Art. 219 C.d.S. – Revoca della patente di guida
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
In sintesi
L'art. 219 C.d.S. disciplina la revoca della patente di guida: autorità competenti, procedura, definitività del provvedimento e tempi per la nuova patente.
Ratio
L'articolo 219 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) costituisce la norma cardine che regola il procedimento amministrativo di revoca della patente di guida, istituto distinto tanto dalla sospensione quanto dal ritiro, in quanto opera una privazione definitiva del titolo abilitativo alla guida. La sua ratio è duplice: da un lato tutelare la sicurezza della circolazione stradale rimuovendo dalla platea dei conducenti autorizzati i soggetti che hanno dimostrato di non possedere i requisiti soggettivi (morali, psicofisici o comportamentali) necessari per la guida; dall'altro garantire il principio di legalità e di tipicità dell'azione amministrativa, circoscrivendo i casi di revoca a quelli tassativamente previsti dal codice e disciplinando con precisione l'autorità competente e il procedimento da seguire.
La norma si inserisce nel sistema sanzionatorio del Codice della Strada come risposta all'esigenza di graduare le misure ablative del titolo di guida: mentre la sospensione è una misura temporanea, la revoca comporta la definitiva cessazione dell'efficacia della patente, con la conseguenza che il soggetto, ove intenda tornare a guidare, dovrà ottenere un nuovo titolo, previo superamento dell'esame e decorso del termine inibente previsto dalla legge. La previsione di un termine minimo di un anno per il conseguimento della nuova patente (comma 3-bis) risponde all'esigenza di assicurare un adeguato periodo di "esclusione" dalla guida, con funzione al contempo punitiva e preventiva.
Analisi
Comma 1, Autorità competenti all'emissione del provvedimento di revoca
Il primo comma individua due distinti centri di imputazione del potere di revoca. In via generale, il provvedimento è di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri (ora Direzione generale della Motorizzazione civile, MIT), che agisce nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, C.d.S., ossia quando risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti per il conseguimento della patente. Si tratta di una revoca di natura essenzialmente tecnico-accertativa, fondata su un giudizio medico-legale che accerti l'inidoneità permanente alla guida.
La competenza è invece attribuita al prefetto del luogo della commessa violazione in due tipologie di casi: (a) quando la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria a una violazione del codice (es. guida in stato di ebbrezza grave, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, violazioni gravi di norme comportamentali); (b) nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, C.d.S., riguardante i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione personale ovvero che abbiano riportato condanne per determinati reati (a titolo esemplificativo: associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).
La distinzione tra le due autorità competenti riflette la diversa natura giuridica del provvedimento: nel caso del Dipartimento trasporti, la revoca ha natura dichiarativa di un'inidoneità sopravvenuta; nel caso del prefetto, ha invece natura sanzionatoria o cautelare-preventiva.
Comma 2, Procedimento per la revoca quale sanzione accessoria
Il secondo comma disciplina analiticamente il procedimento da seguire quando la revoca della patente opera come sanzione amministrativa accessoria. La fattispecie si articola nelle seguenti fasi:
(1) Fase di accertamento e comunicazione: l'organo, ufficio o comando che accerta l'esistenza di una delle condizioni di legge che importano la revoca (es. organo di Polizia stradale che accerta la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) è tenuto a trasmettere comunicazione al prefetto territorialmente competente entro il termine perentorio di cinque giorni dall'accertamento. Il dies a quo decorre dall'accertamento della condizione e non necessariamente dalla contestazione della violazione principale.
(2) Fase prefettizia: ricevuta la comunicazione, il prefetto procede a un previo accertamento delle condizioni che legittimano la revoca (es. verifica della definitività della sentenza di condanna, accertamento dell'applicabilità della misura accessoria) e quindi emette l'ordinanza di revoca. Il provvedimento prefettizio ha natura vincolata: verificata la sussistenza dei presupposti normativi, il prefetto non ha margini di discrezionalità sull'an della revoca, ma solo sulle modalità esecutive.
(3) Consegna della patente: contestualmente all'ordinanza, il prefetto dispone la consegna immediata della patente alla prefettura, anche avvalendosi dell'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. La consegna ha carattere immediato e non tollera dilazioni da parte dell'interessato.
(4) Comunicazione alla Motorizzazione: il prefetto dà comunicazione dell'ordinanza al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai fini dell'annotazione sull'archivio nazionale dei veicoli e dei conducenti e degli ulteriori adempimenti amministrativi (es. aggiornamento del sistema informatico ANIA per le compagnie assicurative).
Comma 3, Definitività del provvedimento di revoca
Il terzo comma sancisce la definitività del provvedimento di revoca emesso ai sensi del presente articolo, nonché di quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi di perdita permanente dei requisiti psicofisici. La qualificazione come "atto definitivo" ha conseguenze giuridiche di rilievo: il provvedimento non è soggetto a ulteriori impugnazioni in via amministrativa ordinaria (ricorso gerarchico), ma può essere direttamente impugnato in sede giurisdizionale, davanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento. Resta salva la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.
La definitività comporta altresì che il decorso del termine per l'impugnazione, senza che questa sia proposta, consolida l'efficacia del provvedimento e fa decorrere il termine annuale per la richiesta della nuova patente previsto dal comma 3-bis.
