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La società semplice è la forma “base” delle società di persone, riservata a chi non esercita attività commerciale. Poco usata nel commercio, è invece molto diffusa in agricoltura e nella gestione di patrimoni. Vediamo le sue regole peculiari.
Cos’è e a cosa serve
La società semplice (artt. 2251 ss. c.c.) può avere per oggetto solo l’esercizio di attività non commerciale (art. 2249 c.c.): tipicamente attività agricola, gestione di immobili o di patrimoni, esercizio in forma associata di professioni (con discipline speciali). Non può svolgere attività commerciale, per la quale occorre almeno la SNC.
Costituzione “libera”
Il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). La società semplice si iscrive in una sezione speciale del Registro delle Imprese con funzione essenzialmente di pubblicità notizia.
La responsabilità dei soci
Per le obbligazioni sociali rispondono il patrimonio sociale e, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome e per conto della società; per gli altri soci la responsabilità personale può essere esclusa o limitata con patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2267 c.c.). È una differenza notevole rispetto alla SNC, dove la responsabilità illimitata di tutti i soci non è derogabile verso i terzi.
| Profilo | Società semplice | SNC |
|---|---|---|
| Oggetto | Solo attività non commerciale | Anche commerciale |
| Responsabilità derogabile | Sì, per i soci non agenti (art. 2267) | No verso i terzi (art. 2291) |
| Beneficio di escussione | Debole: indicare i beni sociali (art. 2268) | Pieno (art. 2304) |
| Creditore particolare del socio | Può chiedere la liquidazione della quota (art. 2270) | No finché dura (art. 2305) |
Il beneficio di escussione (più debole)
Il socio richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, ma deve indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.). È una tutela più debole rispetto alla SNC regolare.
Il creditore particolare del socio
Nella società semplice il creditore particolare del socio può, se gli altri beni del debitore sono insufficienti, chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2270 c.c.): di nuovo, una posizione più favorevole al creditore rispetto alla SNC.
Spunti pratici
- Usala per attività non commerciali: agricoltura, immobili, gestione patrimoni.
- Sfrutta la deroga alla responsabilità (art. 2267), ma rendila nota ai terzi.
- Attento al creditore particolare: può aggredire la quota più facilmente (art. 2270).
Esempio pratico
Due fratelli costituiscono una società semplice per gestire i terreni agricoli di famiglia. Pattuiscono e rendono noto che uno dei due, che non amministra, ha responsabilità limitata (art. 2267). Un creditore personale di quel socio, non trovando altri beni, potrebbe però chiedere la liquidazione della sua quota (art. 2270).
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