Testo dell'articoloVigente
È la voce più piccola del rinnovo e probabilmente quella che genererà più domande, perché ha requisiti puntuali e una scadenza precisa. L’art. 7 del CCNL sottoscritto il 1° luglio 2026 riconosce al personale ATA — e a nessun altro profilo del comparto — un emolumento una tantum di 110 euro, da pagare a gennaio 2027. Vale la pena leggerne le condizioni per esteso, perché ciascuna esclude qualcuno.
Chi ne ha diritto
Il comma 1 individua i destinatari con una formula ristretta: personale ATA «con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2025-2026».
Ne discende, per esclusione, che non spetta:
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- al personale docente, di qualsiasi ordine e grado;
- al personale di università, enti di ricerca e AFAM;
- ai supplenti brevi e saltuari, il cui contratto non ha durata annuale né arriva al termine delle attività didattiche;
- a chi non era in servizio nell’anno scolastico 2025-2026.
I requisiti per i contratti a termine
Il comma 2 aggiunge due condizioni cumulative per il personale a tempo determinato: il rapporto deve essere iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non deve essere cessato anticipatamente. La prima condizione esclude chi ha preso servizio da gennaio 2026 in poi, anche con contratto fino al termine delle attività didattiche; la seconda esclude chi ha risolto il rapporto prima della sua scadenza naturale, per esempio per un’altra assunzione.
Part-time e proporzionamento
Il comma 3 dispone che al personale con rapporto a tempo parziale l’emolumento sia corrisposto «in proporzione alla percentuale di part-time». Un ATA al 50 per cento riceverà quindi 55 euro, uno al 75 per cento 82,50 euro.
Perché non fa reddito utile per gli altri istituti
Il comma 1 qualifica l’emolumento come «non computato agli effetti di cui all’art. 5». L’art. 5 è la norma che estende gli effetti degli incrementi tabellari a tutti gli istituti economici che rinviano allo stipendio: escludendone la una tantum, il contratto stabilisce che questi 110 euro non entrano nel calcolo della tredicesima, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso né della base pensionabile. Restano invece imponibili ai fini fiscali e previdenziali ordinari.
Da dove vengono i soldi
Il comma 4 indica la copertura: risorse dell’art. 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018, per la parte disponibile dell’anno 2026 e per la parte dell’anno 2027 precedente all’avvio dell’anno scolastico 2027/2028. La norma di legge che consente questa destinazione è l’art. 3, comma 1 del d.l. 9 settembre 2025 n. 127, come modificato dall’art. 18, comma 7 del d.l. 19 febbraio 2026 n. 19.
Il dettaglio non è ozioso: significa che l’emolumento è finanziato con risorse già stanziate e vincolate, e che il suo pagamento non dipende da ulteriori provvedimenti.
Le fonti da consultare
- CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 — testo firmato il 1° luglio 2026 — il PDF ufficiale sul sito ARAN, articolato e 18 tabelle
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — l’anticipazione che viene scomputata dagli aumenti
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — il procedimento che porta dalla ipotesi alla firma definitiva
Domande frequenti
Quando viene pagata la una tantum di 110 euro?
Nel mese di gennaio 2027, secondo l’art. 7, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027.
Spetta ai supplenti?
Solo a quelli con contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché il rapporto sia iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non sia cessato anticipatamente. Ai supplenti brevi e saltuari non spetta.
Spetta anche ai docenti?
No. L’art. 7 la riserva espressamente al personale ATA. I docenti beneficiano degli incrementi tabellari e, dal 2027, della rivalutazione della retribuzione professionale docenti.
Quanto spetta a un ATA part-time?
L’importo è proporzionato alla percentuale di part-time: 55 euro per un 50 per cento, 82,50 euro per un 75 per cento.
La una tantum incide sulla pensione o sul TFR?
No. Il contratto la esclude espressamente dagli effetti dell’art. 5, quindi non entra nel calcolo di tredicesima, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e base pensionabile. Resta comunque imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Risorse correlate
- CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: la guida al rinnovo
- Tutte le schede sul CCNL Istruzione e Ricerca
- Gli aumenti dei dipendenti pubblici: tutti i comparti a confronto
- Le tabelle degli aumenti ATA
- Il compenso individuale accessorio
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Quando viene pagata la una tantum di 110 euro?
Nel mese di gennaio 2027, secondo l’art. 7, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027.
Spetta ai supplenti?
Solo a quelli con contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché il rapporto sia iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non sia cessato anticipatamente. Ai supplenti brevi e saltuari non spetta.
Spetta anche ai docenti?
No. L’art. 7 la riserva espressamente al personale ATA. I docenti beneficiano degli incrementi tabellari e, dal 2027, della rivalutazione della retribuzione professionale docenti.
Quanto spetta a un ATA part-time?
L’importo è proporzionato alla percentuale di part-time: 55 euro per un 50 per cento, 82,50 euro per un 75 per cento.
La una tantum incide sulla pensione o sul TFR?
No. Il contratto la esclude espressamente dagli effetti dell’art. 5, quindi non entra nel calcolo di tredicesima, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e base pensionabile. Resta comunque imponibile ai fini fiscali e contributivi.