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Il sistema degli incarichi è la leva che, dopo il tabellare, incide di più sulla retribuzione individuale nel comparto sanità. L’ipotesi di CCNL 2025-2027 lo riscrive per intero negli artt. 15-20, con decorrenza differita al 1° gennaio 2027. Cambiano le tipologie, i valori economici, i requisiti di accesso e le regole di conferimento, rinnovo e revoca. Ecco il quadro completo, con le tabelle dei valori e i limiti quantitativi che ne condizionano la diffusione reale.
Le tre tipologie di incarico
L’art. 15, comma 4 istituisce in tutti i ruoli tre tipologie:
- Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell’area di elevata qualificazione;
- Incarico di funzione organizzativa, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- Incarico di funzione professionale, per il personale delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori.
Non è consentita l’attribuzione di più incarichi contemporaneamente, fatto salvo l’incarico di sostituzione. Gli incarichi sono gerarchicamente ordinati: quelli di posizione sono sovraordinati a quelli di funzione organizzativa, che a loro volta sono sovraordinati a quelli di funzione professionale.
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I valori economici
La tabella dell’art. 15, comma 6 fissa i valori annui complessivi — parte fissa più parte variabile — per tredici mensilità.
| Area | Tipologia di incarico | Complessità base | Complessità media | Complessità elevata |
|---|---|---|---|---|
| Elevata qualificazione | Incarico di posizione | — | da 10.000 a 20.000 € | da 10.000 a 20.000 € |
| Professionisti della salute e dei funzionari | Funzione organizzativa | — | 4.000 – 9.500 € | 9.501 – 13.500 € |
| Professionisti della salute e dei funzionari | Funzione professionale | 1.000 – 3.500 € | 4.000 – 9.500 € | 9.501 – 13.500 € |
| Assistenti | Funzione professionale | 930 € | 1.800 € | 3.000 € |
| Operatori | Funzione professionale | 700 € | 1.500 € | 2.000 € |
Il trattamento economico dell’incarico di posizione prende il nome di indennità di posizione, quello dell’incarico di funzione di indennità di funzione. Entrambe si compongono di una parte fissa — coincidente con il valore minimo — e di una parte variabile.
Due precisazioni dell’art. 17, comma 6 e 8. La parte fissa dell’indennità di funzione assorbe e ricomprende l’eventuale indennità di coordinamento già ad esaurimento, prevista dall’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di 1.678,48 euro per tredici mensilità. E l’indennità di posizione, o quella di funzione se di valore superiore a 5.000 euro annui, assorbe il compenso per il lavoro straordinario, salva la possibilità aziendale di prevedere un plafond di ore o recuperi orari, con esclusione del recupero a giornata intera.
L’incarico di base: 1.000 euro automatici
È la novità con l’impatto più diffuso. Per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari, l’art. 16, comma 3, lettera a) stabilisce che al personale neoassunto, a quello inquadrato nell’area a seguito di progressione e a quello già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità è automaticamente riconosciuto l’incarico di complessità base. L’incarico è automaticamente aggiornato in relazione a eventuali successive strutture aziendali di assegnazione.
L’art. 17, comma 7 ne fissa il valore: 1.000 euro annui, compresa la tredicesima mensilità, di sola parte fissa, per tutti i ruoli. Se la contrattazione integrativa individua le risorse a copertura nel Fondo incarichi, l’indennità per gli incarichi professionali di base dell’area dei professionisti può essere incrementata di una quota variabile fino al valore massimo di 3.500 euro annui, eventualmente diversificata per singola UO/Servizio.
L’art. 39, comma 2 crea un canale di finanziamento dedicato: dal 1° gennaio 2027, previa contrattazione integrativa, una quota fra il 10% e il 40% delle risorse che tornano disponibili nel Fondo per effetto dei differenziali economici del personale cessato appartenente all’area dei professionisti è destinata agli incarichi di base, prioritariamente alle UO di medicina e al dipartimento di salute mentale.
