione del termine di 48 ore è una violazione della disciplina processuale, ma non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti. Tuttavia, il difensore può eccepirla quale violazione dei diritti di difesa.

La notizia di reato deve essere per forza scritta?

Sì, comma 1 art. 347 lo prescrive esplicitamente. La forma orale è consentita solo nei casi di urgenza (comma 3), ma deve comunque essere seguita dalla forma scritta.

Cosa succede se la polizia non comunica la notizia di reato al PM?

È un grave abuso del potere investigativo. Il PM può esercitare azioni disciplinari nei confronti della polizia; inoltre, la mancata comunicazione può invalidare gli atti successivi, poiché il PM non ha avuto tempestiva conoscenza del reato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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