Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La società semplice (artt. 2251-2290 c.c.) è la forma base delle società di persone, utilizzabile solo per attività non commerciali: tipicamente agricoltura, gestione di immobili o di patrimoni. Le sue norme fanno da modello generale per SNC e SAS.

Che cos’è e per cosa si usa

La società semplice può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività non commerciale (art. 2249 c.c.): non può svolgere le attività commerciali dell’art. 2195 c.c. Si usa per attività agricole, professionali in forma associata (nei limiti consentiti), gestione di patrimoni immobiliari e mobiliari, holding di mero godimento.

Costituzione: massima libertà di forma

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.): può nascere anche verbalmente o per fatti concludenti. Se conferiti immobili, occorre la forma scritta. La società semplice che esercita attività agricola si iscrive nella sezione speciale del Registro delle imprese.

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Amministrazione e rappresentanza

Salvo patto contrario, l’amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente (art. 2257 c.c.); è possibile l’amministrazione congiuntiva (art. 2258). La rappresentanza spetta agli amministratori e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266 c.c.).

Responsabilità dei soci

Dei debiti sociali rispondono il patrimonio della società e, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome e per conto della società (art. 2267 c.c.); per gli altri soci la responsabilità personale opera salvo patto, da portare a conoscenza dei terzi. Il socio richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni su cui soddisfarsi (art. 2268 c.c.).

Profilo Società semplice
Oggetto Solo attività non commerciale (art. 2249)
Forma Libera, salvo natura dei beni (art. 2251)
Amministrazione Disgiuntiva salvo patto (art. 2257)
Responsabilità Personale e solidale di chi agisce (art. 2267)
Capitale minimo Non previsto

Esempio pratico

Tizio, Caio e Sempronio sono comproprietari di alcuni immobili da affittare. Costituiscono una società semplice per gestirli in modo organizzato: l’oggetto è la gestione del patrimonio immobiliare, attività non commerciale. Non serve atto notarile (salvo che per i conferimenti immobiliari, che richiedono forma scritta). Dei debiti rispondono la società e personalmente i soci che hanno agito in suo nome.

Conferimenti nella società semplice

I soci sono obbligati a eseguire i conferimenti determinati nel contratto; se non sono determinati, si presume che debbano conferire, in parti uguali tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253 c.c.). Si può conferire denaro, beni in proprietà o in godimento e anche la propria opera (socio d’opera). Vale il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.): è nullo il patto che esclude un socio da ogni utile o da ogni perdita.

Utili, perdite e rendiconto

Salvo diversa pattuizione, le parti di ciascun socio negli utili e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti (art. 2263 c.c.); per il socio d’opera, se non determinata, la parte è fissata dal giudice secondo equità. Il diritto all’utile sorge dopo l’approvazione del rendiconto (art. 2262 c.c.). Anche nella società semplice il socio ha diritto di informazione e controllo (art. 2261 c.c.).

La responsabilità dei soci in dettaglio

Dei debiti sociali rispondono il patrimonio della società e, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome e per conto della società; per gli altri soci la responsabilità personale opera salvo patto contrario, che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2267 c.c.). Il socio richiesto del pagamento può chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni su cui il creditore può agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.).

Scioglimento del rapporto e della società

Il rapporto con il singolo socio si scioglie per morte (art. 2284), recesso (art. 2285) o esclusione (artt. 2286-2288), con liquidazione della quota (art. 2289). La società semplice si scioglie per le cause dell’art. 2272 c.c. (decorso del termine, conseguimento o impossibilità dell’oggetto, volontà di tutti i soci, venir meno della pluralità non ricostituita entro sei mesi, altre cause del contratto), seguita dalla liquidazione.

Differenza con SNC e SAS

La società semplice è il modello base delle società di persone: le sue norme si applicano, in quanto compatibili, a SNC e SAS. La differenza decisiva è l’oggetto: la società semplice non può svolgere attività commerciale (art. 2249 c.c.), mentre SNC e SAS nascono proprio per il commercio.

