Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La cifra dei 240 euro è quella che ha fatto il giro dei giornali il 29 luglio 2026, ma non compare in nessuna riga delle tabelle contrattuali. Nasce dalla combinazione di due leve distinte, con decorrenze diverse: l’aumento del tabellare dell’area dei professionisti della salute e l’aumento dell’indennità di specificità infermieristica. Qui la somma è ricostruita voce per voce dal testo firmato, con l’indicazione precisa di che cosa spetta a chi.

La prima leva: lo stipendio tabellare

L’infermiere, l’infermiere pediatrico e i corrispondenti profili senior sono inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. La Tabella 1a fissa per quest’area gli incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, per tredici mensilità.

Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20

A regime, dal 1° gennaio 2027, sono 130,20 euro mensili: 1.692,60 euro lordi l’anno di solo tabellare. Il nuovo stipendio tabellare annuo dell’area è di 26.481,33 euro su dodici mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

La seconda leva: l’indennità di specificità infermieristica

L’art. 41 dell’ipotesi incrementa l’indennità di specificità infermieristica introdotta dal CCNL 27 ottobre 2025, con decorrenza 1° gennaio 2026 e corresponsione su dodici mensilità.

Tabella 3 — indennità di specificità infermieristica, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
Professionisti della salute e dei funzionari 93,35 181,14
Assistenti 83,23 161,50
Operatori 78,07 151,48

Per l’infermiere dell’area dei professionisti l’incremento è di 93,35 euro mensili e il valore rideterminato di 181,14 euro mensili: 1.120,20 euro lordi l’anno di solo incremento.

La nota (1) della Tabella 3 individua con precisione i destinatari di questa fascia: infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior, infermiere pediatrico senior. L’indennità è corrisposta con gli stessi valori anche ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

La somma: quanto fa davvero

Voce Importo Mensilità Totale annuo a regime
Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) 130,20 € 13 1.692,60 €
Incremento indennità di specificità infermieristica (Tabella 3, dal 1.1.2026) 93,35 € 12 1.120,20 €
Totale 2.812,80 €
equivalente mensile su 12 mensilità 234,40 €

Come leggere questo conto. È la somma delle sole voci certe e uguali per tutti quelli con lo stesso inquadramento e lo stesso profilo: stipendio tabellare e indennità professionale. Non comprende il salario accessorio (turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità), che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa, né le indennità legate all’incarico. Le medie diffuse dall’ARAN comprendono invece anche quelle risorse: è la ragione della differenza.

Il conto spiega anche l’ordine di grandezza degli arretrati: chi è in servizio dall’inizio del 2025 accumula il tabellare dal 1° gennaio 2025 e l’indennità dal 1° gennaio 2026, per un totale che l’ARAN stima mediamente in 2.300 euro lordi al 31 ottobre 2026.

Un punto che genera moltissime domande: gli incrementi delle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. L’art. 37, comma 3 dell’ipotesi dice espressamente che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001» corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. In pratica quanto già incassato a titolo di anticipazione viene scomputato: è la ragione per cui gli arretrati stimati dall’ARAN sono più bassi della semplice moltiplicazione fra incremento mensile e mensilità arretrate.

Gli infermieri che non prendono 240 euro

La Tabella 3 distingue tre fasce, e non tutte corrispondono all’area dei professionisti. La differenza è sostanziale.

Profili Area Tabellare a regime (13 mens.) Indennità specificità (12 mens.) Totale annuo
Infermiere, infermiere pediatrico, e relativi profili senior Professionisti della salute e dei funzionari 1.692,60 € 1.120,20 € 2.812,80 €
Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, puericultrice senior Assistenti 1.560,00 € 998,76 € 2.558,76 €
Infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, puericultrice Operatori 1.463,80 € 936,84 € 2.400,64 €

C’è poi una variabile che pesa quanto il contratto: l’indennità di pronto soccorso dell’art. 69 del CCNL 27 ottobre 2025, finanziata da risorse di legge e ripartita a livello regionale, e la nuova indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi dell’art. 43, che vale 5 euro lordi per giornata di presenza in terapia intensiva, sub-intensiva, emergenza-urgenza, malattie infettive, nefrologia e dialisi, sanità penitenziaria, servizi per le dipendenze e assistenza domiciliare diretta.

Che cosa cambia oltre alla busta paga

  • TFR: l’art. 36 conferma che l’indennità di specificità infermieristica rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, insieme al tabellare, ai differenziali economici di professionalità e alle indennità di posizione e di funzione.
  • Incarichi: dal 1° gennaio 2027 il nuovo sistema degli incarichi prevede, in via sperimentale, incarichi di professionista specialista che richiedono la laurea magistrale in Scienze infermieristiche specialistiche, istituibili solo nella fascia di complessità elevata (il nuovo sistema).
  • Vestizione e consegne: l’art. 24 riconosce come orario di lavoro fino a 10 minuti forfettari per vestizione e svestizione e fino a 15 minuti complessivi dove serve il passaggio di consegne nelle unità operative sulle 24 ore (i dettagli).
  • Infermiere di famiglia: la Dichiarazione congiunta n. 3 rinvia al prossimo rinnovo l’inquadramento della figura prevista dalla legge 77/2020. Nell’ipotesi 2025-2027 non trova collocazione.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Quanto aumenta lo stipendio di un infermiere con il CCNL 2025-2027?

A regime, dal 1° gennaio 2027, la somma delle voci certe è di 2.812,80 euro lordi l’anno: 1.692,60 euro di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) e 1.120,20 euro di incremento dell’indennità di specificità infermieristica (93,35 euro per dodici mensilità). Equivalgono a 234,40 euro mensili su dodici mensilità. La media dei 240 euro indicata dall’ARAN comprende anche le risorse destinate ai fondi aziendali.

