Testo dell'articoloVigente
La cifra dei 240 euro è quella che ha fatto il giro dei giornali il 29 luglio 2026, ma non compare in nessuna riga delle tabelle contrattuali. Nasce dalla combinazione di due leve distinte, con decorrenze diverse: l’aumento del tabellare dell’area dei professionisti della salute e l’aumento dell’indennità di specificità infermieristica. Qui la somma è ricostruita voce per voce dal testo firmato, con l’indicazione precisa di che cosa spetta a chi.
La prima leva: lo stipendio tabellare
L’infermiere, l’infermiere pediatrico e i corrispondenti profili senior sono inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. La Tabella 1a fissa per quest’area gli incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, per tredici mensilità.
| Area di inquadramento | Dal 1.1.2025 | Dal 1.1.2026 | Dal 1.1.2027 |
|---|---|---|---|
| Professionisti della salute e dei funzionari | 50,50 | 101,10 | 130,20 |
A regime, dal 1° gennaio 2027, sono 130,20 euro mensili: 1.692,60 euro lordi l’anno di solo tabellare. Il nuovo stipendio tabellare annuo dell’area è di 26.481,33 euro su dodici mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima.
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La seconda leva: l’indennità di specificità infermieristica
L’art. 41 dell’ipotesi incrementa l’indennità di specificità infermieristica introdotta dal CCNL 27 ottobre 2025, con decorrenza 1° gennaio 2026 e corresponsione su dodici mensilità.
| Area di inquadramento | Incremento mensile dal 1.1.2026 | Nuovo valore mensile dal 1.1.2026 |
|---|---|---|
| Professionisti della salute e dei funzionari | 93,35 | 181,14 |
| Assistenti | 83,23 | 161,50 |
| Operatori | 78,07 | 151,48 |
Per l’infermiere dell’area dei professionisti l’incremento è di 93,35 euro mensili e il valore rideterminato di 181,14 euro mensili: 1.120,20 euro lordi l’anno di solo incremento.
La nota (1) della Tabella 3 individua con precisione i destinatari di questa fascia: infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior, infermiere pediatrico senior. L’indennità è corrisposta con gli stessi valori anche ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.
La somma: quanto fa davvero
| Voce | Importo | Mensilità | Totale annuo a regime |
|---|---|---|---|
| Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) | 130,20 € | 13 | 1.692,60 € |
| Incremento indennità di specificità infermieristica (Tabella 3, dal 1.1.2026) | 93,35 € | 12 | 1.120,20 € |
| Totale | 2.812,80 € | ||
| equivalente mensile su 12 mensilità | 234,40 € |
Come leggere questo conto. È la somma delle sole voci certe e uguali per tutti quelli con lo stesso inquadramento e lo stesso profilo: stipendio tabellare e indennità professionale. Non comprende il salario accessorio (turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità), che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa, né le indennità legate all’incarico. Le medie diffuse dall’ARAN comprendono invece anche quelle risorse: è la ragione della differenza.
Il conto spiega anche l’ordine di grandezza degli arretrati: chi è in servizio dall’inizio del 2025 accumula il tabellare dal 1° gennaio 2025 e l’indennità dal 1° gennaio 2026, per un totale che l’ARAN stima mediamente in 2.300 euro lordi al 31 ottobre 2026.
Un punto che genera moltissime domande: gli incrementi delle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. L’art. 37, comma 3 dell’ipotesi dice espressamente che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001» corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. In pratica quanto già incassato a titolo di anticipazione viene scomputato: è la ragione per cui gli arretrati stimati dall’ARAN sono più bassi della semplice moltiplicazione fra incremento mensile e mensilità arretrate.
Gli infermieri che non prendono 240 euro
La Tabella 3 distingue tre fasce, e non tutte corrispondono all’area dei professionisti. La differenza è sostanziale.
| Profili | Area | Tabellare a regime (13 mens.) | Indennità specificità (12 mens.) | Totale annuo |
|---|---|---|---|---|
| Infermiere, infermiere pediatrico, e relativi profili senior | Professionisti della salute e dei funzionari | 1.692,60 € | 1.120,20 € | 2.812,80 € |
| Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, puericultrice senior | Assistenti | 1.560,00 € | 998,76 € | 2.558,76 € |
| Infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, puericultrice | Operatori | 1.463,80 € | 936,84 € | 2.400,64 € |
C’è poi una variabile che pesa quanto il contratto: l’indennità di pronto soccorso dell’art. 69 del CCNL 27 ottobre 2025, finanziata da risorse di legge e ripartita a livello regionale, e la nuova indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi dell’art. 43, che vale 5 euro lordi per giornata di presenza in terapia intensiva, sub-intensiva, emergenza-urgenza, malattie infettive, nefrologia e dialisi, sanità penitenziaria, servizi per le dipendenze e assistenza domiciliare diretta.
Che cosa cambia oltre alla busta paga
- TFR: l’art. 36 conferma che l’indennità di specificità infermieristica rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, insieme al tabellare, ai differenziali economici di professionalità e alle indennità di posizione e di funzione.
- Incarichi: dal 1° gennaio 2027 il nuovo sistema degli incarichi prevede, in via sperimentale, incarichi di professionista specialista che richiedono la laurea magistrale in Scienze infermieristiche specialistiche, istituibili solo nella fascia di complessità elevata (il nuovo sistema).