Iscrizione e pubblicità

La società semplice che esercita attività agricola si iscrive nella sezione speciale del Registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale; quella di mera gestione patrimoniale si iscrive nella sezione speciale prevista per i soggetti non commerciali. L’iscrizione rende opponibili ai terzi i patti, le modifiche e le vicende dei soci (art. 2300 c.c. richiamato in quanto compatibile); in mancanza, i patti limitativi della responsabilità non sono opponibili ai creditori.

Holding e gestione patrimoniale

La società semplice è molto usata come holding di mero godimento o veicolo di gestione di patrimoni familiari (immobili, partecipazioni), perché non esercita attività commerciale e ha adempimenti contabili leggeri. Va distinta dalla holding “industriale” che dirige e coordina società operative, attività che può assumere carattere d’impresa e richiedere forme diverse.

Tabella: società semplice, SNC e SAS

Profilo Società semplice SNC SAS
Oggetto Non commerciale Anche commerciale Anche commerciale
Forma Libera (salvo beni) Atto pubblico/scrittura autenticata Atto pubblico/scrittura autenticata
Categorie di soci Unica Unica Accomandatari e accomandanti
Responsabilità Personale di chi agisce (art. 2267) Tutti illimitatamente (art. 2291) Differenziata (art. 2313)

Aspetti fiscali

La società semplice non svolge attività commerciale e ha un regime fiscale coerente con la sua natura: i redditi (tipicamente fondiari, agrari o di capitale) sono imputati ai soci per trasparenza e tassati in capo a ciascuno secondo la propria categoria reddituale. È un veicolo “leggero” anche dal punto di vista degli adempimenti, ed è per questo apprezzato per la gestione di patrimoni familiari e di partecipazioni.

Un secondo esempio: la holding di famiglia

I fratelli Tizio, Caio e Sempronio ereditano alcune partecipazioni e immobili. Per gestirli unitariamente e disciplinare la successione costituiscono una società semplice di mero godimento: l’oggetto resta non commerciale, gli adempimenti sono ridotti e i patti regolano amministrazione, distribuzione dei frutti e ingresso degli eredi. Se invece decidessero di svolgere attività d’impresa commerciale, dovrebbero scegliere un altro tipo (SNC, SAS o società di capitali), perché l’art. 2249 c.c. lo vieta alla società semplice.

Diritti e obblighi dei soci nel rapporto interno

Ogni socio ha diritto agli utili dopo l’approvazione del rendiconto (art. 2262 c.c.), al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute per la società e all’indennizzo dei danni subiti a causa dell’amministrazione (art. 2260 c.c. richiamato). È tenuto, per converso, a eseguire i conferimenti promessi (art. 2253 c.c.) e a non servirsi delle cose della società per fini estranei. La società semplice resta una struttura essenziale: pochi organi, niente capitale minimo, ampia autonomia dei patti, che possono modellare amministrazione, ripartizione dei frutti e cause di uscita secondo le esigenze dei soci.

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Domande frequenti

Cos'è la società semplice?

È la forma base delle società di persone (artt. 2251 ss. c.c.), utilizzabile solo per attività non commerciali come agricoltura, gestione di immobili o di patrimoni; le sue norme fanno da modello per SNC e SAS.

Che forma serve per costituirla?

Nessuna forma speciale, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.): può nascere anche verbalmente, ma per i conferimenti immobiliari serve la forma scritta.

Per quali attività si può usare?

Solo per attività non commerciali (art. 2249 c.c.): tipicamente agricoltura, gestione di patrimoni immobiliari o mobiliari, holding di mero godimento.

Come rispondono i soci della società semplice?

Rispondono il patrimonio sociale e, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome della società (art. 2267 c.c.); il socio può chiedere la preventiva escussione indicando i beni sociali (art. 2268).

Serve un capitale minimo?

No, la legge non prevede un capitale minimo per la società semplice.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.