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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 215 C.d.S. – Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L’applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell’art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell’art. 2756 del codice civile.

3. Nell’ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell’eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell’ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’articolo 203.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La rimozione del veicolo è eseguita dagli organi di polizia che accertano la violazione e deve essere indicata nel verbale di contestazione ex art. 201 C.d.S.
  • Il veicolo rimosso è restituito all'avente diritto solo previo rimborso integrale delle spese di intervento, rimozione e custodia.
  • Il blocco del veicolo è un'alternativa alla rimozione: viene disposto dall'organo accertatore e rimosso su richiesta dell'interessato dopo il pagamento delle relative spese.
  • Le spese di rimozione, custodia e blocco godono del privilegio speciale mobiliare previsto dall'art. 2756, comma 3, del codice civile.
  • Se dopo 180 giorni dalla notifica del verbale il proprietario non si presenta, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità regolamentari.
  • Avverso la sanzione accessoria di rimozione o blocco è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.

L'art. 215 C.d.S. disciplina la rimozione e il blocco del veicolo come sanzioni accessorie, le spese a carico del proprietario e la procedura di alienazione dopo 180 giorni.

Ratio

L'articolo 215 del Codice della Strada costituisce la norma di riferimento per la disciplina della rimozione e del blocco del veicolo in quanto sanzioni amministrative accessorie. La disposizione non prevede autonomamente le ipotesi che giustificano l'applicazione di tali misure — le quali sono disseminate nelle singole norme sanzionatorie del codice (ad es. artt. 157, 158, 170, 186-bis) — ma ne regola le modalità operative, la gestione del veicolo successiva all'apprensione e i rimedi giurisdizionali esperibili.

La ratio complessiva è duplice. Da un lato, la sanzione accessoria mira a ripristinare immediatamente la legalità della circolazione, rimuovendo un veicolo che costituisce pericolo, intralcio o che è stato utilizzato in violazione delle norme stradali. Dall'altro, il regime delle spese e il meccanismo del privilegio civile garantiscono all'ente pubblico — o ai soggetti privati convenzionati che gestiscono i depositi — il recupero dei costi sostenuti per l'operazione. Il bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza stradale e tutela del diritto di proprietà del veicolo è assicurato dal diritto al ricorso prefettizio e dalla restituzione dell'eventuale eccedenza in caso di alienazione.

Va sottolineato che la rimozione e il blocco operano su piani distinti: la rimozione comporta lo spostamento fisico del mezzo in un luogo di custodia, con conseguente separazione materiale del proprietario dal bene; il blocco (c.d. ganasce), invece, rende il veicolo inutilizzabile nel luogo stesso in cui si trova, con minori costi operativi ma eguale efficacia deterrente in determinati contesti.

Analisi

Comma 1 — La rimozione. Il primo comma affida l'esecuzione della rimozione agli organi di polizia che accertano la violazione: possono quindi operare la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, nell'ambito delle rispettive competenze. Le modalità operative sono rinviate al regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 389-395), che disciplina le procedure di affidamento ai carrozzieri convenzionati e la tenuta dei depositi. L'applicazione della sanzione deve essere indicata nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201 C.d.S.: tale indicazione assolve una funzione di garanzia, consentendo all'interessato di conoscere il titolo della misura e di attivare i rimedi impugnatori.

Comma 2 — La restituzione del veicolo rimosso. La restituzione è condizionata al previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Il termine «previo» indica chiaramente la natura sospensiva dell'obbligo: finché le spese non sono versate, il detentore del deposito può legittimamente rifiutare la riconsegna. Il richiamo all'art. 2756, comma 3, del codice civile è di grande rilievo pratico: quella norma estende alla rimozione il privilegio speciale mobiliare tipico delle spese di conservazione e miglioramento della cosa mobile, consentendo al creditore (il gestore del deposito o l'ente pubblico) di soddisfarsi con preferenza sul ricavato dell'alienazione rispetto ad altri creditori. La disciplina si raccorda con quanto previsto dal regolamento di esecuzione, che fissa le tariffe massime applicabili per tali spese.

Comma 3 — Il blocco del veicolo. Il blocco è previsto come misura alternativa o complementare alla rimozione in specifiche ipotesi contemplate dal codice. Viene disposto dall'organo accertatore con le modalità stabilite dal regolamento. Anche in questo caso vige l'obbligo di menzione nel verbale di contestazione. La rimozione del blocco avviene su richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione: il riferimento all'art. 2756, comma 3, c.c. è identico a quello del comma 2, con estensione del privilegio mobiliare anche a queste spese.

