Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Nella società in accomandita semplice l’accomandante gode di responsabilità limitata proprio perché non amministra. Se però si ingerisce nella gestione, viola il divieto di immistione e perde il beneficio: risponde illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso (art. 2320 c.c.). Vediamo cosa è vietato, cosa è consentito, le conseguenze e gli errori frequenti, con le norme commentate.

Il divieto di immistione (art. 2320, comma 1)

L’art. 2320, comma 1, stabilisce che gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. L’accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso. La ragione è chiara: il beneficio della responsabilità limitata è il contrappeso dell’estraneità alla gestione; chi vuole amministrare deve assumerne il rischio, come l’accomandatario.

Cosa è consentito all’accomandante (commi 2 e 3)

Il divieto non relega l’accomandante a un ruolo puramente passivo. L’art. 2320 consente all’accomandante di: prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori; compiere atti in forza di procura speciale per singoli affari; partecipare alla nomina e alla revoca degli amministratori, se l’atto costitutivo lo prevede; dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza. Inoltre gli accomandanti hanno diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, e di controllarne l’esattezza consultando libri e documenti (comma 3). L’accomandante, quindi, può informarsi, vigilare e autorizzare, ma non gestire.

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Attività Consentita all’accomandante? Norma
Atti di amministrazione No (divieto di immistione) art. 2320, c. 1
Trattare affari in nome della società Solo con procura speciale per singoli affari art. 2320, c. 1
Prestare opera sotto direzione degli amministratori art. 2320, c. 2
Autorizzazioni, pareri, ispezione e sorveglianza art. 2320, c. 2
Controllo del bilancio Sì, diritto alla comunicazione e alla consultazione art. 2320, c. 3

Le conseguenze della violazione

La violazione del divieto produce un effetto severo: l’accomandante «infedele» risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, non solo per quelle relative all’atto di ingerenza, ed è assoggettabile a esclusione. È importante sottolineare che la violazione non lo trasforma in accomandatario a tutti gli effetti (non acquista i poteri di amministrazione tipici di questa categoria): determina soltanto l’estensione della responsabilità, equiparandolo all’accomandatario sul piano del rischio. La condotta rilevante è quella che esprime un’effettiva ingerenza gestoria con influenza decisiva o rilevante, non un mero atto esecutivo o di controllo consentito.

Dove passa il confine tra ingerenza e atti consentiti

La questione più dibattuta è individuare il confine tra l’ingerenza vietata e gli atti leciti. Il criterio guida è la natura gestoria dell’atto: ciò che è vietato è l’esercizio di un potere di direzione dell’impresa, cioè il compimento di atti di amministrazione con influenza decisiva o quantomeno rilevante sulla conduzione degli affari sociali, e la conclusione di affari in nome della società senza procura speciale. Non integrano, invece, immistione i meri atti esecutivi o di controllo consentiti dalla legge: prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori, esprimere pareri e autorizzazioni, ispezionare i documenti, esaminare il bilancio. Anche il rilascio di una garanzia a favore della società o la concessione di un finanziamento, in quanto atti che non esprimono un potere gestorio sulla conduzione dell’impresa, tendono a restare fuori dal divieto. La valutazione è sempre in concreto: occorre guardare alla sostanza dell’attività svolta e alla sua incidenza sulla gestione, non alla forma. Per l’accomandante prudente la regola operativa è semplice: limitarsi ai poteri espressamente consentiti dall’art. 2320 e, per qualsiasi atto in nome della società, munirsi di una procura speciale relativa al singolo affare, evitando ruoli o comportamenti che lo facciano apparire ai terzi come un gestore dell’impresa.

Spunti pratici

Esempio pratico

In una SAS, Caio è accomandante e gode della responsabilità limitata. Stanco di limitarsi a vigilare, inizia a trattare e concludere contratti con i fornitori in nome della società, senza alcuna procura speciale: viola il divieto di immistione (art. 2320, c. 1). Da quel momento Caio risponde illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali, come un accomandatario, e può essere escluso dalla società. Se Caio si fosse limitato a chiedere il bilancio, a dare pareri o a prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori (art. 2320, c. 2 e 3), non avrebbe perso alcun beneficio.

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Domande frequenti

Cos'è il divieto di immistione dell'accomandante?

È il divieto, per l'accomandante, di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari (art. 2320, comma 1).

Cosa rischia l'accomandante che si ingerisce nella gestione?

Assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società (art. 2320, comma 1).

Cosa può fare l'accomandante senza violare il divieto?

Prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri, compiere atti di ispezione e sorveglianza e controllare il bilancio; può anche agire con procura speciale per singoli affari (art. 2320, commi 2 e 3).

La violazione trasforma l'accomandante in accomandatario?

No: non acquista i poteri di amministrazione dell'accomandatario; subisce solo l'estensione della responsabilità, divenendo illimitatamente e solidalmente responsabile come questi.

L'accomandante può controllare i conti?

Sì: ha diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite e a controllarne l'esattezza consultando libri e documenti della società (art. 2320, comma 3).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.