I requisiti per gli incarichi di media ed elevata complessità
Presupposti comuni (art. 16, comma 4): valutazione positiva della performance individuale con riferimento alle ultime due valutazioni disponibili e assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. A questi si aggiungono requisiti specifici:
| Tipologia di incarico | Ruolo sanitario | Ruolo sociosanitario | Ruoli amministrativo, professionale e tecnico |
|---|---|---|---|
| Funzione organizzativa | Diploma di laurea o titolo equipollente e tre anni di esperienza professionale; per la sola funzione di coordinamento, i requisiti dell’art. 6, commi 4 e 5 della legge 43/2006 | — | — |
| Professionista specialista | Requisiti dell’art. 6, comma 1, lett. c) della legge 43/2006 | — | Master di primo livello attinente all’incarico oggetto di selezione |
| Professionista esperto | Competenze avanzate acquisite tramite percorsi formativi complementari individuati dall’azienda con apposito regolamento, e tre anni di esperienza professionale | ← | ← |
| Funzione professionale (area professionisti) | Cinque anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza | ← | ← |
| Funzione professionale (assistenti e operatori) | Almeno cinque anni di esperienza nel profilo di appartenenza e titolo di abilitazione se richiesto per l’esercizio della professione | ← | ← |
Nel calcolo dell’esperienza si considerano tutti i periodi di servizio, anche non continuativi, maturati nel medesimo o corrispondente profilo, anche a tempo determinato o parziale, presso aziende ed enti del comparto, altre amministrazioni, ospedali privati accreditati, aziende ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche; all’estero, presso strutture pubbliche con esperienza certificata e riconosciuta.
In via sperimentale (art. 17, comma 5), gli incarichi di professionista specialista che richiedono la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche Specialistiche di cui al decreto MUR del 6 febbraio 2026 sono previsti solo nella fascia di complessità elevata. Possono inoltre essere istituiti incarichi specifici come quello di Disability Manager, responsabile dei processi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 39-ter del d.lgs. 165/2001.
I due tetti quantitativi
Sono le disposizioni che determinano quanti incarichi esisteranno davvero.
- Art. 17, comma 3: il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità elevata istituibili da ciascuna azienda non può superare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di complessità media. La percentuale può essere incrementata a livello aziendale compatibilmente con le disponibilità del Fondo.
- Art. 18, comma 3: la percentuale massima di incarichi conferibili al personale delle aree degli assistenti e degli operatori è pari al 12% del numero degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.
Gli incarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale a tempo parziale, ma solo se il valore economico non supera 5.000 euro; in tal caso il valore è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.
Conferimento, durata, rinnovo e revoca
Durata: cinque anni, o durata corrispondente all’incarico o al comando per i rapporti a tempo determinato e il personale in comando; può essere inferiore se coincide con il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo (art. 18, comma 4).
Selezione: valutazione ponderata di tutti i titoli, con peso equilibrato fra esperienza professionale, titoli di studio, altri titoli culturali e professionali e corsi di aggiornamento, escludendo automatismi generalizzati basati sull’anzianità di servizio. Sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, i master universitari e i percorsi formativi universitari. Prima della procedura selettiva l’azienda può attivare una manifestazione di interesse interna.
Rinnovo: alla scadenza l’incarico è rinnovato a seguito di esito positivo della valutazione e in assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. La valutazione di fine incarico è effettuata tre mesi prima della naturale scadenza (art. 19, comma 4).
Valutazione negativa (art. 18, comma 10): per l’area di elevata qualificazione, affidamento di altro incarico di posizione di valore inferiore, senza parte variabile nel primo anno ma con garanzia della parte fissa; per l’area dei professionisti, retrocessione a un incarico professionale di complessità base; per assistenti e operatori, perdita dell’incarico. In ogni caso, nessuna retribuzione di premialità nell’anno della valutazione negativa.
Sostituzione (art. 18, comma 13): in caso di assenza prolungata del titolare, superati due mesi l’azienda può affidare la sostituzione ad altro dipendente della stessa UO o del Dipartimento, retribuita a titolo di premialità con un importo pari al 50% della parte fissa dell’incarico sostituito, per un massimo di 12 mesi. Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori, perché avvengono nell’ambito della medesima area di inquadramento.
Prima di formalizzare una valutazione negativa l’azienda deve acquisire, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente, che può farsi assistere dalla propria organizzazione sindacale o da un legale di fiducia (art. 19, comma 5).
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
- Art. 52 d.lgs. 165/2001 — disciplina delle mansioni — il quadro legislativo su progressioni e mansioni superiori
Domande frequenti
Quando entra in vigore il nuovo sistema degli incarichi?