Comma 4 — L'alienazione o demolizione dopo 180 giorni. Questa è forse la disposizione di maggior impatto pratico. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale senza che il proprietario (o l'intestatario del documento di circolazione) si sia presentato all'ufficio competente, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità regolamentari. Il termine decorre dalla notifica del verbale, non dalla data della rimozione o del blocco. In caso di alienazione, il ricavato è destinato in via prioritaria alla soddisfazione della sanzione pecuniaria (se non ancora versata) e delle spese; l'eventuale residuo è restituito all'avente diritto. La norma tace sull'ipotesi in cui il ricavato sia insufficiente a coprire sanzione e spese: in tal caso, il credito residuo rimane esigibile nei confronti del responsabile secondo le ordinarie procedure di riscossione.

Comma 5 — Il ricorso al prefetto. L'ultimo comma garantisce il diritto di difesa dell'interessato attraverso il ricorso al prefetto, disciplinato dall'art. 203 C.d.S. Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale e sospende, in via interpretativa prevalente, l'esecuzione della sanzione accessoria sino alla decisione prefettizia. La norma recepisce il principio generale di impugnabilità delle sanzioni amministrative accessorie in applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Quando si applica

La sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo non opera automaticamente in tutte le violazioni del Codice della Strada, ma soltanto nelle ipotesi espressamente previste da specifiche disposizioni del codice. Tra le più frequenti:

  • Sosta vietata in zone pericolose o che intralciano la circolazione (art. 158 C.d.S.): la rimozione può essere disposta quando il veicolo in sosta vietata crea ostacolo al transito o pericolo.
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.): in tali ipotesi, il fermo o la confisca del veicolo prevalgono sulla rimozione, ma quest'ultima può intervenire laddove il mezzo non possa essere affidato a terzi.
  • Violazioni relative al trasporto di persone o cose (artt. 167, 170 C.d.S.): il veicolo può essere fermato e, in certi casi, rimosso fino alla regolarizzazione del carico.
  • Veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria (art. 193 C.d.S.): è previsto il fermo amministrativo del veicolo, misura affine al blocco disciplinato dall'art. 215.
  • Veicolo lasciato in stato di abbandono (art. 159 C.d.S.): in questo caso la rimozione ha anche una funzione di tutela del decoro urbano oltre che della sicurezza stradale.

Il blocco, nelle sue applicazioni pratiche, è utilizzato frequentemente dai Comuni in caso di reiterata evasione del pagamento dei parcheggi a pagamento o di sanzioni pecuniarie non pagate, sebbene in quest'ultimo caso la base normativa sia spesso integrata da disposizioni regolamentari locali.

Connessioni

L'art. 215 C.d.S. si inserisce in una rete di connessioni normative rilevanti:

  • Art. 201 C.d.S.: disciplina la notificazione del verbale di contestazione, atto presupposto per la legittimità della rimozione o del blocco; l'omessa o irregolare notifica inficia la sanzione accessoria.
  • Art. 203 C.d.S.: regola il ricorso al prefetto, principale strumento di tutela avverso la rimozione o il blocco; il prefetto può annullare la sanzione accessoria unitamente o disgiuntamente rispetto alla sanzione principale.
  • Art. 2756 c.c. (Privilegio sulle cose mobili): il richiamo espresso al terzo comma di questa norma conferisce alle spese di rimozione e custodia una posizione privilegiata nella graduazione dei crediti sul ricavato dell'eventuale vendita del veicolo, collocandosi prima dei creditori chirografari e di molti creditori privilegiati di rango inferiore.
  • D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.), artt. 389-395: contiene la disciplina di dettaglio sulle modalità operative di rimozione, sui depositi autorizzati, sulle tariffe e sulle procedure di alienazione o demolizione dei veicoli abbandonati.
  • Art. 159 C.d.S.: disciplina i veicoli in stato di abbandono, la cui rimozione segue le stesse procedure dell'art. 215 con alcune specificità legate alla natura della misura.
  • L. 689/1981: legge quadro sulle sanzioni amministrative, applicabile in via sussidiaria per tutto ciò che il C.d.S. non disciplina espressamente, incluse le norme sui termini di prescrizione e sulle procedure di riscossione coattiva.
  • D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.), art. 214: disciplina il fermo amministrativo del veicolo, misura affine al blocco ma con presupposti e finalità in parte diversi; i due istituti sono spesso applicati congiuntamente o in alternativa nella prassi operativa.