- Vestizione e consegne: l’art. 24 riconosce come orario di lavoro fino a 10 minuti forfettari per vestizione e svestizione e fino a 15 minuti complessivi dove serve il passaggio di consegne nelle unità operative sulle 24 ore (i dettagli).
- Infermiere di famiglia: la Dichiarazione congiunta n. 3 rinvia al prossimo rinnovo l’inquadramento della figura prevista dalla legge 77/2020. Nell’ipotesi 2025-2027 non trova collocazione.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
Quanto aumenta lo stipendio di un infermiere con il CCNL 2025-2027?
A regime, dal 1° gennaio 2027, la somma delle voci certe è di 2.812,80 euro lordi l’anno: 1.692,60 euro di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) e 1.120,20 euro di incremento dell’indennità di specificità infermieristica (93,35 euro per dodici mensilità). Equivalgono a 234,40 euro mensili su dodici mensilità. La media dei 240 euro indicata dall’ARAN comprende anche le risorse destinate ai fondi aziendali.
L’indennità di specificità infermieristica spetta a tutti gli infermieri?
Spetta ai profili elencati nelle note della Tabella 3, ma con importi diversi per area. La fascia piena da 181,14 euro mensili è riservata a infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior e infermiere pediatrico senior. Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior e puericultrice senior stanno a 161,50 euro; infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso e puericultrice a 151,48 euro. Gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.
Da quando aumenta l’indennità di specificità?
Dal 1° gennaio 2026, in un’unica soluzione: a differenza del tabellare, che ha tre scaglioni, l’art. 41 e la Tabella 3 prevedono una sola decorrenza. L’esigibilità resta però subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto, dopo la certificazione della Corte dei conti.
L’indennità di specificità infermieristica è utile ai fini del TFR?
Sì. L’art. 36, comma 1, lettera j) la include espressamente fra le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, insieme al tabellare, ai differenziali economici di professionalità, alla tredicesima, alla RIA, agli assegni ad personam, alle indennità di posizione e di funzione e all’indennità tutela del malato.
Un infermiere in pronto soccorso prende anche la nuova indennità da 5 euro al giorno?
No, e la ragione è scritta nella tabella dell’art. 43: la fascia 1 comprende le unità operative e i servizi di emergenza-urgenza «con esclusione dei destinatari dell’indennità di cui all’art. 69 del CCNL 27.10.2025», cioè di chi già percepisce l’indennità di pronto soccorso. Le due voci non si cumulano. Chi è assegnato a più servizi riceve comunque la sola indennità di importo maggiore.
Gli infermieri a tempo determinato hanno gli stessi aumenti?
Sì. Il contratto si applica a tutto il personale «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato» (art. 1, comma 1). Incrementi tabellari e indennità professionali spettano per i periodi di servizio effettivamente prestati, con riproporzionamento in caso di rapporto a tempo parziale.
Risorse correlate
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I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Quanto aumenta lo stipendio di un infermiere con il CCNL 2025-2027?
A regime, dal 1° gennaio 2027, la somma delle voci certe è di 2.812,80 euro lordi l’anno: 1.692,60 euro di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) e 1.120,20 euro di incremento dell’indennità di specificità infermieristica (93,35 euro per dodici mensilità). Equivalgono a 234,40 euro mensili su dodici mensilità. La media dei 240 euro indicata dall’ARAN comprende anche le risorse destinate ai fondi aziendali.
L’indennità di specificità infermieristica spetta a tutti gli infermieri?
Spetta ai profili elencati nelle note della Tabella 3, ma con importi diversi per area. La fascia piena da 181,14 euro mensili è riservata a infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior e infermiere pediatrico senior. Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior e puericultrice senior stanno a 161,50 euro; infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso e puericultrice a 151,48 euro. Gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.
Da quando aumenta l’indennità di specificità?
Dal 1° gennaio 2026, in un’unica soluzione: a differenza del tabellare, che ha tre scaglioni, l’art. 41 e la Tabella 3 prevedono una sola decorrenza. L’esigibilità resta però subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto, dopo la certificazione della Corte dei conti.
L’indennità di specificità infermieristica è utile ai fini del TFR?
Sì. L’art. 36, comma 1, lettera j) la include espressamente fra le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, insieme al tabellare, ai differenziali economici di professionalità, alla tredicesima, alla RIA, agli assegni ad personam, alle indennità di posizione e di funzione e all’indennità tutela del malato.
Un infermiere in pronto soccorso prende anche la nuova indennità da 5 euro al giorno?
No, e la ragione è scritta nella tabella dell’art. 43: la fascia 1 comprende le unità operative e i servizi di emergenza-urgenza «con esclusione dei destinatari dell’indennità di cui all’art. 69 del CCNL 27.10.2025», cioè di chi già percepisce l’indennità di pronto soccorso. Le due voci non si cumulano. Chi è assegnato a più servizi riceve comunque la sola indennità di importo maggiore.
Gli infermieri a tempo determinato hanno gli stessi aumenti?
Sì. Il contratto si applica a tutto il personale «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato» (art. 1, comma 1). Incrementi tabellari e indennità professionali spettano per i periodi di servizio effettivamente prestati, con riproporzionamento in caso di rapporto a tempo parziale.