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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Anche una SNC arriva a fine corsa. Tra cause di scioglimento, fase di liquidazione e cancellazione, ci sono regole precise che proteggono prima i creditori e poi i soci. Ecco il percorso ordinato.

Le cause di scioglimento

La SNC si scioglie (art. 2272 c.c.) per:

Per la SNC si aggiunge la dichiarazione di liquidazione giudiziale (ex fallimento), secondo il Codice della crisi.

La fase di liquidazione

Sciolta la società, si nominano uno o più liquidatori, con il consenso di tutti i soci o, in mancanza, dal presidente del tribunale (art. 2275 c.c.). Gli amministratori consegnano beni e documenti e rendono il conto della gestione.

Fase Contenuto
Realizzo dell’attivo Vendita beni, incasso crediti
Pagamento dei creditori Prima i creditori sociali (art. 2280)
Riparto del residuo Rimborso conferimenti ed eventuale eccedenza ai soci (art. 2282)

Prima i creditori, poi i soci

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché non sono pagati i creditori o accantonate le somme necessarie (art. 2280 c.c.). Se i fondi sono insufficienti, possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti e, occorrendo, le somme necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità.

Riparto finale e cancellazione

Estinti i debiti, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti; l’eventuale eccedenza si ripartisce tra i soci in proporzione alla partecipazione agli utili (art. 2282 c.c.). Chiusa la liquidazione, la società è cancellata dal Registro delle Imprese (art. 2312 c.c.). Dopo la cancellazione i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci e, se in colpa, contro i liquidatori.

Scioglimento senza liquidazione

In alcuni casi i soci possono concordare la definizione dei rapporti senza una formale procedura di liquidazione (assegnazione diretta dei beni e accollo dei debiti), purché siano tutelati i creditori.

Spunti pratici

Esempio pratico

I soci di una SNC decidono di chiudere: nominano un liquidatore che vende il magazzino, incassa i crediti e paga tutti i fornitori. Solo dopo distribuisce il residuo, rimborsando i conferimenti (art. 2282), e chiede la cancellazione dal Registro (art. 2312). Un debito emerso dopo potrà essere fatto valere contro i soci.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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