Domande frequenti

Che cos'è la sanzione accessoria della rimozione del veicolo e come si differenzia dalla sanzione principale?

La sanzione accessoria della rimozione del veicolo si affianca alla sanzione principale (di norma una multa pecuniaria) e consiste nel trasporto fisico del mezzo in un deposito autorizzato. A differenza della sanzione principale, che colpisce direttamente il trasgressore nel patrimonio, la rimozione incide sul bene materiale — il veicolo — e mira a ripristinare immediatamente la legalità della circolazione. Non può essere applicata autonomamente: presuppone sempre una violazione del Codice della Strada per la quale una specifica norma del codice preveda espressamente tale misura accessoria.

Sono obbligato a pagare le spese di rimozione e custodia anche se il verbale è illegittimo?

Tecnicamente, il pagamento delle spese è condizione per la restituzione del veicolo (art. 215, comma 2, C.d.S.), indipendentemente dall'esito del ricorso sul verbale principale. Tuttavia, se il ricorso al prefetto (art. 203 C.d.S.) viene accolto e il verbale annullato, si apre la strada al rimborso delle spese già versate, da richiedere all'ente che ha eseguito la rimozione. È quindi consigliabile, per evitare danni maggiori (accumulo di spese di custodia giornaliere), ritirare il veicolo anche prima della definizione del ricorso, riservandosi di chiedere il rimborso in caso di esito favorevole.

Cosa succede se non ritiro il veicolo rimosso entro 180 giorni?

Ai sensi dell'art. 215, comma 4, C.d.S., decorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente l'indicazione della rimozione o del blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si sia presentato, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. In caso di alienazione, il ricavato copre la sanzione pecuniaria non versata e le spese di rimozione e custodia; l'eventuale eccedenza è restituita all'avente diritto. La mancata presentazione non fa perdere il diritto all'eventuale residuo, ma di fatto determina la perdita della proprietà del veicolo.

Come posso impugnare la sanzione accessoria di rimozione o blocco?

L'art. 215, comma 5, C.d.S. prevede espressamente il ricorso al prefetto, disciplinato dall'art. 203 C.d.S. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, alternativamente:

  • direttamente all'ufficio che ha emesso il verbale;
  • oppure alla prefettura territorialmente competente.

In alternativa al ricorso prefettizio, è ammesso il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., entro lo stesso termine. I due rimedi sono alternativi e non cumulabili. In entrambi i casi si può chiedere l'annullamento sia della sanzione principale sia di quella accessoria.

Cosa significa che alle spese di rimozione si applica l'art. 2756, comma 3, del codice civile?

L'art. 2756, comma 3, c.c. attribuisce un privilegio speciale mobiliare alle spese di conservazione, miglioramento e trasformazione della cosa mobile. Il richiamo dell'art. 215 C.d.S. a questa norma significa che le spese di rimozione, custodia e blocco del veicolo godono di una posizione preferenziale nel concorso con altri creditori sul ricavato dell'eventuale alienazione del veicolo. In concreto: se il veicolo viene venduto, le spese di rimozione e custodia vengono pagate prima dei creditori chirografari e di molti creditori con privilegi di rango inferiore, garantendo all'ente o al gestore del deposito il recupero dei propri crediti.

Il blocco del veicolo (ganasce) può essere disposto per qualsiasi violazione?

No. Il blocco del veicolo è una sanzione accessoria che può essere applicata solo nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada o da specifiche normative locali. Non è una misura di carattere generale. Nella prassi, viene utilizzato frequentemente dai Comuni come strumento di riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie non pagate (in questo caso, però, la base normativa è spesso il D.Lgs. 46/1999 sulla riscossione coattiva, non direttamente l'art. 215 C.d.S.). Le modalità di apposizione e rimozione devono essere stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Chi può richiedere la restituzione del veicolo rimosso o la rimozione del blocco?

Sia il comma 2 che il comma 3 dell'art. 215 C.d.S. fanno riferimento all'avente diritto, espressione che comprende in primo luogo il proprietario del veicolo, ma anche il locatario finanziario (in caso di leasing), l'usufruttuario, il comodatario munito di delega del proprietario o qualunque soggetto che possa dimostrare un titolo giuridico sul bene. Il mero possessore di fatto, privo di titolo documentabile, potrebbe incontrare difficoltà pratiche nel ritiro. È consigliabile presentarsi al deposito muniti dei documenti del veicolo (libretto di circolazione, certificato di proprietà o visura PRA) e di un documento d'identità valido.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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