Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2950 c.c. – Prescrizione del diritto del mediatore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2949 - Articolo 2949 Codice Civile: Prescrizione in materia di società→Cod. civ. art. 2951 - Art. 2951 c.c.: Prescrizione in materia di spedizione e di trasp→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2948 Codice Civile: Prescrizione di cinque anni→Articolo 2952 Codice Civile: Prescrizione in materia di assicurazione→Art. 2947 c.c.: Prescrizione del diritto al risarcimento del dan→Art. 2953 c.c.: Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi→Articolo 2946 Codice Civile: Prescrizione ordinaria→Articolo 2954 Codice Civile: Prescrizione di sei mesi→Articolo 2945 Codice Civile: Effetti e durata dell’interruzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2950 c.c. fissa una prescrizione breve, di un anno, per il diritto del mediatore al pagamento della provvigione. La norma si colloca tra le ipotesi di prescrizione presuntiva e breve che il codice prevede in deroga al termine ordinario decennale, in ragione della natura dei rapporti coinvolti. La sua lettura presuppone la disciplina sostanziale della mediazione, e in particolare l'art. 1755 c.c., che individua il presupposto del diritto alla provvigione.
La prescrizione breve e la sua ratio
Il termine annuale costituisce una deroga al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. La scelta di un termine così contenuto risponde a un'esigenza di certezza: i rapporti di mediazione si esauriscono di regola in tempi rapidi, alla conclusione dell'affare, e il compenso e' tipicamente corrisposto in prossimita' della prestazione. Lasciare aperto per un decennio il credito del mediatore contrasterebbe con la natura del rapporto e con la prassi dei pagamenti immediati.
Il presupposto del diritto: la conclusione dell'affare
Per individuare il dies a quo occorre richiamare la disciplina sostanziale: ai sensi dell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento. Il diritto sorge dunque con la conclusione dell'affare riconducibile all'attività del mediatore. E' da tale momento, in cui il diritto può essere fatto valere, che inizia a decorrere il termine di prescrizione, secondo la regola generale dell'art. 2935 c.c.
L'oggetto della prescrizione
La norma riguarda specificamente il diritto al pagamento della provvigione, ossia il compenso spettante al mediatore per l'opera prestata. Si tratta del credito caratteristico del rapporto di mediazione. La prescrizione annuale colpisce l'azionabilita' di tale credito: decorso il termine senza che siano intervenuti atti interruttivi, il mediatore non può più ottenere coattivamente il pagamento, salvo il riconoscimento del debito da parte dell'obbligato.
L'interruzione della prescrizione
Come ogni prescrizione, anche quella annuale dell'art. 2950 e' soggetta alle regole generali sull'interruzione. La costituzione in mora, mediante richiesta scritta di pagamento, e gli altri atti idonei previsti dal codice interrompono il decorso del termine, che ricomincia a decorrere da capo. Il mediatore diligente che intenda conservare il proprio diritto deve dunque attivarsi tempestivamente, data la brevita' del termine.
Il rapporto con la prescrizione presuntiva
Le prescrizioni brevi previste dal codice in materia di compensi professionali e di prestazioni periodiche si fondano spesso su una presunzione di avvenuto pagamento. La logica e' che, in rapporti destinati a esaurirsi rapidamente, il decorso del termine senza pretese fa presumere che l'obbligazione sia stata adempiuta. ciò incide sul regime probatorio e sulle modalita' con cui la prescrizione può essere fatta valere.
Il coordinamento con la disciplina della mediazione
L'art. 2950 non può essere letto isolatamente: si raccorda con gli artt. 1754 e seguenti c.c., che definiscono la figura del mediatore e i presupposti del compenso. La nozione di mediatore, l'imparzialita' rispetto alle parti e il collegamento tra intervento e conclusione dell'affare condizionano l'esistenza stessa del diritto alla provvigione, prima ancora che il problema della sua prescrizione.