Dal 1° gennaio 2027. Gli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 dispongono espressamente che disapplicano e sostituiscono le corrispondenti disposizioni dei CCNL 2 novembre 2022 e 27 ottobre 2025 «a decorrere dall’1.1.2027». Fino ad allora resta in vigore la disciplina previgente.
L’incarico di base da 1.000 euro spetta a tutti?
Solo all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, e in via automatica: l’art. 16, comma 3, lett. a) lo riconosce al personale neoassunto, a quello inquadrato nell’area a seguito di progressione e a quello già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità. Il valore è di 1.000 euro annui compresa la tredicesima, elevabile fino a 3.500 euro se la contrattazione integrativa individua le risorse.
L’indennità di funzione assorbe lo straordinario?
Sì, se supera 5.000 euro annui; l’indennità di posizione lo assorbe in ogni caso (art. 17, comma 8). L’azienda può però prevedere, nei limiti del budget destinato allo straordinario e con specifica regolamentazione, un plafond di ore predefinito, oppure in alternativa recuperi orari con esclusione del recupero a giornata intera.
Che fine fa l’indennità di coordinamento?
È già ad esaurimento e viene assorbita. L’art. 17, comma 6 stabilisce che il valore dell’indennità di funzione di parte fissa «assorbe e ricomprende» l’eventuale indennità di coordinamento prevista dall’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018, nella misura annua lorda di 1.678,48 euro per tredici mensilità.
Un OSS può avere un incarico?
Sì, un incarico di funzione professionale, con valori annui di 700 euro per la complessità base, 1.500 per la media e 2.000 per l’elevata. Il numero è però contingentato: gli incarichi conferibili alle aree degli assistenti e degli operatori non possono superare complessivamente il 12% degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Il requisito è di cinque anni di esperienza nel profilo di appartenenza.
Che cosa succede se sostituisco un collega con incarico?
Se l’assenza supera due mesi, l’azienda può affidare la sostituzione. È retribuita a titolo di retribuzione di premialità, con un importo pari al 50% della parte fissa dell’incarico sostituito, per un massimo di 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine, se permane la necessità, l’incarico va riassegnato ove possibile con criterio di rotazione. La sostituzione non configura mansioni superiori.
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I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Quando entra in vigore il nuovo sistema degli incarichi?
Dal 1° gennaio 2027. Gli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 dispongono espressamente che disapplicano e sostituiscono le corrispondenti disposizioni dei CCNL 2 novembre 2022 e 27 ottobre 2025 «a decorrere dall’1.1.2027». Fino ad allora resta in vigore la disciplina previgente.
L’incarico di base da 1.000 euro spetta a tutti?
Solo all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, e in via automatica: l’art. 16, comma 3, lett. a) lo riconosce al personale neoassunto, a quello inquadrato nell’area a seguito di progressione e a quello già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità. Il valore è di 1.000 euro annui compresa la tredicesima, elevabile fino a 3.500 euro se la contrattazione integrativa individua le risorse.
L’indennità di funzione assorbe lo straordinario?
Sì, se supera 5.000 euro annui; l’indennità di posizione lo assorbe in ogni caso (art. 17, comma 8). L’azienda può però prevedere, nei limiti del budget destinato allo straordinario e con specifica regolamentazione, un plafond di ore predefinito, oppure in alternativa recuperi orari con esclusione del recupero a giornata intera.
Che fine fa l’indennità di coordinamento?
È già ad esaurimento e viene assorbita. L’art. 17, comma 6 stabilisce che il valore dell’indennità di funzione di parte fissa «assorbe e ricomprende» l’eventuale indennità di coordinamento prevista dall’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018, nella misura annua lorda di 1.678,48 euro per tredici mensilità.
Un OSS può avere un incarico?
Sì, un incarico di funzione professionale, con valori annui di 700 euro per la complessità base, 1.500 per la media e 2.000 per l’elevata. Il numero è però contingentato: gli incarichi conferibili alle aree degli assistenti e degli operatori non possono superare complessivamente il 12% degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Il requisito è di cinque anni di esperienza nel profilo di appartenenza.
Che cosa succede se sostituisco un collega con incarico?
Se l’assenza supera due mesi, l’azienda può affidare la sostituzione. È retribuita a titolo di retribuzione di premialità, con un importo pari al 50% della parte fissa dell’incarico sostituito, per un massimo di 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine, se permane la necessità, l’incarico va riassegnato ove possibile con criterio di rotazione. La sostituzione non configura mansioni superiori.