Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La società in accomandita semplice si regge sulla presenza di entrambe le categorie di soci. Se viene a mancare l’unico accomandatario — il socio che amministra e risponde illimitatamente — la società rischia lo scioglimento, salvo che entro sei mesi sia sostituito (art. 2323 c.c.). Vediamo cosa accade, il ruolo dell’amministratore provvisorio, i termini per ricostituire la categoria mancante e gli errori frequenti, con le norme commentate.

La regola: scioglimento se manca una categoria (art. 2323)

L’art. 2323, comma 1, stabilisce che la SAS si scioglie, oltre che per le cause comuni a tutte le società di persone, quando rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandatari, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. La SAS, infatti, presuppone la compresenza delle due categorie: chi amministra e risponde illimitatamente (accomandatari) e chi conferisce capitale con responsabilità limitata (accomandanti). Venuta meno una categoria, la struttura tipica della SAS non può sussistere a tempo indeterminato.

La morte dell’unico accomandatario e l’amministratore provvisorio (comma 2)

Se viene a mancare l’unico accomandatario (per morte, recesso, esclusione), restano solo accomandanti, che però non possono amministrare (divieto di immistione, art. 2320). Per non lasciare la società priva di guida durante i sei mesi, l’art. 2323, comma 2, prevede che, finché dura tale periodo, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario: gestisce solo l’ordinario, senza diventare socio illimitatamente responsabile, in attesa che la categoria mancante sia ricostituita o che la società si sciolga.

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Profilo Regola Norma
Causa di scioglimento Restano solo accomandanti o solo accomandatari art. 2323, c. 1
Termine per sostituire Sei mesi art. 2323, c. 1
Gestione nel frattempo Amministratore provvisorio per l’ordinaria amministrazione art. 2323, c. 2
Posizione dell’amministratore provvisorio Non diventa accomandatario art. 2323, c. 2

Le soluzioni per evitare lo scioglimento

Entro i sei mesi, la società può evitare lo scioglimento ricostituendo la categoria mancante. Le strade tipiche sono: l’ingresso di un nuovo accomandatario; oppure la trasformazione di un accomandante in accomandatario (con assunzione della responsabilità illimitata e dei poteri di amministrazione); oppure la trasformazione della società in altro tipo compatibile con la presenza di un’unica categoria di soci (ad esempio in SNC, se restano soci illimitatamente responsabili, o in società di capitali). La scelta dipende dagli obiettivi dei soci e va formalizzata e iscritta nei termini.

Conseguenze del mancato rispetto del termine

Se entro i sei mesi la categoria mancante non viene ricostituita, la società si scioglie e si apre la fase di liquidazione. Durante questa fase, l’amministratore provvisorio (o il liquidatore nominato) cura gli adempimenti conservativi e liquidatori. È importante rispettare il termine: lasciar decorrere i sei mesi senza provvedere comporta lo scioglimento automatico, con tutte le conseguenze sulla continuità dell’impresa e sui rapporti pendenti.

I poteri e i limiti dell’amministratore provvisorio

Un nodo pratico delicato riguarda l’estensione dei poteri dell’amministratore provvisorio. La legge lo abilita ai soli atti di ordinaria amministrazione: può cioè curare la normale gestione corrente dell’impresa (pagamenti ordinari, riscossioni, adempimenti, rapporti con clienti e fornitori nell’ambito dell’attività abituale), ma non compiere atti di straordinaria amministrazione che eccedano la conservazione dell’azienda, come l’alienazione di beni strumentali rilevanti, l’assunzione di nuovi e ingenti finanziamenti o l’avvio di attività estranee all’oggetto sociale. Questa limitazione è coerente con la natura transitoria del suo incarico: l’amministratore provvisorio serve a non interrompere l’attività durante i sei mesi, non a impostare nuove strategie. Importante è anche che la sua nomina non lo renda accomandatario: non assume la responsabilità illimitata propria di quella categoria, ma risponde secondo le regole del mandato e della gestione affidatagli. Gli accomandanti che lo nominano, dal canto loro, non violano il divieto di immistione per il solo fatto della nomina, purché non si sostituiscano a lui nella gestione effettiva. Per evitare contestazioni, è opportuno che l’atto di nomina definisca con chiarezza i poteri conferiti e la durata dell’incarico.

Spunti pratici

Esempio pratico

In una SAS, Tizio è l’unico accomandatario; Caio e Sempronio sono accomandanti. Tizio muore. Restano solo accomandanti, che però non possono amministrare (art. 2320): per i successivi sei mesi nominano un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione, il quale non diventa accomandatario (art. 2323, c. 2). Entro il termine, Caio accetta di diventare accomandatario, assumendo responsabilità illimitata e poteri gestori: la categoria è ricostituita e la società evita lo scioglimento. Se nessuno avesse sostituito Tizio entro sei mesi, la SAS si sarebbe sciolta (art. 2323, c. 1).

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Domande frequenti

Cosa succede se muore l'unico accomandatario della SAS?

Restano solo accomandanti, che non possono amministrare: la società si scioglie se entro sei mesi non viene sostituito il socio venuto meno (art. 2323, comma 1); nel frattempo gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio.

Chi gestisce la società nei sei mesi?

Gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione; questi non assume la qualità di accomandatario né la responsabilità illimitata (art. 2323, comma 2).

Come si evita lo scioglimento?

Ricostituendo entro sei mesi la categoria mancante: con l'ingresso di un nuovo accomandatario, la trasformazione di un accomandante in accomandatario o la trasformazione della società in altro tipo compatibile.

L'amministratore provvisorio diventa socio illimitato?

No: l'art. 2323, comma 2, precisa che l'amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario; svolge solo l'ordinaria amministrazione in via temporanea.

Cosa accade se passano i sei mesi senza sostituzione?

La società si scioglie e si apre la fase di liquidazione: per questo è essenziale rispettare il termine e ricostituire per tempo la categoria di soci mancante (art. 2323, comma 1).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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