Testo dell'articoloVigente
Il socio di una società in nome collettivo non può fare concorrenza alla propria società: l’art. 2301 c.c. gli vieta di esercitare, senza il consenso degli altri soci, un’attività concorrente o di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Vediamo l’ambito del divieto, il consenso (anche presunto), le conseguenze della violazione e gli errori frequenti, con le norme commentate.
Il divieto di concorrenza (art. 2301)
L’art. 2301, comma 1, stabilisce che il socio di SNC non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. La ratio è la tutela dell’interesse sociale e del vincolo di fedeltà che lega il socio alla società: chi partecipa a una SNC, con responsabilità illimitata e poteri gestori, ha accesso a informazioni e relazioni che non può sfruttare a danno della società comune.
Il consenso degli altri soci (comma 2)
Il divieto non è assoluto: può essere rimosso con il consenso degli altri soci. L’art. 2301, comma 2, prevede inoltre una significativa regola di presunzione: il consenso si presume se l’esercizio dell’attività concorrente o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza. In altre parole, se gli altri soci sapevano, al momento di costituire la società, che il socio già svolgeva quell’attività concorrente e non hanno posto condizioni, si presume che l’abbiano accettata.
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| Profilo | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Condotte vietate | Attività concorrente in proprio o per altri; socio illimitato in società concorrente | art. 2301, c. 1 |
| Consenso | Rimuove il divieto | art. 2301, c. 2 |
| Consenso presunto | Se l’attività preesisteva e i soci ne erano a conoscenza | art. 2301, c. 2 |
| Violazione | Risarcimento del danno ed esclusione del socio | art. 2301, c. 3 |
Le conseguenze della violazione (comma 3)
In caso di inosservanza del divieto, l’art. 2301, comma 3, prevede una doppia conseguenza: la società ha diritto al risarcimento del danno e può escludere il socio. L’esclusione segue le regole dell’art. 2286 (esclusione facoltativa per gravi inadempienze) e dell’art. 2287 (procedimento). La violazione del divieto di concorrenza è, infatti, una grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale, idonea a giustificare l’estromissione del socio infedele. I due rimedi possono cumularsi: la società può sia escludere il socio sia chiedergli i danni.
Ambito e durata del divieto
Il divieto opera per tutta la durata della partecipazione del socio alla società: nasce con l’ingresso in società e cessa con la perdita della qualità di socio (recesso, esclusione, scioglimento). Riguarda l’attività concorrente, cioè quella che, per oggetto e mercato, si pone in competizione con quella sociale; non vieta attività del tutto estranee. Per i rapporti dopo l’uscita dalla società valgono, semmai, eventuali patti di non concorrenza specificamente stipulati, distinti da questo divieto legale.
Ratio del divieto e rapporto con la fedeltà del socio
Il divieto di concorrenza dell’art. 2301 è una proiezione del più generale dovere di collaborazione e di buona fede che lega i soci di una società di persone, dove il rapporto è fortemente personale (intuitu personae) e fondato sulla fiducia reciproca. Diversamente dalle società di capitali, qui il socio è normalmente anche amministratore, conosce i clienti, i fornitori, i prezzi e le strategie: consentirgli di operare in concorrenza significherebbe permettergli di volgere a proprio vantaggio informazioni e relazioni che appartengono alla società. Per questo il divieto non richiede la prova di un danno effettivo per operare come regola di condotta: è la stessa attività concorrente, in quanto tale, a essere preclusa salvo consenso. La giurisprudenza tende a interpretare in modo sostanziale la nozione di «attività concorrente», guardando all’effettiva sovrapposizione di mercato e clientela, e a valutare con rigore l’eventuale consenso, che deve essere consapevole e specifico. Comprendere questa ratio aiuta a gestire correttamente i casi dubbi: nel dubbio, la condotta prudente è informare gli altri soci e ottenere un consenso scritto, anche per attività solo potenzialmente concorrenti.
Spunti pratici
- Chiedi il consenso: se vuoi svolgere un’attività potenzialmente concorrente, ottieni e documenta il consenso degli altri soci (art. 2301, c. 2).
- Attività preesistente: se già la svolgevi e i soci lo sapevano, il consenso si presume; meglio comunque metterlo per iscritto.
- Società terza: il divieto colpisce la partecipazione come socio illimitatamente responsabile, non ogni investimento.
- Conseguenze: la violazione espone a risarcimento ed esclusione (art. 2301, c. 3); non sottovalutarla.
- Errore da evitare: avviare un’attività concorrente confidando in un consenso tacito non provato. Documenta sempre l’accordo.
Esempio pratico
Tizio è socio di una SNC che produce mobili. Senza informare Caio e Sempronio, apre in proprio un laboratorio che produce e vende gli stessi mobili: viola il divieto di concorrenza (art. 2301). La società può chiedergli il risarcimento del danno e deliberarne l’esclusione (art. 2301, c. 3, e artt. 2286-2287). Se invece Tizio, già titolare di quel laboratorio prima della costituzione della SNC, l’avesse mantenuto con la piena consapevolezza degli altri soci, il consenso si sarebbe presunto (art. 2301, c. 2) e non vi sarebbe violazione.
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Domande frequenti
Cosa vieta l'art. 2301 al socio di SNC?
Di esercitare, senza il consenso degli altri soci, un'attività concorrente con quella della società, per conto proprio o altrui, e di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente (art. 2301, comma 1).
Si può derogare al divieto?
Sì, con il consenso degli altri soci. Il consenso si presume se l'attività concorrente o la partecipazione preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza (art. 2301, comma 2).
Cosa rischia il socio che viola il divieto?
La società ha diritto al risarcimento del danno e può escludere il socio (art. 2301, comma 3), trattandosi di grave inadempienza agli obblighi sociali; i due rimedi possono cumularsi.
Per quanto tempo vale il divieto?
Per tutta la durata della partecipazione alla società: nasce con l'ingresso in società e cessa con la perdita della qualità di socio. Per il periodo successivo rilevano eventuali patti di non concorrenza ad hoc.
Il divieto colpisce ogni investimento in altre società?
No: riguarda la partecipazione come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente e l'esercizio di attività concorrente; non vieta investimenti in attività non concorrenti.