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Hai un credito non verso la SNC, ma verso un suo singolo socio (debito “personale”): puoi aggredire la sua quota? Nella società in nome collettivo la risposta è molto più restrittiva che nella società semplice. Vediamo cosa puoi e non puoi fare.
Chi è il creditore particolare
È il creditore di un socio per un debito estraneo alla società (un debito personale del socio). La sua posizione è diversa da quella del creditore sociale, che vanta un credito verso la società.
La regola nella SNC: niente liquidazione della quota
Finché dura la società, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore (art. 2305 c.c.). Può soltanto:
- far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio;
- compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio nella liquidazione.
È una tutela della stabilità dell’impresa collettiva: il creditore di un socio non può “smontare” la società aggredendone una quota.
La differenza con la società semplice
Nella società semplice, invece, il creditore particolare può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio se gli altri beni del debitore sono insufficienti (art. 2270 c.c.). La SNC iscritta gode quindi di una protezione maggiore: la quota è “blindata” finché dura la società.
| Tipo di società | Liquidazione quota al creditore particolare |
|---|---|
| Società semplice | Possibile se gli altri beni sono insufficienti (art. 2270) |
| SNC (iscritta) | Vietata finché dura la società (art. 2305) |
L’arma del creditore: opporsi alla proroga
C’è però un’eccezione che riapre i giochi. Se la società viene prorogata, il creditore particolare può agire (art. 2307 c.c.):
- in caso di proroga espressa, può fare opposizione entro tre mesi dall’iscrizione della delibera; se l’opposizione è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore;
- in caso di proroga tacita, può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.
Spunti pratici
- Creditore: nella SNC punta su utili e atti conservativi; la liquidazione della quota arriva solo con la proroga (art. 2307).
- Socio debitore: la tua quota in SNC è protetta finché dura la società (art. 2305), ma la proroga riapre l’esposizione.
- Sorveglia le scadenze: i tre mesi per opporsi alla proroga espressa sono perentori.
Esempio pratico
Un creditore personale di un socio di SNC vorrebbe la liquidazione della sua quota: non può, finché dura la società (art. 2305). Può però aggredire gli utili che gli vengono distribuiti. Quando la società delibera la proroga, il creditore fa opposizione nei tre mesi: accolta, la società deve liquidargli la quota del socio (art. 2307).
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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