L’indennità di specificità infermieristica spetta a tutti gli infermieri?

Spetta ai profili elencati nelle note della Tabella 3, ma con importi diversi per area. La fascia piena da 181,14 euro mensili è riservata a infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior e infermiere pediatrico senior. Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior e puericultrice senior stanno a 161,50 euro; infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso e puericultrice a 151,48 euro. Gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

Da quando aumenta l’indennità di specificità?

Dal 1° gennaio 2026, in un’unica soluzione: a differenza del tabellare, che ha tre scaglioni, l’art. 41 e la Tabella 3 prevedono una sola decorrenza. L’esigibilità resta però subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto, dopo la certificazione della Corte dei conti.

L’indennità di specificità infermieristica è utile ai fini del TFR?

Sì. L’art. 36, comma 1, lettera j) la include espressamente fra le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, insieme al tabellare, ai differenziali economici di professionalità, alla tredicesima, alla RIA, agli assegni ad personam, alle indennità di posizione e di funzione e all’indennità tutela del malato.

Un infermiere in pronto soccorso prende anche la nuova indennità da 5 euro al giorno?

No, e la ragione è scritta nella tabella dell’art. 43: la fascia 1 comprende le unità operative e i servizi di emergenza-urgenza «con esclusione dei destinatari dell’indennità di cui all’art. 69 del CCNL 27.10.2025», cioè di chi già percepisce l’indennità di pronto soccorso. Le due voci non si cumulano. Chi è assegnato a più servizi riceve comunque la sola indennità di importo maggiore.

Gli infermieri a tempo determinato hanno gli stessi aumenti?

Sì. Il contratto si applica a tutto il personale «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato» (art. 1, comma 1). Incrementi tabellari e indennità professionali spettano per i periodi di servizio effettivamente prestati, con riproporzionamento in caso di rapporto a tempo parziale.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Due voci, non una: l’aumento per gli infermieri nasce dalla somma fra l’incremento dello stipendio tabellare e l’incremento dell’indennità di specificità infermieristica.
  • Tabellare: gli infermieri sono nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, con incrementi di 50,50 euro dal 2025, 101,10 dal 2026 e 130,20 dal 2027, per tredici mensilità.
  • Specificità infermieristica: +93,35 euro mensili dal 1° gennaio 2026, per dodici mensilità, che portano l’indennità a 181,14 euro mensili.
  • Somma a regime: 1.692,60 euro annui di tabellare più 1.120,20 euro di indennità, cioè 2.812,80 euro lordi l’anno, pari a 234,40 euro mensili su dodici mensilità. Il resto, fino alla media dei 240 euro indicata dall’ARAN, passa dai fondi aziendali.
  • Arretrati: stimati dall’ARAN in circa 2.300 euro medi lordi al 31 ottobre 2026, al netto dell’anticipazione già percepita.
  • Attenzione all’area: infermieri generici, infermieri psichiatrici con un anno di corso e puericultrici sono inquadrati nelle aree degli assistenti o degli operatori, con valori inferiori.

Domande frequenti

Quanto aumenta lo stipendio di un infermiere con il CCNL 2025-2027?

A regime, dal 1° gennaio 2027, la somma delle voci certe è di 2.812,80 euro lordi l’anno: 1.692,60 euro di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) e 1.120,20 euro di incremento dell’indennità di specificità infermieristica (93,35 euro per dodici mensilità). Equivalgono a 234,40 euro mensili su dodici mensilità. La media dei 240 euro indicata dall’ARAN comprende anche le risorse destinate ai fondi aziendali.

L’indennità di specificità infermieristica spetta a tutti gli infermieri?

Spetta ai profili elencati nelle note della Tabella 3, ma con importi diversi per area. La fascia piena da 181,14 euro mensili è riservata a infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior e infermiere pediatrico senior. Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior e puericultrice senior stanno a 161,50 euro; infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso e puericultrice a 151,48 euro. Gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

Da quando aumenta l’indennità di specificità?

Dal 1° gennaio 2026, in un’unica soluzione: a differenza del tabellare, che ha tre scaglioni, l’art. 41 e la Tabella 3 prevedono una sola decorrenza. L’esigibilità resta però subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto, dopo la certificazione della Corte dei conti.

L’indennità di specificità infermieristica è utile ai fini del TFR?

Sì. L’art. 36, comma 1, lettera j) la include espressamente fra le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, insieme al tabellare, ai differenziali economici di professionalità, alla tredicesima, alla RIA, agli assegni ad personam, alle indennità di posizione e di funzione e all’indennità tutela del malato.

Un infermiere in pronto soccorso prende anche la nuova indennità da 5 euro al giorno?

No, e la ragione è scritta nella tabella dell’art. 43: la fascia 1 comprende le unità operative e i servizi di emergenza-urgenza «con esclusione dei destinatari dell’indennità di cui all’art. 69 del CCNL 27.10.2025», cioè di chi già percepisce l’indennità di pronto soccorso. Le due voci non si cumulano. Chi è assegnato a più servizi riceve comunque la sola indennità di importo maggiore.

Gli infermieri a tempo determinato hanno gli stessi aumenti?

Sì. Il contratto si applica a tutto il personale «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato» (art. 1, comma 1). Incrementi tabellari e indennità professionali spettano per i periodi di servizio effettivamente prestati, con riproporzionamento in caso di rapporto a tempo parziale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.