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Art. 2950 c.c. Prescrizione del diritto del mediatori
In vigore dal 19/04/1942
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento della norma
L'art. 2950 c.c. introduce una prescrizione annuale breve per il credito del mediatore alla provvigione. La ratio risiede nell'esigenza di certezza nei rapporti commerciali: il mediatore, a differenza del mandatario, non ha un rapporto continuativo con le parti e matura il credito in un momento puntuale, coincidente con la conclusione dell'affare (art. 1755 c.c.).
Decorrenza e dies a quo
Il termine annuale decorre dal giorno in cui l'affare si intende concluso per effetto dell'attività mediatoria. Non rileva il momento del pagamento del prezzo né il trasferimento della proprietà, ma l'accordo vincolante tra le parti. Qualora il mediatore non sia stato informato della conclusione, parte della dottrina ammette la decorrenza dalla conoscenza effettiva, in applicazione del principio generale dell'art. 2935 c.c.
Interruzione e sospensione
La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto idoneo a manifestare la volontà di esercitare il diritto (art. 2943 c.c.): diffida stragiudiziale, ricorso per decreto ingiuntivo, citazione. La sospensione opera nei casi tipici previsti dagli artt. 2941-2942 c.c. (rapporti tra coniugi, minori, ecc.). Va ricordato che l'art. 2953 c.c. converte la prescrizione breve in decennale una volta formatosi il giudicato.
Coordinamento con la disciplina del mandato e dell'agenzia
La norma si applica esclusivamente alla mediazione tipica ex artt. 1754 ss. c.c. Per i mediatori professionali iscritti (agenti immobiliari), la qualificazione del rapporto è determinante ai fini dell'applicazione del termine. L'agente di commercio, soggetto a diversa disciplina, beneficia di termini prescrizionali differenti previsti dalla legge speciale.
Domande frequenti
Da quando decorre il termine di prescrizione annuale per la provvigione del mediatore?
Decorre dal momento della conclusione dell'affare per effetto dell'intervento del mediatore, indipendentemente dall'esecuzione del contratto o dal pagamento del prezzo.
Cosa succede se il mediatore ottiene una sentenza di condanna?
Ai sensi dell'art. 2953 c.c., la prescrizione breve annuale viene sostituita dalla prescrizione ordinaria decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
L'invio di una fattura interrompe la prescrizione?
Sì, la fattura accompagnata da una richiesta di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., purché abbia il carattere di intimazione o richiesta formale.
La prescrizione annuale si applica anche agli agenti immobiliari?
Dipende dalla qualificazione del rapporto: se il soggetto opera come mediatore tipico ex art. 1754 c.c., si applica l'art. 2950 c.c.; se la relazione è ricondotta all'agenzia o al mandato, si applicano i relativi termini prescrizionali.
Qual è la differenza tra prescrizione e decadenza nel diritto alla provvigione?
La prescrizione (art. 2950 c.c.) si interrompe e si sospende, mentre la decadenza è un termine perentorio non soggetto a interruzione. Il diritto alla provvigione del mediatore è soggetto a prescrizione, non a decadenza.