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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Proroga al triennio 2026-2028 degli interventi di ricostruzione post-alluvione ex art. 16 D.L. 124/2023.
  • Estensione del perimetro territoriale alle regioni Marche e Umbria, oltre all'Emilia-Romagna.
  • Proroga al 31 dicembre 2028 del termine per la perimetrazione degli eventi e dei danni.
  • Stanziamenti per 2.300 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 750 milioni nel 2028.
  • Continuità del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 438 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso aggiornamento delle ordinanze commissariali per estensione operativa a Marche e Umbria e per programmazione triennale 2026-2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 legge 13 , sono apportate le seguenti modificazioni:novembre 2023, n. 162 a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e»; b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»; c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l’anno 2025, 2.300 milioni di euro per l’anno 2026, 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e 750 milioni di euro per l’anno 2028».

Inquadramento

Il comma 438 della Legge di Bilancio 2026 interviene sull'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali. La modifica opera su tre profili: (i) estende la cornice temporale agli anni 2024-2028 (originariamente 2024-2025); (ii) amplia l'ambito territoriale anche alle regioni Marche e Umbria, oltre all'Emilia-Romagna già ricompresa; (iii) ridefinisce gli stanziamenti, con 2.300 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 750 milioni nel 2028.

Il contesto della ricostruzione post-alluvionale

Il D.L. 124/2023 ha disciplinato gli interventi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito principalmente l'Emilia-Romagna nel maggio 2023, con effetti devastanti su numerose province (Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Modena, Reggio Emilia). Successivamente, eventi analoghi hanno interessato le Marche (alluvione settembre 2022) e l'Umbria. L'estensione del perimetro normativo del D.L. 124/2023 alle Marche e all'Umbria risponde a un'esigenza di coerenza sistemica e di parità di trattamento per i territori colpiti, evitando il proliferare di discipline frammentate per ogni singola emergenza.

Il modello commissariale di gestione

L'art. 16 del D.L. 124/2023 ha istituito un Commissario straordinario alla ricostruzione, figura tipica del modello italiano di gestione delle emergenze e delle ricostruzioni, già sperimentato in occasione di eventi sismici (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Centro Italia 2016) e idrogeologici. Il Commissario opera con poteri di ordinanza in deroga alla legislazione ordinaria nei limiti consentiti dalla normativa, ai sensi del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile). La proroga al 2028 del termine di operatività del comma 4, primo periodo, dell'art. 16 D.L. 124/2023 consente la prosecuzione delle attività di perimetrazione e gestione dei danni fino alla fine del triennio.

Stanziamenti finanziari e graduazione triennale

La modifica al comma 6, primo periodo, dell'art. 16 D.L. 124/2023 ridefinisce gli stanziamenti aggiungendo 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028, oltre ai 2.200 milioni già previsti per il 2025. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 6.000 milioni di euro per la ricostruzione delle aree colpite, articolato su più esercizi finanziari per consentire una programmazione realistica degli interventi e l'assorbimento progressivo da parte del sistema economico delle aree colpite.

Profili di federalismo fiscale e ruolo delle regioni

Le regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria sono protagoniste della gestione operativa della ricostruzione, in raccordo con il Commissario straordinario e con il Dipartimento della protezione civile. Le competenze regionali in materia di governo del territorio, difesa del suolo, urbanistica e protezione civile (artt. 117 e 118 Cost., L. 225/1992 e D.Lgs. 1/2018) si integrano con i poteri commissariali, secondo il principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost. Le risorse sono trasferite agli enti territoriali secondo i criteri stabiliti dal Commissario, con obbligo di rendicontazione e di utilizzo esclusivamente per le finalità di ricostruzione.

Impatto sui comuni colpiti

I comuni colpiti dagli eventi alluvionali sono i destinatari finali di gran parte delle risorse di ricostruzione. Le funzioni comunali in materia di ricostruzione comprendono l'istruttoria delle domande di contributo dei cittadini e delle imprese, il coordinamento con le aziende di servizi (acqua, gas, elettricità), la ricostruzione delle infrastrutture comunali (strade, scuole, edifici pubblici) e l'assistenza alla popolazione. Il quadro normativo di riferimento per i comuni include il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il D.Lgs. 1/2018 sulla protezione civile, le ordinanze commissariali. La proroga al 2028 garantisce continuità agli interventi e prevedibilità di risorse per la programmazione comunale degli investimenti pubblici.

