Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Nelle società di persone un socio può essere escluso quando viene meno il rapporto di fiducia o si verificano gravi inadempienze: l’esclusione può essere facoltativa, decisa dagli altri soci (art. 2286), o di diritto, automatica al verificarsi di certi eventi (art. 2288). Vediamo le cause, la procedura di delibera e opposizione (art. 2287), gli effetti su responsabilità e liquidazione della quota, e gli errori frequenti, con le norme commentate.

L’esclusione facoltativa (art. 2286)

L’art. 2286 elenca le cause di esclusione facoltativa del socio. L’esclusione può aver luogo per: gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Per il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa, l’esclusione può essere disposta anche per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. È «facoltativa» perché la decisione è rimessa alla volontà degli altri soci.

La procedura di esclusione (art. 2287)

L’esclusione facoltativa è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero quello da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso (art. 2287, comma 1). Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, che può sospendere l’esecuzione della delibera (comma 2). Se la società è composta da due soli soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro (comma 3): non essendoci una maggioranza, è il giudice a decidere.

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Profilo Regola Norma
Cause facoltative Gravi inadempienze, interdizione/inabilitazione, inidoneità dell’opera art. 2286
Decisione Maggioranza dei soci (escluso l’interessato) art. 2287, c. 1
Efficacia Dopo 30 giorni dalla comunicazione art. 2287, c. 1
Opposizione Al tribunale entro 30 giorni; possibile sospensione art. 2287, c. 2
Società di due soci Esclusione pronunciata dal tribunale art. 2287, c. 3
Esclusione di diritto Socio fallito; creditore particolare che ottiene la liquidazione art. 2288

L’esclusione di diritto (art. 2288)

Oltre a quella facoltativa, esiste l’esclusione di diritto, che opera automaticamente. L’art. 2288 prevede che sia escluso di diritto il socio dichiarato fallito (oggi assoggettato a liquidazione giudiziale) e il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270. In questi casi non occorre una delibera: l’esclusione consegue automaticamente al verificarsi dell’evento, a tutela rispettivamente della massa fallimentare e del creditore particolare soddisfatto sulla quota.

Effetti dell’esclusione

L’esclusione scioglie il rapporto sociale limitatamente al socio escluso. Da ciò derivano due conseguenze: il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota secondo la situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto (art. 2289); resta tuttavia responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dell’esclusione, e l’evento va reso conoscibile ai terzi con mezzi idonei per liberarlo dai debiti successivi (art. 2290). Liquidazione e residua responsabilità sono profili distinti, da gestire separatamente.

Le gravi inadempienze come causa principale

La causa di esclusione più ricorrente nella pratica è quella delle gravi inadempienze agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Non ogni inadempimento giustifica l’esclusione: deve trattarsi di una violazione grave, tale da compromettere il rapporto fiduciario e il regolare svolgimento dell’attività comune. Rientrano tipicamente in questa categoria: la violazione del divieto di concorrenza (art. 2301); l’appropriazione di beni o opportunità sociali; il rifiuto sistematico di eseguire i conferimenti promessi; condotte ostruzionistiche che paralizzano la gestione; gravi violazioni dei doveri di collaborazione e correttezza. La valutazione della gravità è rimessa, in caso di opposizione, al giudice, che apprezza in concreto la condotta e il suo impatto sull’interesse sociale. È quindi prudente, nella delibera di esclusione, indicare in modo specifico i fatti contestati e la loro gravità, perché una motivazione generica espone la delibera al rischio di sospensione e di annullamento. Allo stesso modo, il socio che intende difendersi deve contestare puntualmente i fatti e dimostrare l’assenza di una violazione idonea a giustificare l’estromissione.

Spunti pratici

Esempio pratico

In una SNC con quattro soci, Sempronio commette gravi inadempienze, distogliendo affari a proprio vantaggio. Gli altri tre deliberano a maggioranza la sua esclusione (art. 2286), non computando Sempronio nel numero, e gliela comunicano: l’esclusione avrà effetto dopo 30 giorni (art. 2287). Sempronio può opporsi al tribunale e chiederne la sospensione. Se la società avesse avuto due soli soci, l’esclusione sarebbe stata pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro (art. 2287, c. 3). Escluso, Sempronio ha diritto alla liquidazione della quota (art. 2289) ma resta responsabile dei debiti anteriori (art. 2290).

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Domande frequenti

Per quali cause un socio di SNC può essere escluso?

Per gravi inadempienze degli obblighi di legge o del contratto sociale, per interdizione, inabilitazione o condanna che importi interdizione dai pubblici uffici, e per la sopravvenuta inidoneità del socio d'opera o il perimento della cosa conferita in godimento (art. 2286).

Come si delibera l'esclusione?

A maggioranza dei soci, non computando il socio da escludere; l'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione all'interessato, che entro tale termine può opporsi al tribunale (art. 2287).

Cosa accade se i soci sono solo due?

L'esclusione di uno dei due soci è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro, perché non esiste una maggioranza che possa deliberare (art. 2287, comma 3).

Quando l'esclusione è automatica?

È esclusione di diritto quella del socio dichiarato fallito (oggi in liquidazione giudiziale) e del socio nei cui confronti il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota (art. 2288): opera senza delibera.

Il socio escluso risponde ancora dei debiti?

Sì, dei debiti sociali sorti fino al giorno dell'esclusione; ha diritto alla liquidazione della quota (art. 2289), ma l'esclusione va resa conoscibile ai terzi per liberarlo dai debiti successivi (art. 2290).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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