Rilievo pratico
La brevita' del termine impone particolare attenzione nella gestione del credito. Il mediatore che abbia maturato il diritto alla provvigione deve azionarlo o interromperne la prescrizione entro l'anno dalla conclusione dell'affare. Sul versante opposto, l'obbligato può eccepire la prescrizione decorso il termine, con effetti significativi sulla pretesa avversaria. La consapevolezza del breve termine e' quindi essenziale per entrambe le parti del rapporto.
La distinzione tra prescrizione e decadenza
Il termine annuale dell'art. 2950 e' di prescrizione, non di decadenza: e' percio' soggetto a sospensione e interruzione secondo le regole generali, e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, dovendo essere eccepito dalla parte interessata. La distinzione e' rilevante sul piano processuale, poiché incide sulle modalita' con cui l'estinzione del diritto può essere fatta valere.
Il regime probatorio nelle prescrizioni brevi
Le prescrizioni brevi fondate su una presunzione di pagamento presentano peculiarita' sul piano della prova. Chi oppone la prescrizione si avvale della presunzione che il credito sia stato soddisfatto; il creditore, per contro, deve attivarsi tempestivamente per far valere la propria pretesa o per interromperne il decorso. La brevita' del termine impone quindi una gestione diligente del credito.
Il collegamento con la figura del mediatore
Il diritto alla provvigione, oggetto della prescrizione, presuppone la sussistenza dei requisiti della mediazione: l'imparzialita' del mediatore, l'assenza di rapporti di collaborazione o dipendenza con le parti e il nesso tra l'intervento e la conclusione dell'affare. Prima ancora del problema prescrizionale, occorre dunque verificare che il diritto sia effettivamente sorto secondo la disciplina degli artt. 1754 e seguenti c.c.
La gestione diligente del credito da provvigione
La brevita' del termine annuale impone al mediatore una particolare diligenza nella gestione del proprio credito. Maturato il diritto alla provvigione con la conclusione dell'affare, e' necessario azionarlo o interromperne la prescrizione entro l'anno, mediante una richiesta scritta di pagamento o gli altri atti idonei. Sul versante opposto, l'obbligato dispone di un'efficace eccezione una volta decorso il termine. La consapevolezza del breve termine e' percio' determinante per entrambe le parti, poiché condiziona la concreta azionabilita' della pretesa al compenso.
Certezza dei rapporti e tempestivita' della pretesa
La prescrizione annuale dell'art. 2950 risponde, in ultima analisi, a un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici: chi ha prestato l'opera di mediazione deve far valere tempestivamente il proprio diritto al compenso, evitando che pretese risalenti vengano azionate a distanza di tempo, quando la prova dell'avvenuto o mancato pagamento si fa più difficile. Il breve termine bilancia l'interesse del mediatore a conseguire la provvigione con quello dell'obbligato a non restare indefinitamente esposto, in coerenza con la natura tendenzialmente rapida dei rapporti di mediazione.
Domande frequenti
In quanto tempo si prescrive il diritto alla provvigione del mediatore?
In un anno, secondo l'art. 2950 c.c., in deroga al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.
Da quando decorre il termine?
Dal momento in cui il diritto puo' essere fatto valere, ossia, di regola, dalla conclusione dell'affare riconducibile all'intervento del mediatore ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Perche' il termine e' cosi' breve?
Per esigenze di certezza: i rapporti di mediazione si esauriscono rapidamente e il compenso e' di norma corrisposto in prossimita' della prestazione.
Si puo' interrompere la prescrizione annuale?
Si. Valgono le regole generali sull'interruzione: la costituzione in mora con richiesta scritta e gli altri atti idonei fanno ricominciare a decorrere il termine da capo.
Cosa accade se decorre l'anno senza atti interruttivi?
Il credito non e' piu' azionabile coattivamente: l'obbligato puo' eccepire la prescrizione, salvo un eventuale riconoscimento del debito.