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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Uscire da una società di persone non è sempre libero: dipende dalla durata della società e dai motivi. Conoscere le regole del recesso evita di restare “intrappolati” o, al contrario, di uscire male. Ecco come funziona nella SNC.

Le tre vie del recesso

L’art. 2285 c.c. distingue:

Durata della società Recesso
A tempo indeterminato / a vita Libero, con preavviso ≥ 3 mesi
A tempo determinato Solo per giusta causa
Qualsiasi Per le cause previste dallo statuto

Cosa è la “giusta causa”

È un motivo serio che rende non esigibile la prosecuzione del rapporto: gravi inadempimenti degli altri soci, dissidi insanabili, violazione di obblighi fondamentali. Non basta un semplice ripensamento: nella società a tempo determinato il recesso senza giusta causa non è efficace.

Forma ed efficacia

La dichiarazione di recesso va comunicata agli altri soci; per il recesso ad nutum decorre il preavviso. Lo scioglimento del rapporto va poi reso opponibile ai terzi con l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2300 c.c.), per non rispondere dei debiti successivi (art. 2290).

La liquidazione della quota

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota in denaro, in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui il recesso ha effetto (art. 2289 c.c.); si tiene conto delle operazioni in corso. Il pagamento va effettuato di norma entro sei mesi.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio è socio di una SNC a tempo indeterminato e vuole uscire: comunica il recesso con tre mesi di preavviso (art. 2285). Decorso il termine, ha diritto alla liquidazione della quota secondo la situazione patrimoniale a quella data (art. 2289). Iscrive subito l’uscita al Registro per non rispondere dei debiti futuri.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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