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In sintesi
- L’art. 6, D.P.R. 633/1972 fissa quando l’operazione si considera effettuata: da quel momento l’imposta diventa (di regola) esigibile e partono gli obblighi di fatturazione.
- Beni immobili: alla stipula dell’atto. Beni mobili: alla consegna o spedizione. Servizi: al pagamento del corrispettivo.
- Fattura emessa o corrispettivo incassato prima? L’operazione si considera effettuata, per l’importo fatturato o pagato, a quella data: gli acconti scontano subito l’IVA.
- Se gli effetti traslativi sono differiti, per i beni mobili l’operazione scatta comunque entro un anno dalla consegna.
- L’esigibilità può divergere dall’effettuazione: operazioni verso lo Stato, IVA per cassa, split payment.
Perché il momento impositivo è la chiave di tutto
Dalla data di effettuazione discendono: l’obbligo di emettere fattura (immediata entro 12 giorni, differita entro il 15 del mese successivo con DDT), l’aliquota applicabile in caso di modifiche normative, il periodo di liquidazione in cui l’imposta confluisce e la decorrenza del diritto alla detrazione per il cliente. Sbagliare il momento significa spostare imposta tra periodi: la contestazione tipica è tardiva fatturazione.
Le tre regole base
- Cessioni di beni immobili: momento della stipulazione dell’atto. Il preliminare non rileva (ma gli acconti versati sì, per la parte pagata);
- cessioni di beni mobili: momento della consegna o spedizione. Se il contratto ha effetti traslativi sospesi (vendita con riserva di gradimento, conto visione), l’operazione si considera comunque effettuata al verificarsi dell’effetto e comunque entro un anno dalla consegna. La vendita con riserva di proprietà rileva subito, alla consegna;
- prestazioni di servizi: momento del pagamento del corrispettivo, quale che sia lo stato di avanzamento della prestazione. Il servizio ultimato ma non pagato non è ancora “effettuato” — con l’eccezione dei servizi UE generici, effettuati alla ultimazione (o alla maturazione dei corrispettivi periodici).
Fattura e acconti anticipano tutto
Se prima degli eventi visti sopra viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all’importo fatturato o pagato. È la regola che governa acconti e caparre confirmatorie trasformate in acconto: l’acconto sul preliminare immobiliare sconta l’IVA subito, con l’aliquota vigente in quel momento.
Effettuazione ed esigibilità: non sempre coincidono
L’esigibilità — il momento in cui l’imposta entra nella liquidazione del cedente — di regola coincide con l’effettuazione. I casi di divergenza:
- operazioni verso Stato ed enti pubblici (art. 6, co. 5): esigibilità differita al pagamento, oggi in pratica assorbita dallo split payment;
- IVA per cassa: esigibilità all’incasso, con tetto di un anno;
- cessioni periodiche o continuative e somministrazioni: rilevano i pagamenti dei corrispettivi secondo le pattuizioni.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. firma a giugno un preliminare per vendere un capannone a 500.000 euro, incassando 100.000 di acconto; il rogito è a ottobre. IVA: 22.000 subito a giugno sull’acconto (pagamento anticipato), 88.000 a ottobre sul saldo (stipula). Se invece Alfa consegnasse a giugno un macchinario “in prova” con gradimento a 90 giorni, l’operazione si effettuerebbe al gradimento — e comunque non oltre giugno 2027.
Domande frequenti
Il professionista che finisce il lavoro a dicembre e incassa a febbraio quando fattura?
Al pagamento: febbraio. L’ultimazione della prestazione non fa scattare l’IVA per i servizi interni (la parcella “pro-forma” serve proprio a chiedere il pagamento senza emettere fattura). Ai fini reddituali, per il professionista conta comunque la cassa.
La fattura differita sposta il momento impositivo?
No: l’operazione resta effettuata alla consegna (documentata da DDT); la fattura differita entro il 15 del mese successivo è solo una modalità di fatturazione, e l’imposta confluisce nella liquidazione del mese di effettuazione.
Cosa succede se cambia l’aliquota tra acconto e saldo?
Ogni frazione sconta l’aliquota vigente al proprio momento impositivo: acconto con la vecchia, saldo con la nuova. Nessun conguaglio retroattivo sull’acconto correttamente fatturato.