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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 136 C.d.S. – Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell’autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all’autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell’art. 126, comma 5.

4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l’esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I titolari di patente UE residenti in Italia possono convertirla in patente italiana delle stesse categorie senza sostenere l'esame di idoneità.
  • La conversione si estende, a condizione di reciprocità, anche alle patenti rilasciate da Paesi extra-UE, salvo accordi internazionali.
  • Il rilascio della nuova patente è subordinato alla verifica dei requisiti psichici, fisici e morali ex artt. 119 e 120 C.d.S.
  • Chi guida con patente estera scaduta, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, è soggetto alle stesse sanzioni previste per chi guida senza patente.
  • In caso di sostituzione di una patente estera già rilasciata in sostituzione di una precedente patente italiana, la nuova patente non può essere di categoria superiore all'originaria.

L'art. 136 C.d.S. disciplina la conversione delle patenti straniere in patente italiana, con e senza esame, secondo il principio di reciprocità.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo: favorire la libera circolazione dei cittadini europei garantendo il mutuo riconoscimento delle patenti comunitarie, e al contempo tutelare la sicurezza stradale imponendo la verifica dei requisiti soggettivi del conducente. Per i Paesi extra-UE, il principio di reciprocità assicura parità di trattamento sul piano internazionale.

Analisi

Il comma 1 sancisce il diritto alla conversione automatica per i titolari di patente UE residenti in Italia, senza esame, ma con restituzione della patente originaria all'autorità estera. Il comma 3 introduce il controllo obbligatorio dei requisiti psichici, fisici e morali, derogabile solo se lo Stato membro emittente ha già applicato standard equivalenti (comma 4). Il comma 5 introduce una clausola anti-elusiva per evitare che la conversione serva ad aggirare le limitazioni di categoria imposte originariamente. Il comma 6 fissa la soglia temporale di un anno dalla residenza, oltre la quale la guida con patente estera scaduta è equiparata alla guida senza patente.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che un soggetto con patente straniera (UE o extra-UE) acquisisce la residenza anagrafica in Italia e intende regolarizzare la propria posizione, convertendo il titolo abilitativo estero. Rileva anche in fase sanzionatoria, quando un conducente continui a utilizzare una patente estera scaduta oltre il termine annuale.

Connessioni

La disposizione si raccorda con l'art. 121 C.d.S. (esame di idoneità), l'art. 119 (requisiti psichici e fisici), l'art. 120 (requisiti morali) e l'art. 126, comma 5 (procedure di accertamento sanitario). Sul piano europeo, si inserisce nel quadro della Direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, recepita in Italia con D.Lgs. 59/2011.

Domande frequenti

Un cittadino UE con patente estera deve sostenere l'esame per ottenere la patente italiana?

No. I titolari di patente rilasciata da uno Stato membro UE che abbiano acquisito la residenza in Italia possono convertirla senza sostenere l'esame di idoneità, a condizione di consegnare la patente originale e di possedere i requisiti psichici, fisici e morali richiesti dalla legge.

Anche i titolari di patente extra-UE possono convertirla in Italia?

Sì, ma solo a condizione di reciprocità, ovvero se il Paese che ha rilasciato la patente riconosce analogamente le patenti italiane. Eventuali accordi internazionali specifici possono prevedere condizioni differenti.

Cosa succede se continuo a guidare in Italia con la patente estera scaduta dopo un anno dalla residenza?

Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidare con una patente estera non più in corso di validità comporta l'applicazione delle stesse sanzioni previste per chi guida senza patente, comprese le sanzioni accessorie come il fermo del veicolo.

Posso ottenere una patente italiana di categoria superiore tramite la conversione?

No. Se la patente estera che si vuole convertire era già stata rilasciata in sostituzione di una precedente patente italiana, la nuova patente italiana non può avere una categoria superiore a quella per cui originariamente si era sostenuto l'esame di idoneità.

È necessaria una visita medica per la conversione della patente UE?

In linea di principio sì, ma l'accertamento dei requisiti psichici e fisici può essere omesso se si dimostra che lo Stato UE emittente aveva già subordinato il rilascio della patente a requisiti equivalenti a quelli italiani. In tal caso, però, la validità della nuova patente non può superare quella della patente originaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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