← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Chi decide e chi firma per una SNC? La legge offre due modelli di amministrazione, con un delicato gioco di pesi e contrappesi tra i soci. Sceglierlo bene è decisivo per evitare paralisi o abusi.

Il modello di default: amministrazione disgiuntiva

Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257, comma 1, c.c.): ogni socio amministratore può compiere da solo le operazioni sociali. A bilanciare questo potere c’è il diritto di opposizione: ciascun socio amministratore può opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta; sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, calcolata per quote di utili (art. 2257, commi 2-3).

Il modello alternativo: amministrazione congiuntiva

L’atto costitutivo può prevedere l’amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.): in tal caso serve il consenso di tutti i soci amministratori, oppure della maggioranza se così pattuito. I singoli amministratori non possono agire da soli, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Modello Come si decide Contrappeso
Disgiuntiva (default) Ogni socio agisce da solo Diritto di opposizione (art. 2257)
Congiuntiva all’unanimità Consenso di tutti gli amministratori Atto urgente per evitare danni
Congiuntiva a maggioranza Consenso della maggioranza pattuita Atto urgente per evitare danni

La rappresentanza

L’amministrazione (potere di decidere) va distinta dalla rappresentanza (potere di firmare verso i terzi). La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266 c.c.). Le limitazioni ai poteri di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte o se si prova che ne erano a conoscenza (art. 2298 c.c.).

La revoca dell’amministratore

La revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale richiede la giusta causa (art. 2259 c.c.); l’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le regole del mandato. La revoca per giusta causa può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Spunti pratici

Esempio pratico

In una SNC con amministrazione disgiuntiva, un socio vuole acquistare un macchinario costoso. Un altro socio amministratore si oppone prima dell’acquisto: la decisione passa alla maggioranza dei soci per quote di utili (art. 2257). Se l’amministrazione fosse stata congiuntiva all’unanimità, l’acquisto avrebbe richiesto il consenso di tutti.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.