Art. 119 C.d.S. – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
3. L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia] (abrogato).
4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
In sintesi
L'art. 119 C.d.S. stabilisce che non può ottenere la patente chi abbia patologie fisiche o psichiche che impediscono la guida sicura, con accertamento medico obbligatorio.
Ratio della norma
L'articolo 119 del Codice della Strada mira a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, subordinando il rilascio della patente alla verifica delle condizioni fisiche e psichiche del candidato. La disposizione si fonda sul principio che la guida di un veicolo a motore richiede capacità cognitive, percettive e motorie adeguate: in assenza di tali requisiti, il rischio per il conducente e per la collettività risulta inaccettabilmente elevato. La norma bilancia il diritto alla mobilità individuale con l'interesse pubblico alla sicurezza stradale.
Analisi del testo
Il comma 1 pone una clausola generale di inidoneità: non può conseguire la patente chi presenti malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni — anatomiche, funzionali o psichiche — tali da impedire una conduzione sicura. La valutazione è dunque orientata all'impatto concreto sulla capacità di guida, non alla sola diagnosi clinica. Il comma 2 individua i soggetti abilitati all'accertamento: in via ordinaria, il medico dell'ASL con funzioni medico-legali, ma anche medici del distretto sanitario, del Ministero della Salute, militari, delle Ferrovie dello Stato, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o ispettori del Ministero del Lavoro. L'accertamento deve avvenire in gabinetti medici idonei. Il comma 2-bis introduce una disciplina speciale per i soggetti diabetici: per le patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, l'idoneità è accertata da specialisti in diabetologia, in linea con le indicazioni tecnico-scientifiche del settore. Il comma 3 fissa un limite temporale di validità del certificato: tre mesi dalla data di rilascio rispetto alla presentazione della domanda di esame. Il comma 4 riserva alle Commissioni mediche locali — costituite a livello provinciale — la competenza sui casi più delicati: mutilati, minorati fisici, soggetti con patologie cardiovascolari, neurologiche, psichiatriche, endocrine, renali, epatiche, ematologiche, persone con problemi di alcol o dipendenze, anziani in determinate categorie e conducenti coinvolti in incidenti riconducibili a cause di salute. I commi successivi consentono alle commissioni di avvalersi di specialisti e rinviano a criteri normativi per le incompatibilità assolute o relative con la guida.
Quando si applica
La norma si applica in tre principali occasioni: al primo conseguimento della patente di guida, in sede di revisione ordinaria o straordinaria della patente (tipicamente alla scadenza per le categorie soggette a rinnovo periodico), e nei casi in cui l'autorità amministrativa o giudiziaria disponga una visita di controllo — ad esempio a seguito di un incidente stradale o di segnalazioni relative allo stato di salute del conducente. In linea generale, anche chi rinnova la patente deve sottoporsi all'accertamento medico previsto dalla normativa vigente, secondo le cadenze stabilite per ciascuna categoria. Le Commissioni mediche locali intervengono ogni volta che il medico ordinario ritenga il caso meritevole di approfondimento specialistico, o nei casi espressamente elencati dal comma 4.
Connessioni con altre norme
L'articolo 119 va letto in combinato disposto con l'art. 115 C.d.S., che fissa i requisiti generali per il conseguimento della patente, e con l'art. 128 C.d.S., che disciplina la revisione della patente per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica. Rileva inoltre il D.M. recante i criteri medico-legali per l'accertamento dell'idoneità alla guida, che specifica le condizioni di incompatibilità assoluta e relativa per ciascuna patologia. In ambito europeo, la disciplina si raccorda con la Direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni, che armonizzano i requisiti medici minimi per il rilascio della patente negli Stati membri. Per i soggetti diabetici, la disposizione del comma 2-bis riflette le indicazioni delle linee guida scientifiche internazionali recepite a livello normativo. Connessioni si rinvengono anche con la normativa sulle dipendenze (D.P.R. 309/1990) per quanto riguarda i soggetti con problemi di stupefacenti o alcol.
Domande frequenti
Chi effettua la visita medica per la patente ai sensi dell'art. 119 C.d.S.?
In via ordinaria, l'accertamento è svolto da un medico della ASL con funzioni medico-legali. La norma prevede però che possano effettuarlo anche medici del distretto sanitario, medici del Ministero della Salute, ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, medici militari, medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o ispettori del Ministero del Lavoro. Per i soggetti diabetici, la visita per le patenti A e B è effettuata da uno specialista in diabetologia.
Cosa valuta la Commissione medica locale ex art. 119 comma 4 C.d.S.?
La Commissione medica locale provinciale è competente per i casi più complessi: mutilati e minorati fisici, soggetti con malattie cardiovascolari, neurologiche, psichiatriche, endocrine, renali, epatiche o ematologiche, persone con problemi di alcol o dipendenze, anziani in determinate fasce d'età e conducenti che abbiano causato incidenti per ragioni di salute. Si tratta di situazioni in cui la valutazione del medico ordinario non è sufficiente e occorre un giudizio collegiale o specialistico.
Quanto deve essere recente il certificato medico per la patente?
Secondo il comma 3 dell'art. 119 C.d.S., il certificato medico non deve essere di data anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. Un certificato più vecchio non è valido ai fini della procedura.
Una malattia cronica impedisce sempre di ottenere o rinnovare la patente?
In linea generale, no. La norma non esclude automaticamente chi abbia una patologia cronica, ma richiede che la condizione non sia tale da impedire una conduzione sicura. La valutazione è sempre individuale e tiene conto della specifica situazione clinica del soggetto. In molti casi, le Commissioni mediche locali possono rilasciare o confermare la patente con prescrizioni particolari (ad esempio, obbligo di veicolo adattato o validità ridotta con rivalutazione periodica).
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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