In sintesi
- Modifica l'art. 48, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
- Dopo le parole «con uno o più decreti del Ministro della difesa» inserisce: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
- Norma di accompagnamento del comma 820 (contributo 100 mila euro 2026).
- Amplia il perimetro funzionale dell'Agenzia industrie difesa oltre la tradizionale missione produttivo-manutentiva.
- Quadro costituzionale: artt. 9, 52 e 87 Cost.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 821 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Difesa Sicurezza
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari atti organizzativi interni di AID e decreti del Ministro della difesa di concerto con il MEF per dare attuazione operativa all'ampliamento delle funzioni di R&S. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per l’attuazione del comma 820, all’articolo 48, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto , dopo le parole: «con uno o più decreti del Ministro della difesa» sono inserite lelegislativo 15 marzo 2010, n. 66 seguenti: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 821): la tutela della ricerca scientifica e tecnica fonda l'ampliamento delle funzioni AID alla R&S in difesa
- Art. 52 Costituzione (comma 821): la novella si inserisce nel dovere di difesa della Patria
- Art. 87 Costituzione (comma 821): AID opera nel quadro del comando delle Forze armate del Presidente della Repubblica
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La novella all'art. 48 COM
Il comma 821 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) modifica l'art. 48, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), inserendo dopo le parole «con uno o più decreti del Ministro della difesa» le ulteriori parole «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
La modifica ha portata sostanziale: amplia il perimetro funzionale dell'Agenzia industrie difesa (AID), che fino ad oggi era circoscritto ad attività di carattere produttivo, manutentivo e di gestione degli stabilimenti militari (arsenali, poli di munizionamento, stabilimenti chimico-farmaceutici militari). Con la novella, AID diventa formalmente abilitata a svolgere ricerca e sviluppo in tecnologie strategiche per la difesa, allineandosi al ruolo che gli enti analoghi rivestono presso altri Paesi NATO (ad esempio la DARPA negli Stati Uniti, la DGA in Francia, la DSTL nel Regno Unito).
Coordinamento con il comma 820
La norma è strettamente collegata al comma 820, che autorizza un contributo di 100.000 euro per il 2026 a favore di AID, finalizzato proprio alla promozione e al sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa. I due commi formano dunque un'unità sistematica: il comma 820 finanzia, il comma 821 abilita statutariamente. Senza la modifica del comma 821, il contributo del comma 820 avrebbe operato in un quadro di legittimità incerto, poiché la ricerca non rientrava espressamente tra le funzioni istituzionali di AID, con conseguenti rischi di rilievi della Corte dei conti in sede di controllo.
Tecnologie emergenti: nozione e perimetro
Per «tecnologie emergenti» il legislatore intende le aree di innovazione ad alto contenuto di rottura potenziale, identificate dalla NATO Emerging and Disruptive Technologies (EDT) strategy e dai programmi europei EDF (European Defence Fund) e PESCO. Si tratta in particolare di: intelligenza artificiale, autonomia di sistemi militari (UAV, UGV, USV), tecnologie quantistiche (sensing, computing, communications), cibernetica e cybersecurity offensiva e difensiva, biotecnologie a uso militare, materiali avanzati, ipersonica, energy & propulsion, space and counter-space technologies. Sono ambiti dove la competizione strategica internazionale è particolarmente intensa.
Cornice costituzionale
La modifica si inquadra in tre disposizioni costituzionali. L'art. 9 Cost. tutela la ricerca scientifica e tecnica come valore fondamentale della Repubblica, e fonda dunque il sostegno pubblico alla R&S anche in ambito difesa. L'art. 52 Cost. sancisce il dovere di difesa della Patria, presupposto sostanziale di ogni intervento normativo a favore delle Forze armate e degli enti che le supportano. L'art. 87 Cost., infine, attribuisce al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa, inquadrando AID nel sistema istituzionale di tutela della sicurezza nazionale.
Profili organizzativi
L'ampliamento delle funzioni di AID comporterà l'adozione di atti organizzativi interni (modifica dello statuto, regolamenti di funzionamento, riorganizzazione delle unità operative) e, per gli aspetti più rilevanti, di decreti del Ministro della difesa di concerto con il MEF, ai sensi dell'art. 48 del Codice dell'ordinamento militare. L'Agenzia potrà instaurare collaborazioni di ricerca con università, enti di ricerca pubblici (CNR, ENEA, INFN) e imprese private, attivando contratti di ricerca commissionata e accordi di partenariato.
Implicazioni per l'industria della difesa
Per le grandi imprese del settore (Leonardo, Fincantieri, MBDA Italia, Iveco Defence Vehicles, Avio Aero) e per le numerose PMI specializzate, l'ingresso di AID nel settore della ricerca rappresenta un'opportunità di collaborazione, sia in qualità di fornitori di servizi di ricerca, sia in qualità di partner in progetti congiunti. La disciplina dei contratti pubblici si applica con le specificità del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che dedica una specifica disciplina ai contratti nei settori della difesa e della sicurezza (parte IV, titolo V).
