Testo dell'articoloVigente
Nella Tabella 4 dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027 c’è un dettaglio che merita attenzione: il profilo di Ostetrica non è nella fascia comune degli altri profili sanitari dell’area dei professionisti della salute, ma ha una riga separata con importi più alti, identici a quelli dell’indennità di specificità infermieristica. È una scelta contrattuale precisa, e vale 281,40 euro lordi l’anno rispetto agli altri profili sanitari della stessa area.
La riga dedicata nella Tabella 4
L’art. 42 incrementa l’indennità tutela del malato e promozione della salute con decorrenza 1° gennaio 2026, per dodici mensilità. La Tabella 4 articola l’incremento su quattro fasce, e la prima è riservata alle ostetriche.
| Area di inquadramento | Incremento mensile dal 1.1.2026 | Nuovo valore mensile dal 1.1.2026 |
|---|---|---|
| Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica | 93,35 | 181,14 |
| Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) | 69,90 | 121,87 |
| Assistenti | 62,40 | 108,80 |
| Operatori | 58,50 | 102,01 |
La nota (1) precisa: «l’indennità è corrisposta a: Ostetrica e Ostetrica-senior. L’indennità è corrisposta, con gli stessi valori di incremento e negli stessi valori rideterminati, per i medesimi profili inquadrati nell’Area di elevata qualificazione».
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L’allineamento con la specificità infermieristica
Il confronto con la Tabella 3 è immediato: l’indennità di specificità infermieristica dell’area dei professionisti della salute cresce anch’essa di 93,35 euro mensili e arriva anch’essa a 181,14 euro.
| Profilo | Indennità | Incremento mensile dal 1.1.2026 | Valore mensile rideterminato |
|---|---|---|---|
| Infermiere (area professionisti) | Specificità infermieristica | 93,35 € | 181,14 € |
| Ostetrica e ostetrica senior | Tutela del malato e promozione della salute | 93,35 € | 181,14 € |
| Altri profili sanitari e tecnici dell’area | Tutela del malato e promozione della salute | 69,90 € | 121,87 € |
Le due indennità restano istituti distinti, con articoli e tabelle separate, ma sul piano economico il trattamento è identico.
La somma a regime per un’ostetrica
| Voce | Importo | Mensilità | Totale annuo a regime |
|---|---|---|---|
| Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) | 130,20 € | 13 | 1.692,60 € |
| Incremento indennità tutela del malato — profilo Ostetrica (Tabella 4, dal 1.1.2026) | 93,35 € | 12 | 1.120,20 € |
| Totale | 2.812,80 € | ||
| equivalente mensile su 12 mensilità | 234,40 € |
Come leggere questo conto. È la somma delle sole voci certe e uguali per tutti quelli con lo stesso inquadramento e lo stesso profilo: stipendio tabellare e indennità professionale. Non comprende il salario accessorio (turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità), che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa, né le indennità legate all’incarico. Le medie diffuse dall’ARAN comprendono invece anche quelle risorse: è la ragione della differenza.
Le voci che possono aggiungersi
- Indennità per particolari UO/Servizi (art. 43): 5,00 euro per giornata di presenza per il personale del ruolo sanitario assegnato ai gruppi operatori, alle terapie intensive e sub-intensive e alle unità operative di emergenza-urgenza, con esclusione di chi percepisce l’indennità di pronto soccorso.
- Indennità ferie (art. 28, comma 2): per chi lavora in turno, notturno e festivo è la novità con l’impatto più concreto, perché recupera in ferie una quota delle indennità percepite nel semestre precedente (come si calcola).
- Incarichi di funzione dal 1° gennaio 2027, con valori annui da 1.000-3.500 euro (complessità base) a 9.501-13.500 euro (elevata) per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari.