Coordinamento con la normativa sugli aiuti di Stato

Gli interventi di sostegno alle imprese delle aree colpite devono rispettare il quadro europeo sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE) e le specifiche deroghe previste per le calamità naturali. Il Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE 651/2014, GBER) consente esenzioni per gli aiuti destinati a riparare danni causati da calamità naturali a determinate condizioni. La Commissione europea ha già autorizzato regimi di aiuto specifici per le alluvioni in Italia, e ulteriori autorizzazioni potranno rendersi necessarie per l'estensione del perimetro territoriale a Marche e Umbria. Il rispetto delle regole europee è condizione di legittimità degli interventi e di accesso alle risorse per le imprese beneficiarie. Le strutture commissariali e regionali dovranno coordinarsi con il MEF e il Ministero degli affari europei per la corretta gestione degli adempimenti di notificazione e rendicontazione presso la Commissione europea.

Considerazioni finali

Il comma 438 segna un'importante estensione temporale e territoriale degli interventi di ricostruzione post-alluvionale. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di coordinamento tra Commissario, regioni e comuni e dall'effettiva spendibilità delle risorse nei tempi programmati.

Domande frequenti

Quali sono le regioni interessate dalla proroga?

Il comma 438 estende l'ambito territoriale dell'art. 16 del D.L. 124/2023 alle regioni Marche e Umbria, oltre all'Emilia-Romagna già ricompresa nella formulazione originaria. La modifica della lettera a) del comma 1 sostituisce le parole «della regione» con «delle regioni Marche, Umbria e», ampliando esplicitamente il perimetro territoriale degli interventi di ricostruzione post-alluvionale. L'estensione risponde all'esigenza di garantire un trattamento omogeneo ai territori colpiti da eventi alluvionali comparabili, evitando il moltiplicarsi di discipline frammentate per ciascuna emergenza. Le tre regioni opereranno in coordinamento con il Commissario straordinario alla ricostruzione, ferme restando le rispettive competenze in materia di governo del territorio e difesa del suolo previste dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Fino a quando è prorogato il regime di ricostruzione?

La proroga si articola su più profili. Per il comma 1 dell'art. 16 D.L. 124/2023, la cornice temporale degli interventi è estesa agli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, originariamente limitata al 2024 e 2025. Per il comma 4, primo periodo, il termine per la perimetrazione degli eventi e dei danni è prorogato dal 15 novembre 2025 al 31 dicembre 2028, con un periodo intermedio dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Per il comma 6, primo periodo, sono stanziati 2.300 milioni per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028. La proroga complessiva al 31 dicembre 2028 consente continuità agli interventi di ricostruzione per un periodo coerente con i tempi tipici di ricostruzioni post-catastrofiche.

Qual è lo stanziamento finanziario complessivo aggiuntivo?

Lo stanziamento aggiuntivo complessivo per il triennio 2026-2028 ammonta a 4.050 milioni di euro, articolato in 2.300 milioni per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028. A questi si aggiungono i 2.200 milioni di euro già previsti per il 2025, per un totale di oltre 6.000 milioni di euro nel periodo 2025-2028. Si tratta di un investimento di rilievo, articolato su più esercizi finanziari per consentire una programmazione realistica degli interventi di ricostruzione e l'assorbimento progressivo da parte del sistema economico delle aree colpite. La copertura finanziaria, da verificare nelle norme di copertura della LB 2026, segue le regole ordinarie sull'obbligo di copertura ex art. 81 Cost. e L. 196/2009.

Quale è il ruolo dei comuni colpiti?

I comuni colpiti dagli eventi alluvionali sono i destinatari finali di gran parte delle risorse di ricostruzione e svolgono funzioni essenziali: istruttoria delle domande di contributo presentate da cittadini e imprese, coordinamento con le aziende di servizi pubblici (acqua, gas, elettricità), ricostruzione delle infrastrutture comunali (strade, scuole, edifici pubblici), assistenza alla popolazione colpita. Il quadro normativo di riferimento comprende il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per le funzioni generali del comune, il D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) per la gestione dell'emergenza, le ordinanze commissariali per l'attuazione specifica degli interventi. I sindaci dei comuni colpiti partecipano ai tavoli istituzionali di coordinamento con il Commissario straordinario e le regioni competenti, secondo il principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost.

Le imprese e i cittadini delle aree colpite ricevono ancora contributi?

Sì, la proroga al 2028 consente la prosecuzione del regime di contributi e indennizzi per cittadini e imprese delle aree colpite, secondo le modalità definite dalle ordinanze commissariali. La ricostruzione comprende sia gli interventi di ricostruzione privata (abitazioni, attività produttive) sia gli interventi pubblici (infrastrutture, edifici comunali, scuole). I contributi sono normalmente erogati tramite credito d'imposta, contributi diretti o finanziamenti agevolati, secondo i modelli sperimentati nelle ricostruzioni post-sismiche (Abruzzo, Centro Italia). Le procedure di istruttoria sono gestite dai comuni o dalle strutture commissariali, con tempi che possono risultare lunghi per la complessità tecnica delle perizie e per la necessità di rispettare le regole europee sugli aiuti di Stato in caso di interventi a favore delle imprese.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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