Comma 3-bis, Termine per il conseguimento della nuova patente
Il comma 3-bis, introdotto per rafforzare l'effettività della sanzione, stabilisce che l'interessato colpito da revoca non può conseguire una nuova patente prima che sia decorso almeno un anno dalla definitività del provvedimento. Il termine decorre dunque non dalla notifica del provvedimento, ma dal momento in cui esso diventa definitivo (ossia, in mancanza di impugnazione, dalla scadenza del termine per il ricorso giurisdizionale o straordinario; in caso di impugnazione, dalla sentenza passata in giudicato o dal provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio).
Decorso l'anno, l'interessato non riacquista automaticamente il diritto alla patente, ma deve sottoporsi a tutti gli esami previsti per il conseguimento ex novo del titolo, ivi compresi la prova teorica, la prova pratica e la visita medica. La nuova patente è rilasciata come primo conseguimento e non come "ripristino" del titolo precedentemente revocato.
Si noti che il termine di un anno rappresenta il minimo inderogabile: alcune norme speciali (es. art. 186, comma 2, lett. c) in caso di recidiva, ovvero l'art. 219-bis per determinate fattispecie) prevedono termini più lunghi o addirittura la preclusione permanente al conseguimento di una nuova patente, in deroga al sistema generale dell'art. 219.
Quando si applica
L'art. 219 C.d.S. trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il Codice della Strada prevede espressamente la revoca della patente di guida. I casi più frequenti nella prassi applicativa sono i seguenti:
Revoca quale sanzione accessoria per violazioni comportamentali gravi:
Revoca per perdita dei requisiti soggettivi (art. 120 C.d.S.):
Revoca per perdita dei requisiti psicofisici (art. 130 C.d.S.):
L'articolo non si applica invece ai casi di sospensione della patente, che è misura temporanea disciplinata dagli artt. 218 e seguenti, né ai casi di mero ritiro cautelare della patente (art. 216 C.d.S.) che ha natura interinale e non definitiva.
Connessioni
L'art. 219 si inserisce in un sistema normativo articolato, con il quale mantiene strettissimi legami sistematici:
Connessioni interne al Codice della Strada:
Connessioni con il diritto penale:
Connessioni con il diritto amministrativo generale:
Domande frequenti
Chi ha il potere di revocare la patente di guida in Italia?
Dipende dal tipo di revoca. In base all'art. 219 C.d.S.:
Entro quanti giorni deve essere comunicata la revoca al prefetto?
Ai sensi dell'art. 219, comma 2, C.d.S., l'organo di Polizia o l'ufficio che accerta le condizioni che comportano la revoca della patente è tenuto a comunicarlo al prefetto del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dall'accertamento. Si tratta di un termine ordinatorio finalizzato a garantire la tempestività dell'azione amministrativa, ma la sua inosservanza non determina di per sé l'illegittimità del successivo provvedimento prefettizio.
Dopo la revoca della patente, quando posso prendere una nuova patente?
Ai sensi dell'art. 219, comma 3-bis, C.d.S., l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che sia trascorso almeno un anno dalla definitività del provvedimento di revoca. Il termine decorre non dalla notifica, ma dal momento in cui il provvedimento diventa definitivo (scadenza dei termini per l'impugnazione senza che questa sia proposta, oppure passaggio in giudicato della sentenza del TAR). Decorso l'anno, è necessario sostenere tutti gli esami previsti per il conseguimento ex novo del titolo (visita medica, esame teorico, esame pratico). Alcune norme speciali possono prevedere termini più lunghi.
Il provvedimento di revoca della patente è impugnabile?
Sì. L'art. 219, comma 3, C.d.S. qualifica il provvedimento di revoca come atto definitivo, il che significa che non è ammesso il ricorso gerarchico ordinario. Tuttavia, il provvedimento è impugnabile:
Nei casi di revoca per sanzione accessoria, il giudice amministrativo verifica la legittimità del procedimento e la sussistenza dei presupposti normativi.
Qual è la differenza tra revoca e sospensione della patente?
Sono due misure ablative del titolo di guida profondamente diverse:
La revoca della patente è automatica o richiede un procedimento?
La revoca non è mai automatica nel senso che si produce ipso iure: richiede sempre l'emissione di un formale provvedimento amministrativo. Tuttavia, quando ricorrono i presupposti normativi, il provvedimento ha natura vincolata: l'autorità competente (prefetto o Motorizzazione civile) non ha discrezionalità sull'an della revoca, ma è obbligata a emetterla. Il procedimento prevede: accertamento da parte dell'organo di Polizia, comunicazione al prefetto entro cinque giorni, verifica delle condizioni da parte del prefetto, emissione dell'ordinanza di revoca e consegna della patente (art. 219, comma 2).
Cosa succede se non consegno la patente dopo l'ordinanza di revoca?
L'ordinanza prefettizia di revoca dispone la consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione (art. 219, comma 2). Chi non ottempera spontaneamente espone se stesso all'esecuzione coattiva da parte degli agenti di Polizia. Guidare dopo la notifica del provvedimento di revoca, senza aver ancora consegnato il documento fisico, integra comunque la fattispecie di guida senza patente (art. 116 C.d.S.), con le relative sanzioni amministrative e penali. Il possesso del documento fisico non ripristina il diritto a guidare: ciò che rileva è la validità giuridica del titolo, non la detenzione materiale del documento.
Fonti consultate: 1 fonte verificate