← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La società in accomandita semplice (SAS) è la società di persone con due categorie di soci: chi gestisce e rischia tutto, e chi investe rischiando solo la quota. È la forma ideale quando c’è chi mette il capitale e chi mette il lavoro. Ecco le regole chiave.

Le due categorie di soci

Nella SAS convivono (art. 2313 c.c.):

Il divieto di immistione dell’accomandante

È la regola d’oro della SAS: l’accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari (art. 2320 c.c.). L’accomandante che viola il divieto perde la limitazione di responsabilità: risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso.

Cosa può fare l’accomandante

L’accomandante non è un socio “muto”: può prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, compiere atti di ispezione e sorveglianza, e ha diritto alla comunicazione del bilancio e al controllo della sua esattezza (art. 2320, commi 2 e 3, c.c.).

La ragione sociale

La ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario con l’indicazione di SAS (art. 2314 c.c.). L’accomandante il cui nome sia compreso nella ragione sociale risponde verso i terzi illimitatamente e solidalmente, come un accomandatario.

Profilo Accomandatario Accomandante
Responsabilità Illimitata e solidale Limitata alla quota
Amministrazione Sì (riservata) No (divieto di immistione)
Nome nella ragione sociale No (se sì, risponde illimitatamente)

Il trasferimento della quota

La quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte ed è cedibile, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salvo diversa disposizione (art. 2322 c.c.). La quota dell’accomandatario segue invece le regole più rigide tipiche delle società di persone (consenso di tutti i soci, salvo patto).

La morte dell’unico accomandatario

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, la società si scioglie salvo che entro sei mesi sia nominato un nuovo accomandatario; in mancanza, per quel periodo gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione, senza per questo diventare accomandatari (art. 2323 c.c.).

Spunti pratici

Casi particolari e approfondimenti

Esempio pratico

Caio (accomandatario) gestisce; Sempronio (accomandante) ha investito 30.000 euro e rischia solo quella somma. Un giorno Sempronio firma un contratto in nome della società trattando con un fornitore: viola il divieto di immistione (art. 2320) e da quel momento risponde illimitatamente e in solido per i debiti sociali, oltre a poter essere escluso.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.