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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Le quote nelle società di persone, di regola, non circolano liberamente. La SAS fa però un’eccezione importante per l’accomandante, la cui posizione è più “capitalistica”. Vediamo come si trasferisce la sua quota, sia per atto tra vivi sia per successione.

La quota dell’accomandante è più “mobile”

L’art. 2322 c.c. detta una disciplina speciale per la quota dell’accomandante, coerente con il suo ruolo di socio investitore che non amministra:

Il confronto con la quota dell’accomandatario

La quota dell’accomandatario, invece, segue le regole generali delle società di persone: il trasferimento (tra vivi o mortis causa) richiede in linea di principio il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione, perché coinvolge la persona del socio illimitatamente responsabile e amministratore.

Atto Quota accomandante (art. 2322) Quota accomandatario
Morte del socio Trasmissibile agli eredi Regole generali (consenso, salvo patto)
Cessione tra vivi Consenso maggioranza del capitale Consenso di tutti i soci, salvo patto

Forma e pubblicità

Il trasferimento va formalizzato e iscritto nel Registro delle Imprese, perché la composizione della compagine e le sue modifiche sono soggette a pubblicità (artt. 2300 e 2315 c.c.). Senza pubblicità la modifica non è opponibile ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

Attenzione al ruolo

Chi acquista la quota di accomandante subentra come accomandante, con responsabilità limitata e divieto di immistione (art. 2320). Non eredita poteri di gestione: per amministrare dovrebbe diventare accomandatario, assumendone la responsabilità illimitata.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un accomandante vuole vendere la sua quota a un terzo: ottiene il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322, c. 2) e l’atto viene iscritto al Registro. Il terzo subentra come accomandante: può controllare i conti, ma non amministrare, pena la perdita della responsabilità limitata.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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