Aspetti tributari e di rendicontazione
AID, in quanto ente pubblico non economico, beneficia del regime di esclusione IRES per le attività istituzionali ai sensi dell'art. 74 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Gli eventuali contratti commerciali rientrano nel regime ordinario, con separata contabilità ex art. 144 TUIR. La rendicontazione della spesa rientra nelle ordinarie procedure del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 91 e nel controllo della Corte dei conti (art. 100 Cost.).
Cooperazione internazionale
L'ampliamento delle funzioni di AID consente la partecipazione a programmi europei (European Defence Fund 2021-2027, con dotazione di circa 8 miliardi di euro), a iniziative PESCO, a progetti NATO Science and Technology Organization (STO). La cooperazione internazionale segue le procedure del Codice dell'ordinamento militare, in particolare gli artt. 537 e seguenti, e le norme di contabilità pubblica relative all'esercizio di funzioni delegate.
Conclusioni
Il comma 821 LB 2026 segna un'evoluzione del ruolo di AID, da tradizionale gestore di stabilimenti industriali militari a soggetto attivo nel campo della ricerca per la difesa. La portata della modifica è più statutaria che finanziaria (le risorse iniziali del comma 820 sono modeste), ma getta le basi per un rafforzamento progressivo del ruolo dell'Agenzia, in coerenza con le strategie nazionali ed europee di sostegno all'industria della difesa e all'autonomia tecnologica.
Domande frequenti
Cosa cambia per l'Agenzia industrie difesa con il comma 821?
Il comma 821 LB 2026 modifica l'art. 48, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) ampliando le funzioni istituzionali dell'Agenzia industrie difesa (AID). Oltre alle tradizionali attività produttive, manutentive e gestionali sugli stabilimenti militari (arsenali, poli di munizionamento), AID è ora espressamente autorizzata a «svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale». La modifica rappresenta un'evoluzione del ruolo dell'ente, che da gestore industriale acquisisce competenze di ricerca strategica, in linea con i modelli di DARPA (USA), DGA (Francia) e DSTL (Regno Unito). Si tratta di una premessa statutaria al contributo finanziario del comma 820.
Quali decreti attuativi sono necessari per dare seguito al comma 821?
Il comma 821 LB 2026 è di per sé autoapplicativo, in quanto novella direttamente il testo del Codice dell'ordinamento militare. Tuttavia, per dare seguito operativo all'ampliamento delle funzioni di AID saranno necessari atti organizzativi interni (modifica dello statuto dell'Agenzia, regolamenti di funzionamento) e, per gli aspetti più rilevanti, decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo lo schema già previsto dall'art. 48 del Codice dell'ordinamento militare. La cooperazione internazionale dovrà seguire le procedure degli artt. 537 e seguenti del medesimo Codice. L'effettiva entrata a regime dipenderà quindi dai tempi di adozione di tali atti.
L'ampliamento delle funzioni AID incide sul regime tributario dell'Agenzia?
No, in via diretta. AID, in quanto ente pubblico non economico, beneficia del regime di esclusione da IRES per le attività istituzionali ex art. 74 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). L'ampliamento alle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in tecnologie emergenti rientra tra le attività istituzionali e gode quindi del medesimo regime di esclusione. Le eventuali attività commerciali svolte da AID (ad esempio in caso di vendita di prodotti o servizi a terzi) restano soggette al regime ordinario IRES e IVA, con obbligo di separata contabilità ai sensi degli artt. 144 del TUIR e 19-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La rendicontazione segue il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 91.
Cosa si intende per tecnologie emergenti nella difesa nazionale?
L'espressione «tecnologie emergenti» richiama la nozione utilizzata in sede NATO (Emerging and Disruptive Technologies, EDT) e dalla Strategia industriale europea della difesa (EDIS, marzo 2024). Si tratta degli ambiti di innovazione ad alto potenziale disruptive: intelligenza artificiale e machine learning, sistemi autonomi e a pilotaggio remoto (UAV, UGV, USV), tecnologie quantistiche (sensing, computing, communications), cybersecurity e cyber-defence, biotecnologie a uso militare, materiali avanzati e additive manufacturing, ipersonica, energy and propulsion, space and counter-space technologies. Il comma 821 LB 2026 non offre una definizione tassativa, lasciando al Ministero della difesa e ad AID il compito di individuare le concrete priorità di intervento, presumibilmente in coerenza con i programmi nazionali ed europei in corso.
Imprese e università possono collaborare con AID nei nuovi ambiti di ricerca?
Sì, la cooperazione è uno degli scopi del comma 821 LB 2026, che prevede espressamente che AID possa «svolgere e promuovere» attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo. La collaborazione può assumere diverse forme: contratti di ricerca commissionata regolati dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), in particolare nella disciplina speciale dei contratti nella difesa e sicurezza (parte IV, titolo V); accordi di partenariato pubblico-privato (artt. 174 e seguenti del codice); accordi di cooperazione scientifica con università ed enti pubblici di ricerca (CNR, ENEA, INFN). La partecipazione a programmi europei EDF e PESCO è un canale strategico ulteriore. La trasparenza delle assegnazioni è garantita dall'art. 97 Cost. e dalle regole di evidenza pubblica.