TFR e trattamento di quiescenza
L’art. 36, comma 1, lettera k) include l’indennità tutela del malato e promozione della salute fra le voci della retribuzione annua utile per la liquidazione del trattamento di fine rapporto. L’art. 38, comma 1 conferma che gli incrementi tabellari hanno effetto integrale sulla tredicesima, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità premio di servizio e sul TFR, oltre che sulle ritenute previdenziali e sui contributi di riscatto.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
Di quanto aumenta lo stipendio di un’ostetrica con il CCNL 2025-2027?
A regime dal 2027: 1.692,60 euro annui di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) più 1.120,20 euro di incremento dell’indennità tutela del malato (93,35 euro per dodici mensilità), per un totale di 2.812,80 euro lordi l’anno, pari a 234,40 euro mensili su dodici mensilità.
Le ostetriche prendono l’indennità di specificità infermieristica?
No: quella è riservata ai profili elencati nelle note della Tabella 3 (infermiere, infermiere pediatrico, infermiere generico e psichiatrico, puericultrice). Alle ostetriche spetta l’indennità tutela del malato e promozione della salute, ma con importi identici a quelli della specificità infermieristica dell’area dei professionisti: 93,35 euro di incremento e 181,14 euro di valore rideterminato.
L’aumento vale anche per l’ostetrica senior?
Sì. La nota (1) della Tabella 4 indica come destinatari «Ostetrica e Ostetrica-senior» e precisa che gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.
Da quando decorre l’aumento dell’indennità?
Dal 1° gennaio 2026, in un’unica soluzione: la Tabella 4 prevede una sola decorrenza, a differenza del tabellare che è scaglionato su tre date. L’esigibilità effettiva resta subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto, che segue la certificazione della Corte dei conti.
Come incide sugli arretrati?
Chi è in servizio dall’inizio del 2025 accumula gli arretrati del tabellare dal 1° gennaio 2025 e quelli dell’indennità dal 1° gennaio 2026. Dagli importi va però scomputata l’anticipazione già percepita ai sensi dell’art. 47-bis del d.lgs. 165/2001, come previsto dall’art. 37, comma 3 dell’ipotesi.
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- Le tabelle stipendiali complete, area per area
- Arretrati: importi, tempi e tassazione
- Indennità tutela del malato: importi e destinatari
- Aumento infermieri: il confronto
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I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Di quanto aumenta lo stipendio di un’ostetrica con il CCNL 2025-2027?
A regime dal 2027: 1.692,60 euro annui di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) più 1.120,20 euro di incremento dell’indennità tutela del malato (93,35 euro per dodici mensilità), per un totale di 2.812,80 euro lordi l’anno, pari a 234,40 euro mensili su dodici mensilità.
Le ostetriche prendono l’indennità di specificità infermieristica?
No: quella è riservata ai profili elencati nelle note della Tabella 3 (infermiere, infermiere pediatrico, infermiere generico e psichiatrico, puericultrice). Alle ostetriche spetta l’indennità tutela del malato e promozione della salute, ma con importi identici a quelli della specificità infermieristica dell’area dei professionisti: 93,35 euro di incremento e 181,14 euro di valore rideterminato.
L’aumento vale anche per l’ostetrica senior?
Sì. La nota (1) della Tabella 4 indica come destinatari «Ostetrica e Ostetrica-senior» e precisa che gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.
Da quando decorre l’aumento dell’indennità?
Dal 1° gennaio 2026, in un’unica soluzione: la Tabella 4 prevede una sola decorrenza, a differenza del tabellare che è scaglionato su tre date. L’esigibilità effettiva resta subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto, che segue la certificazione della Corte dei conti.
Come incide sugli arretrati?
Chi è in servizio dall’inizio del 2025 accumula gli arretrati del tabellare dal 1° gennaio 2025 e quelli dell’indennità dal 1° gennaio 2026. Dagli importi va però scomputata l’anticipazione già percepita ai sensi dell’art. 47-bis del d.lgs. 165/2001, come previsto dall’art. 37, comma 3 dell’ipotesi.